Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12315 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27756 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

D.R.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

in calce al ricorso, dall’avv. Primo Celebrin, col quale

elettivamente si domicilia in Roma, alla via Valdossola, n. 100,

presso lo studio dell’avv. Mario Pettorino;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e contro

s.p.a. Equitalia Polis, in persona d’un procuratore speciale del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Giovanni

Beatrice e Francesco Amodio, elettivamente domiciliatosi presso lo

studio del primo in Roma, alla via Nomentana, n. 91;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), in

persona del

direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 24, depositata in data 21 aprile

2010, n. 57/24/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

17 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

Il contribuente, dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione d’ipoteca su alcuni immobili di sua proprietà in base ad un credito emergente da sei cartelle di pagamento, recatosi presso la sede dell’agente per la riscossione, ha ottenuto un estratto di ruolo, dal quale è emerso che la cartella di pagamento n. (OMISSIS) risultava notificata, a mani di tal D. R.A., qualificatosi come addetto alla casa e non impugnata.

Egli ha quindi impugnato la cartella sostenendo che D.R. A. sia a lui del tutto sconosciuto ed ha chiesto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria almeno limitatamente all’importo portato dalla cartella.

La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso e quella regionale ha rigettato l’appello.

Il giudice d’appello ha al riguardo sostenuto che, benchè risultasse documentalmente provato che il soggetto che ha ricevuto la notificazione non facesse parte anagraficamente del nucleo familiare del contribuente, nè fosse addetto al servizio della di lui famiglia, comunque la notificazione della cartella – la quale conseguiva ad un avviso di accertamento mai impugnato – fosse da considerare regolare, giacchè tra le persone di famiglia del destinatario dell’atto, e quindi abilitate a riceverlo, vanno compresi anche gli altri parenti o affini non legati da un rapporto di stabile convivenza. Sarebbe dunque occorsa la dimostrazione che il soggetto rinvenuto nell’abitazione vi si trovasse per ragioni occasionali o momentanee.

Ricorre il contribuente per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, cui reagiscono con controricorso l’Agenzia delle entrate, sede centrale e l’agente per la riscossione.

Diritto

1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 139 e 148 c.p.c., nonchè il relativo difetto di motivazione, là dove la Commissione tributaria regionale, per un verso, pur avendo ritenuto raggiunta la prova documentale che il consegnatario del plico non era addetto alla casa, non ha dichiarato la nullità della notifica e, per altro verso, ha omesso di spiegare, una volta raggiunta la dimostrazione che il soggetto cui è stato lasciato l’atto non era addetto alla casa, in base a quali elementi di fatto e di diritto l’abbia qualificato persona di famiglia.

La complessiva censura è inammissibile.

In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, purchè, però, la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100).

1.1.- Nel caso in esame, invece, la censura mescola profili di doglianza logicamente incompatibili, in quanto, sotto il profilo della violazione di legge, assume come petizione di principio il raggiungimento della prova di un fatto (che il consegnatario dell’atto non fosse addetto alla casa) il quale, nella sua prospettazione, impediva l’applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, mentre, sotto il profilo della motivazione, censura il fatto logicamente opposto, ossia la qualificazione del consegnatario come persona di famiglia, la quale propizia l’applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, che anche alla persona di famiglia si riferisce.

2.- Col secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – al quale si attaglia la denuncia in base al n. 4 della norma, trattandosi di error in procedendo-, D.R. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 e dell’art. 112 c.p.c., là dove il giudice d’appello ha valorizzato ai fini del decidere una circostanza di fatto nuova, ossia che D.R.A. fosse una persona di famiglia.

La censura, che soffre di profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza, là dove non trascrive il contenuto delle controdeduzioni delle parti convenute nel giudizio di primo grado, è comunque infondata.

La qualificazione come persona di famiglia, difatti, è una valutazione operata dalla Commissione tributaria in base agli elementi del giudizio, che risulta in quanto tale estranea al perimetro di applicazione della norma della quale si deduce la violazione.

2.1.- Ciò in quanto, ha precisato questa Corte (vedi, fra varie, Cass. 7 marzo 2014, n. 5367), il divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo; detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione.

3.- Col terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2699 c.c., dell’art. 137 c.p.c. e art. 139 c.p.c., comma 2, nonchè l’omessa, illogica e insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione di D.R.A. come persona di famiglia.

L’esegesi giurisprudenziale del secondo comma dell’art. 139 c.p.c., ha ampliato il concetto di “persona di famiglia”, fino a ricomprendervi non solo i parenti, ma anche gli affini ed ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. A tanto va aggiunto che, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, oppure la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (in termini, tra varie, Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; ord. 17 maggio 2013, n. 12181).

3.1.- A proposito di presunzioni e onere della prova vi è un problema interno di distribuzione dell’onere probatorio: se chi vi ha interesse ha dato la prova di una serie di fatti che possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto da provare, la controparte ha l’onere – ma anche la possibilità – di provare la non concordanza, semplicemente dando la prova di un controindizio, idoneo a rendere probabile una verità opposta, ma soprattutto a falsificare la prova critica avversaria. In verità quel che prescrive la norma quando richiede che gli indizi siano concordanti è proprio questo: non che sia necessario che vi siano più indizi, ma che non vi siano indizi contrari, poichè è sufficiente una prova contraria a falsificare la prova critica.

3.2.- Nel caso in esame, il compendio di indizi valorizzati dal giudice di merito al fine di ritenere maturata la presunzione di ricevimento della cartella, ossia la circostanza che il contribuente fosse in attesa della cartella, avendo ricevuto e non opposto il prodromico avviso di accertamento, unitamente al fatto che l’agente notificatore ha rinvenuto nell’abitazione di D.R.L. un soggetto “…che disse di chiamarsi D.R.A. e ricevette la notifica della cartella qualificandosi addetto alla casa”, non è infirmato da alcun controindizio utile allo scopo.

In particolare, le circostanze dedotte dal ricorrente nel corso del giudizio e sulle quali egli punta in ricorso non toccano la circostanza del rinvenimento nell’abitazione del notificando del soggetto che ha ricevuto la notifica, nè hanno consentito di escludere, in base alla ricostruzione offerta in sentenza, in cui si legge di certificazioni anagrafiche e di atto notorio dai quali risulta che D.R.A. non fa parte del nucleo familiare del ricorrente, che costui sia comunque un parente, benchè non convivente, del contribuente.

4.- Il che comporta il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta i restanti e condanna il ricorrente le spese sostenute dalle parti costituite, liquidate, per ciascuna di esse, in Euro 5500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito quanto alla parte pubblica ed oltre 200,00 Euro per esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15% in relazione a quella privata.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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