Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12318 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11884/2014 proposto da:

PIANO INTEGRATO FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA

262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato VANIA ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO DRAGONETTI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 725/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARSICO per delega dell’Avvocato

STASI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato DRAGONETTI che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La società Piano Integrato Foggia s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Foggia per gli anni 2008 e 2009 con cui si accertava la maggiore imposta Ici dovuta, oltre a sanzioni e interessi. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva il ricorso e compensava le spese. La società proponeva appello dolendosi della statuizione in punto di compensazione delle spese. Si costituiva il Comune di Foggia proponendo appello incidentale e la società, a sua volta, proponeva appello incidentale. La Commissione Regionale della Puglia, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l’appello del Comune, rigettava l’appello incidentale della società e compensava le spese. Rilevava la CTR che l’appello principale era inammissibile poichè, non essendo stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante aveva omesso di depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo. L’appellante incidentale non aveva provveduto, a sua volta, a depositare copia presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata e, tuttavia, non essendo previsto tale obbligo nè, tanto meno, la sanzione processuale dell’inammissibilità conseguente all’inadempimento di esso, l’appello incidentale era da ritenersi ammissibile. Ciò posto, la CTR riteneva fondati i motivi proposti con l’appello incidentale e confermava l’atto impositivo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Piano Integrato Foggia S.r.l. affidato a sette motivi illustrati con memoria. Il Comune di Foggia ha depositato controricorso che, tuttavia, non risulta notificato in quanto non è stata prodotta la cartolina postale attestante il ricevimento della raccomandata.

3. Con il primo motivo la società deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo. Sostiene la ricorrente, richiamandosi a giurisprudenza della Corte di legittimità, che l’appello incidentale proposto dal Comune avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile poichè l’appellante incidentale avrebbe dovuto provvedere al deposito dell’appello presso la segreteria del giudice a quo, non essendo stato il ricorso principale, notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, depositato presso la segreteria stessa.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 431 del 1998, art. 2 ed al D.L. n. 152 del 1991, art. 18. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che l’esenzione dall’Ici non spettasse pur essendo gli immobili locati a canone agevolato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 18.

5. Con il terzo motivo deduce un profilo di illegittimità costituzionale, determinato da irragionevolezza, della norma di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 18, in quanto non prevede l’esenzione dall’Ici in ipotesi in cui i canoni praticati sono inferiori rispetto a quelli che si percepirebbero ai sensi della L. n. 481 del 1998, art. 2, comma 3, ove l’esenzione è, invece, prevista.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 e art. 7, comma 1, lett. a, in quanto l’esenzione dall’Ici spettava perchè si trattava di edilizia sovvenzionata realizzata con fondi a totale carico del Ministero dei lavori pubblici e le aree, fin dalla stipula della convenzione, dovevano considerarsi patrimonio dello Stato.

7. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR motivato sui rilievi concernenti la sussistenza di un giudicato esterno, formatosi in forza di sentenza riguardante annualità precedente e relativa alle stesse aree, in base alla quale il valore del terreno era stato determinato in misura inferiore a quello accertato dall’Ufficio.

8. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 54 e 56 e art. 112 c.p.c., per non aver la CTR pronunciato in ordine alla domanda svolta con il ricorso incidentale della società relativa alla disapplicazione delle sanzioni.

9. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 54 e 56 e art. 112 c.p.c., per non aver la CTR pronunciato in ordine all’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impugnato a norma della L. n. 212 del 2000, art. 7.

10. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero questo collegio intende dare continuità a quanto più volte affermato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 4679 del 2012; n. 12017 del 2013; n. 27420 del 2013, n. 7220 del 2015; n. 15432 del 2015) secondo cui l’appello incidentale è inammissibile (nella vigenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nel testo anteriore alla modifica operata dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36), anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della CTP che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile, per il mancato deposito nella segreteria della CTP, anche l’appello principale. Infatti, benchè l’impugnazione incidentale non tardiva non sia travolta dall’inammissibilità di quella principale, l’incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale tempestivo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nè la previsione di tale onere rende estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa dell’appellante incidentale, il quale può utilizzare il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l’appellante principale abbia effettuato l’adempimento o se, invece, vi debba egli stesso provvedere per evitare la pronuncia di inammissibilità. Peraltro la Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. n. 43/10), in siffatta disciplina speciale, non ha ravvisato una violazione dell’art. 24 Cost., non imponendo la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento della relativa attività processuale. Il tenore testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo, consente, dunque, tale interpretazione, in coerenza con le esigenze sistematiche di ridurre il rischio di erronee attestazioni di giudicato. A tale rischio pone rimedio, nel processo civile ordinario, il disposto dell’art. 123 disp. att. c.p.c., che impone all’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto di impugnazione, di farne immediatamente comunicazione scritta alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Sicchè, nel processo civile ordinario, nè l’appellante, nè l’appellato sono gravati dall’obbligo di depositare l’atto di gravame presso la cancelleria del giudice a quo, dato che la notifica, in tale processo, è effettuata – salvo che la legge disponga altrimenti – sempre mediante ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg..

Non sussiste, pertanto, alcuna applicazione analogica a fattispecie diverse, ma solo la diretta applicazione della disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, all’ipotesi di appello incidentale, in coerenza con la lettera della legge e con la ratio della norma.

In conclusione, la CTR doveva dichiarare inammissibile, oltre all’appello principale, anche quello incidentale. Quanto sopra rilevato comporta l’assorbimento degli altri motivi proposti e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per le alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il Comune di Foggia a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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