Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12317 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 10/05/2021), n.12317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10503/2020 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato in Parma vicolo die Mulini 6

presso lo studio dell’avv. Claudio Defilippi, pec:

claudio.defilippi.milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore Questura

Brindisi Ufficio Immigrazione;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRINDISI, depositata il

05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dalla Cons. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE di Brindisi emesso dal giudice di pace di Brindisi, su richiesta della Questura in data 2.3.2020.

Il Collegio, rilevato che il ricorso è stato notificato presso la Avvocatura distrettuale dello Stato (Lecce) anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato e che ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima (Cass. s.u. 608/2015).

Ritenuto che a norma dell’art. 291 c.p.c., deve fissarsi al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso, rinviando il processo a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo la notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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