Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12319 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33948-2018 proposto da:

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 13,

presso lo studio dell’avvocato EMILIO MANGANIELLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA MERULANA 13 ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO, 399, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE DI GIORGI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

visti il ricorso per regolamento di competenza proposto da Orietta

Mascioli e la memoria difensiva depositata dal Condominio di via

Merulana 13, Roma;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, il quale ha

richiesto di rigettare il ricorso per regolamento di competenza;

vista la memoria presentata dalla ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto, in via pregiudiziale, come non assuma rilievo, agli effetti del procedimento per regolamento di competenza, regolato dagli artt. 47 e 380-ter c.p.c., la revoca del mandato all’avvocato Manganiello dedotta nella memoria, avendo lo stesso difensore sottoscritto il ricorso per regolamento quale procuratore di M.O. nel giudizio di merito e non risultando documentata la sostituzione del difensore agli effetti dell’art. 85 c.p.c.;

rilevato come l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 10/10/2018 e in pari data comunicata (essendo poi stato notificato il ricorso l’8/11/2018), nel rigettare l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c., e nel fissare in prosieguo l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., abbia ritenuto in motivazione competente l’adito Tribunale di Roma in ordine al giudizio per opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dal Condominio di via Merulana 13, Roma, con ricorso del 31 gennaio 2018, in quanto giudice preventivamente adito rispetto alla causa – in rapporto di continenza – di accertamento negativo del credito dedotto in monitorio, promossa con citazione davanti al Giudice di pace di Roma notificata il 2 febbraio 2018 dalla condomina M.O.; rilevato come il ricorso per regolamento denunci: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 643 c.p.c., per aver il Tribunale di Roma ritenuto che la prevenzione fra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del decreto si determini in base al deposito del ricorso monitorio, anzichè in base alla notifica del decreto, ai sensi dell’art. 643 c.p.c., comma 3, e per non aver dichiarato lo stesso Tribunale la litispendenza con riguardo alla causa successivamente proposta davanti ad esso; 2) in ogni caso l’insussistenza della continenza ravvisata dal Tribunale di Roma, stante la diversità delle parti, ovvero, in particolare, essendo stato introdotto uno dei due giudizi pendenti davanti al Giudice di pace da S.M.L., non presente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale;

rilevato tuttavia come, alla stregua dell’interpretazione costantemente offerta da questa Corte, debba essere ritenuto inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., promosso contro ordinanza con cui il giudice istruttore adito (nella specie, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale in composizione monocratica), nel disattendere l’eccezione (nella specie, di litispendenza con riguardo ad un giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio), abbia affermato la propria competenza (in quanto giudice preventivamente adito rispetto a cause in rapporto di continenza) e disposto la prosecuzione del processo innanzi a sè (essendosi limitato, ancora nella specie, a delibare l’istanza dell’opponente di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ed a fissare l’udienza successiva per la trattazione della causa), ove comunque tale ordinanza (come risulta dal verbale dell’udienza dell’8 ottobre 2018) non sia stata preceduta dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, trattandosi di provvedimento avente pur sempre natura interinale e perciò produttivo di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzierà sulla domanda di merito (cfr. Cass. Sez. U, 29/09/2014, n. 20449; poi, conformemente Cass. Sez. 6 – 3, 13/11/2015, n. 23309; Cass. Sez. 6 – 3, 07/06/2017, n. 14223; Cass. Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27237; Cass. Sez. 6 2, 15/01/2019, n. 852);

ritenuto, pertanto, come non sia sostenibile che, con l’ordinanza del 10 ottobre 2018, il giudice del Tribunale di Roma abbia conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza, così adottando un provvedimento di carattere decisorio che abbia esaurito la “potestas iudicandi” sul punto;

considerato, in definitiva, che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, e che la ricorrente deve essere condannata a rimborsare al resistente le spese del procedimento di regolamento, liquidate in dispositivo;

evidenziato come non rilevino in questa sede le doglianze che la ricorrente avanza in memoria quanto alla dedotta inosservanza della sospensione ai sensi dell’art. 48 c.p.c., ed alla conseguente nullità degli atti processuali compiuti in funzione della decisione della causa;

considerato che la plausibile equivocità della natura non decisoria del provvedimento reso dal Tribunale di Roma ed il rilievo d’ufficio della inammissibilità del ricorso per regolamento concretano ragioni idonee a giustificare l’integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento di regolamento;

ritenuto che, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e compensa tra le parti le spese del procedimento di regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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