Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12316 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15584-2020 r.g. proposto da:

W.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Martino

Benzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Udine

via Giusto Muratti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO per le LIBERTA’ CIVILI e

l’Immigrazione UNITA’ DUBLINO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e

difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, è elettivamente domiciliato in

Roma;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste, depositato in data

11.2.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/2/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste ha confermato il provvedimento di trasferimento in uno stato membro del Ministero dell’Interno Unità Dublino, relativo al cittadino pakistano W.S..

Il ricorrente ha adito il Tribunale di Trieste, riassumendo la precedente controversia incardinata innanzi al Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente, ed impugnando il provvedimento del Ministero dell’interno del 13 aprile 2018 di trasferimento in Germania.

Il Tribunale ha ricordato che il predetto provvedimento di trasferimento si fondava sulla circostanza che il cittadino pakistano era stato trovato in stato di soggiorno irregolare sul territorio nazionale e che, eseguiti i necessari accertamenti in ottemperanza al regolamento UE 603/13 (Eurodac), era emersa la presentazione dell’istanza di protezione internazionale in Unità Dublino che aveva formulato una “richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 18.1 regolamento UE 604/13” cui era seguita l’accettazione dello stato membro; ha, poi, osservato che l’oggetto del giudizio doveva ritenersi limitato alla sola individuazione della competenza dello stato membro a decidere la domanda di protezione internazionale e non già esteso ad una nuova valutazione del rischio già deliberato dal primo stato, risolvendosi altrimenti il giudizio in un aggiramento dei principi sulla competenza a deliberare degli stati e vanificando in tal modo i criteri di competenza condivisi tra i paesi e confluiti nel regolamento UE 604/2013, la cui disciplina mira ad evitare il cd. asylum shopping, e cioè, detto altrimenti, la rinnovazione strumentale delle domande di asilo nei vari stati dell’Unione; ha dunque evidenziato che il provvedimento di trasferimento si fondava sull’atto di presa in carico dell’autorità straniera, in applicazione dei criteri di cui al combinato disposto degli artt. 13 e 18 del Reg. di Dublino III, ossia di quei criteri dettati per regolare l’ingresso e la presentazione della domanda di asilo in un paese membro e presa in carico della domanda; ha inoltre evidenziato che l’applicazione o meno della clausola discrezionale non poteva essere oggetto di verifica in questo giudizio, poichè la stessa involge prerogative proprie della pubblica amministrazione la cui discrezionalità non è sindacabile dal giudice ordinario in ossequio al principio della separazione dei poteri; ha osservato, da ultimo, che il principio di non refoulement non era comunque invocabile nel caso in esame, anche sotto il profilo del diritto all’impugnativa spettante all’interessato, ai sensi dell’art. 18.2 del predetto Regolamento, e che si pone a garanzia del divieto di respingimento “nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lett. d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere ad un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE”; ha dunque concluso nel senso che doveva affermarsi netta la separazione concettuale tra la decisione che riguarda la competenza, oggetto del presente giudizio, e quella riguardante il merito del cui esame era onerato lo Stato membro di prima accoglienza del migrante. 2. Il decreto, pubblicato il 11.2.2020, è stato impugnato da W.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 quinquies, del regolamento UE e 10 D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,26 e 27. Si evidenzia che il giudice è tenuto a valutare la legittimità formale e sostanziale dell’atto impugnato nonchè il rispetto dei diritti della persona, come regolati dal Reg. UE 604/13 e che il giudice è tenuto a valutare la corretta determinazione del Paese ove il ricorrente deve essere trasferito a mente di quanto disposto dall’art. 20 Reg. UE 604/2013 sull’accertamento, in fase di avvio della procedura, del paese competente e del rispetto della gerarchia dei criteri per la determinazione dello stato competente di cuì all’art. 7 Reg. UE 604/13, norma che troverebbe applicazione anche in relazione alle ipotesi regolate dagli artt. 23 e 24 Reg. Ue.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè il rischio di espulsione nel paese di origine.

3. Ritiene il Collegio opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della fissazione, in pubblica udienza, della discussione di analoghi ricorsi pendenti innanzi alla Prima Sezione Civile di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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