Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12316 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPI 37,

presso lo studio dell’avvocato CARLEVALE DAVID ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LONGARINI MASSIMO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MEDEI AUTOTRASPORTI S.R.L., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 446/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/08/2009 R.G.N. 452/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro di Terni, depositato in data 11.6.1997, R.P., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Medei Autotrasporti s.r.l. dal mese di ottobre 1994 al mese di novembre 1996, esponeva di aver subito un infortunio sul lavoro in data 12.4.1996 allorchè, incaricato di portare l’autoveicolo Fiat Iveco tg. (OMISSIS) di proprietà della società datoriale presso l’officina della società Ternana Teloni per l’effettuazione di riparazioni al telone, nell’azionare il meccanismo interno per alzare il tetto del veicolo, era caduto da un’altezza di circa due metri a seguito del cedimento di uno dei bancali in legno, da lui accatastati in base alla procedura seguita dalla Medei, al fine di raggiungere il detto meccanismo. Chiedeva pertanto la condanna della società datoriale al risarcimento dei danni subiti a seguito del suddetto infortunio sul lavoro.

Istauratosi il contradditorio, la Medei Autotrasporti s.r.l.

contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente assumendo che la manovra di innalzamento del tetto era stata un’autonoma iniziativa del lavoratore. Chiedeva quindi la reiezione della domanda e, comunque, la chiamata in garanzia della Assicurazioni Generali s.p.a.

Questa, nel costituirsi in giudizio, si associava alle deduzioni della Medei Autotrasporti s.r.l. e rilevava comunque che la copertura assicurativa era pattuita solo in relazione alle norme di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, per cui ne erano esclusi il danno biologico ed il danno morale.

Con sentenza in data 21.2.2007 il Tribunale adito rigettava la domanda proposta rilevando che il ricorrente aveva agito di propria iniziativa, violando precise disposizioni datoriali e compiendo un’attività imprudente, connotata da superficialità e leggerezza.

Avverso tale sentenza proponeva appello il R. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 20.5 – 20.8.2009, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione R. P. con tre motivi di impugnazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360c.p.c. In particolare rileva che la Corte territoriale, con ragionamento laconico ed apodittico, aveva ravvisato nella condotta del lavoratore i caratteri di un’abnorme iniziativa personale, in tal modo discostandosi dal costante insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, si distingueva dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario che, se pur posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, fosse comunque motivato da finalità produttive.

Col secondo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c. In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, sulla base di una non corretta valutazione delle prove testimoniali assunte, aveva ritenuto che il ricorrente avrebbe avuto a propria disposizione vari strumenti, della Ternana Teloni, per operare in piena sicurezza.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione, in particolare, all’art. 2087 c.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva il ricorrente che la responsabilità della società datoriale doveva comunque essere ricondotta alla mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discendenti da norme specifiche o dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c. la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Il ricorso è improcedibile.

Osserva il Collegio che, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU., 16.4.2009 n. 9005, cui hanno fatto seguito Cass. sez. 3^, 28.9.2009 n. 20795; Cass. sez. 3^, 1.12.2009 n. 25296; Cass. sez. 3^, 26.4.2010 n. 9928; Cass. sez. 3^, 10.9.2010 n. 19271), la previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere quindi dichiarato improcedibile.

E pertanto nella fattispecie in esame, avendo il ricorrente evidenziato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 30.10.2009, senza peraltro depositare copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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