Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12316 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

SOMALIA 57, presso lo studio dell’avvocato SUCCI PATRIZIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARIOTTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo

studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1339/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/03/2006 R.G.N. 9967/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato CAIAFA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma P.M. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Mariotti s.r.l., operante nel campo della produzione dei materiali edili in qualita’ di autista per il trasporto di tali materiali, nonche’ di operatore di macchinari semoventi.

Aggiungeva che tale attivita’ era stata svolta nel periodo compreso tra il 21.6.93 e il 20.11.98, dal lunedi’ al venerdi’ dalle 7 alle 15 per un totale complessivo di 40 ore settimanali; che nella fattispecie doveva ritenersi applicabile il CCNL di categoria, in virtu’ del quale aveva diritto all’inquadramento al (OMISSIS) livello; che non aveva mai percepito le indennita’ maturate per le festivita’ relative al periodo 21.6.93 – 30.11.98.

Tanto premesso chiedeva la condanna della societa’ convenuta al pagamento in suo favore della somma di L. 9.893.000. ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

La societa’ convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Giudice respingeva il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il P. deducendo che la motivazione della stessa era insufficiente e contraddittoria e che era stato violato l’art. 115 c.p.c. sulle prove proposte dalle parti e l’art. 421 c.p.c., comma 2 in merito ai poteri istruttori del Giudice.

Concludeva quindi insistendo nell’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

Si costituiva la Mariotti s.r.l., che contestava le avverse deduzioni, proponendo altresi’ appello incidentale in quanto riteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza e non compensare le spese di giudizio tra le parti.

Con sentenza del 13 febbraio – 23 marzo 2006, l’adita Corte di Appello di Roma rigettava entrambi gli appelli poiche’ la genericita’ delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non consentiva di individuare i fatti costitutivi della domanda mentre la compensazione delle spese appariva condivisibile avendo il Tribunale deciso “in rito”.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre P.M. con nove motivi.

Resiste la Mariotti s.r.l. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che conformemente a quanto dedotto dalla societa’ resistente – il ricorso, cosi’ come proposto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto esso non contiene l’esposizione dei fatti di causa, essendo privo della descrizione della vicenda processuale.

La. giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che, il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; tale prescrizione puo’ pertanto ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale (cfr. Cass. S.U. 20 febbraio 2003 n. 2602; Cass. 9 luglio 2004 n. 12761); cio’ che non e’ avvenuto, nel caso in esame.

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 18,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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