Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12319 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30215/2010 R.G. proposto da:

C.M. e Ca.Ma., rappresentati e difesi dagli

Avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto

presso lo studio degli stessi in Roma, via Ovidio, n. 32;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 5/5/2010 depositata il 26

gennaio 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 marzo 2017 dal

Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avv. Guglielmo Cantillo;

udito l’Avvocato dello Stato Roberto Palasciano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M. e Ma. ricorrono con tre motivi nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 5/5/2010 depositata il 26 gennaio 2010, con la quale la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno – in controversia concernente impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef in relazione alla plusvalenza realizzata pro quota con la cessione di suolo edificabile, calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – rigettava l’appello dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo.

La C.T.R., in particolare, confermava la legittimità dell’atto impositivo nella parte in cui prende a riferimento il valore del terreno rettificato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, considerandolo definitivamente accertato, anche ai fini per cui è causa, a seguito della definizione della lite relativa a detta diversa imposta per l’adesione da parte dell’acquirente del bene al condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 10 e degli artt. 81 e 82 (ora artt. 67 e 68) T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. attribuito rilievo, ai fini della determinazione del valore del terreno ceduto e del conseguente calcolo della plusvalenza tassabile, alla definizione agevolata L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16, di cui si è avvalsa la società acquirente con riferimento alla lite da essa proposta in ordine alle applicate imposte di registro, ipotecaria e catastale, postulando in capo essi, venditori e coobbligati, la facoltà e l’onere di opporsi al condono e proseguire la lite e in mancanza la definitività dell’accertato valore del bene anche ai fini di un diverso tributo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici d’appello ritenuto non più controvertibile il valore del bene ceduto ai fini dell’imposta in questione per effetto dell’intervenuto condono relativo alla diversa imposta di registro, omettendo l’esame delle numerose e circostanziate contestazioni al riguardo mosse.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82 (ora art. 68) e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto idonea a fondare la presunzione di maggior plusvalenza tassabile la differenza tra il valore accertato ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e il corrispettivo indicato nell’atto traslativo.

4. Il primo e il terzo motivo – congiuntamente esaminabili in quanto diretti a denunciare come illegittima la determinazione della base imponibile sulla base del valore separatamente determinato dall’ufficio ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale – sono fondati.

Indipendentemente dagli argomenti al riguardo spesi in ricorso, l’illegittimità di tale criterio, ai fini che occupano, discende dallo ius superveniens rappresentato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale all’art. 5, comma 3 prevede che “gli artt. 58, 68, 85 e 86 del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, alla stregua di interpretazione cui si intende dare continuità, la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative.

Peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia l’intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma del citato art. 5, comma 4, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative): circostanza, questa, che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l’intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi (così, in motivazione, Cass., 15/04/2016, n. 7488; v. anche Cass. 10/02/2017, n. 3590).

5. L’accoglimento dei detti motivi assorbe e rende ultroneo l’esame del secondo.

La sentenza impugnata va cassata. Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti – ciò in quanto, come si ricava chiaramente dalla sentenza impugnata, gli avvisi de quibus, traggono esclusivo fondamento dal valore definitivamente accertato nel modo detto ai fini dell’imposta di registro.

6. Considerato che l’esito della causa discende dall’applicazione di norma che, ancorchè dichiaratamente interpretativa, ha indubbia portata innovativa del quadro giurisprudenziale preesistente (invero, consolidato da oltre un decennio nel senso di ritenere l’Amministrazione finanziaria legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della plusvalenza di cessione di un terreno edificabile sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, salva per il contribuente la facoltà e l’onere della prova contraria: v. e pluribus Cass., nn. 13823/2014; 14571/2013; 5070/2011, 22793/2010; 4057/2007), si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

PQM

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza; decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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