Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12315 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26020/2016 proposto da:

Alliance Investments UK Ltd, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Sarti n. 4, presso

lo studio dell’avvocato Capponi Bruno, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Di Falco Domenico, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.a., Banca Carim Cassa

di Risparmio di Rimini S.p.a., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via

Vittoria Colonna n. 39, presso lo studio dell’avvocato Lombardi

Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Crespi Reghizzi Zeno, Soligo Manuela, DEASTI Alberto, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4093/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE OSSERVA:

1. – Con sentenza del 24 giugno 2016 la Corte di appello di Roma respingeva l’impugnazione avverso la pronuncia con cui il Tribunale capitolino aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda proposta da Alliance Investment UK nei confronti di Banca CIS – Credito Industriale Sanmarinese società per azioni e di Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini s.p.a..

La vicenda sostanziale e processuale è riassunta dalla Corte di Roma come segue.

Alliance aveva agito in giudizio esponendo di essere titolare di un credito di lire 21.400.000.000 ad essa ceduto da F.M.: credito che quest’ultimo vantava nei confronti di CIS per accrediti confluiti sul proprio conto corrente, acceso presso il suddetto istituto bancario sanmarinese. L’attrice aveva precisato che F.S., figlio di M., in forza di procura a lui conferita dal padre, aveva trasferito le somme già depositate sul conto di quest’ultimo su di un libretto al portatore e aveva successivamente costituito in pegno il suddetto libretto in favore di CIS, a garanzia di affidamenti concessi da quest’ultima ad una società poi fallita, denominata (OMISSIS). Aveva quindi richiesto al Tribunale di dichiarare la nullità dell’atto costitutivo del pegno e la condanna di tutti i soggetti coinvolti, tra cui Carim – socio di maggioranza di CIS – al risarcimento del danno subito da essa istante ex art. 2043 c.c., ovvero alla restituzione ex art. 2041 c.c., delle somme costituenti il credito oggetto di cessione.

I convenuti si erano costituiti in giudizio eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice italiano: giurisdizione che sarebbe invece spettata al giudice di San Marino.

Il Tribunale di Roma ha accolto, come detto, detta eccezione.

2. – La Corte di appello, nella sentenza impugnata nella presente sede, ha evidenziato come il Tribunale avesse attribuito autonomo valore, sul piano decisorio, alla circostanza per cui Alliance, in qualità di cessionaria, e quindi di avente causa di F.M., avesse fatto valere nei confronti di CIS una pretesa creditoria scaturente da un rapporto dipendente da quello di conto corrente esistente tra l’originario titolare del credito e la banca stessa. A tale proposito è stato richiamato l’art. 20 del contratto di conto corrente, che, come pure rilevato dal giudice di prime cure, prevedeva la competenza esclusiva del giudice sanmarinese per tutte le controversie tra il correntista e la banca che fossero insorte in dipendenza del rapporto di conto corrente “o da qualsiasi altro rapporto da esso derivante”. Ha spiegato la Corte distrettuale che il capo della sentenza riferito a tale disposizione contrattuale non era stata investita da alcun motivo di impugnazione e che il Tribunale aveva conferito autonoma rilevanza alla clausola di deroga alla giurisdizione disciplinante tutti i rapporti bancari intercorsi tra F. e CIS, “compreso il deposito bancario su cui risultavano confluiti i fondi trasferiti all’odierna appellante mediante la cessione del credito”. La Corte di Roma ha quindi ritenuto che sul punto si fosse formato il giudicato interno.

3. – La pronuncia in questione è oggetto del ricorso per cassazione di Alliance, il quale consta di un unico motivo. Resistono con controricorso CIS e Carim.

4. – La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 112 e 132 c.p.c.. Viene dedotto che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che tutte le domande attrici erano state proposte in via principale: le azioni erano infatti dirette all’accertamento dell’illecita condotta tenuta nel corso degli anni dai convenuti, i quali avevano indebitamente sottratto a F.M. il corrispettivo conseguito dalla vendita della quota di partecipazione di una società, acquistata dal figlio S. grazie al finanziamento concesso da CIS. E’ spiegato che rispetto a tale domanda risultava irrilevante la riserva di giurisdizione pattuita con uno solo degli evocati in lite in contratti che si erano, peraltro, estinti: onde avrebbe dovuto essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del foro generale del convenuto previsto dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1 e dall’art. 6 della Convenzione di Bruxelles. Del resto – è aggiunto – l’argomentazione fondata sull’art. 20 del contratto di conto corrente presenterebbe un contenuto meramente rafforzativo e non integrerebbe un’autonoma ratio decidendi, suscettibile, come tale, di autonoma impugnazione.

5. – La censura investe la sentenza impugnata su di un tema, quello della giurisdizione, che è l’unico di cui si è del resto occupata la Corte di appello (giacchè la stessa, come si è detto, ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva a sua volta dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano).

L’esame del ricorso compete pertanto alle Sezioni Unite della Corte, giusta l’art. 374 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente, per l’assegnazione di essa alle Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 Sezione Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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