Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12318 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 10/05/2021), n.12318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 10115/2020 proposto da:

K.S.G.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Assunta

Fico, come da procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1738/2019,

pubblicata in data 11 settembre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza dell’11 settembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da K.S.G.H., cittadino del Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 18 aprile 2018.

2. Il richiedente aveva dichiarato di essere andato via dal Paese di origine per timore di essere ucciso dai terroristi, essendo un musulmano sciita ed avendo organizzato più volte preghiere presso la sua abitazione.

3. La Corte di appello, dopo avere ritenuto non necessaria l’audizione del ricorrente, perchè sentito dalla Commissione territoriale e nel giudizio di primo grado e messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile, illustrando con chiarezza le ragioni del suo espatrio, non ha ritenuto credibile e circostanziato il racconto del richiedente, che aveva, peraltro, riferito di essersi rivolto alla Polizia, la quale aveva dato anche la scorta alla sua famiglia; i giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, pure alla luce delle fonti internazionali consultate e specificamente indicate; quanto alla protezione umanitaria, è stato precisato che il richiedente non aveva allegato una specifica situazione di vulnerabilità, anche in ragione dell’inattendibilità ed incongruenza delle dichiarazioni dell’interessato e della situazione del Paese di provenienza; non era, in ultimo, configurabile una domanda autonoma di riconoscimento del diritto di asilo.

4. K.S.G.H. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e della Direttiva 2013/32/UE, art. 46, comma 3, non avendo la Corte territoriale proceduto all’audizione personale dello stesso e, con motivazione contraddittoria, non aveva ritenuto credibile il suo racconto; che il verbale di audizione davanti la Commissione territoriale non era affatto esaustivo, perchè non aveva tenuto conto della documentazione successivamente prodotta dal richiedente, conducendo un esame istruttorio lacunoso e superficiale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 – 27, avendo omesso la Corte territoriale di compiere un’adeguata istruttoria sul rischio di subire un danno grave a causa delle ritorsioni che poteva subire, anche tenuto conto che nonostante la scorta data alla famiglia, i problemi si erano nuovamente ripresentati una decina di giorni dopo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per la mancata comparazione tra integrazione sociale e la sua situazione personale ed avendo la Corte in modo del tutto generico ed impersonale, negato l’esistenza di elementi di vulnerabilità in merito al rischio di essere ucciso per motivi religiosi e di non avere mai beneficiato di alcuna forma di protezione e che, di contro, si era rifatto una vita in Italia; in particolare, era stato assunto a tempo pieno da una ditta individuale di confezione in serie di abbigliamento esterno presso la sede di Casandrino (NA), dove egli era tuttora impiegato con mansioni di cucitore a macchina, come documentato dalle buste paghe relative ai due contatti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del 14 novembre 2017(cessato nel febbraio 2018) e quello in essere iniziato il 30 marzo 2018.

5. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all’esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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