Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12314 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29031-2012 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVINCIA

DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO BARTOLOMEI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIUMICINO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G.

MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE EUGENIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 679/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’ATER – Azienda Territoriale per (Edilizia Residenziale della Provincia di Roma propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 679/01/11 del 26 ottobre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, per Ici 2005, notificatole dal Comune di Fiumicino in relazione alle unità immobiliari di edilizia pubblica residenziale affidate alla sua gestione.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il tributo gravasse su ATER in ragione del possesso degli immobili (da essa esercitato con l’animus del proprietario superficiario), ed indipendentemente dalla mancata formale costituzione, nel rapporto con il Comune concedente, di un diritto reale di superficie; – non fosse nella specie applicabile l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), trattandosi di utilizzazione indiretta delle unità abitative, seppure assistita da finalità di pubblico interesse.

Resiste con controricorso il Comune di Fiumicino.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Ater lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 – 3, L. n. 865 del 1971, artt. 27 e 35; art. 1350 c.c., n. 2 e art. 2643 c.c., n. 2. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la sua legittimazione passiva ai fini Ici, nonostante che quest’ultima, sulla base dell’interpretazione tassativa delle disposizioni impositive, spettasse non al gestore delle unità abitative, ma al titolare su di esse di un diritto di proprietà superficiaria o di altro diritto reale; nella specie mai formalmente costituito, mediante apposita convenzione per atto pubblico, nel rapporto con il Comune.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Va fatta qui applicazione del principio già affermato – esattamente in termini, e nei confronti delle stesse parti e da Cass. 4683/12, secondo cui: “(…) in tema di ICI, la concessione ad un’azienda, istituzionalmente affidataria del compito di realizzare immobili destinati all’assistenza alloggiativa pubblica, di aree comunali per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale, attribuisce – di per sè – all’azienda medesima il diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, sulle aree sulle quali la concessionaria costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest’ultima soggetto passivo dell’imposta del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3 (cfr. Cass. 15447/10). Ed invero, contrariamente all’assunto della ricorrente, non occorre a tal fine – un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, da redigersi in forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 c.c.. Va considerato, infatti, al riguardo, che, una volta realizzati, gli immobili da destinare ad alloggi economici e popolari, questi non tornano in disponibilità del Comune concedente, ma restano in proprietà dell’ATER che li ha edificati, fino al momento della traslazione definitiva del diritto dominicale in favore dei singoli acquirenti (Cass. 6763/10). Per il che non può di certo configurarsi – nella vicenda in esame – il conferimento da parte del Comune concedente, ai sensi dell’art. 1322 c.c., di un mero diritto personale di godimento a favore dell’azienda in questione (cfr., al riguardo, Cass. 22757/14, 24498/09), ma piuttosto la costituzione di un diritto reale di superficie dal quale consegue – pertanto l’acquisto a favore dell’ATER, a norma dell’art. 952 c.c., della proprietà dell’immobile costruito sull’area concessa in superficie. D’altro canto, come si evince dall’esame del disposto della L. n. 865 del 1971, art. 35, l’incontro delle volontà dei due soggetti della vicenda in esame (Comune concedente ed Azienda concessionaria), che dà vita alla convenzione da redigersi in forma scritta, rileva sul piano, non già della costituzione del diritto di superficie, bensì su quello della determinazione, in concreto, del contenuto del rapporto già instauratosi, per effetto della concessione ad aedificandum, tra i predetti soggetti (Cass. 15447/10, 22987/10)”.

Nello stesso senso, tra le stesse parti, si è inoltre pronunciata Cass. 6556/12.

p. 3.1 Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, nonchè omessa o insufficiente motivazione. Per non avere la commi3sione tributaria regionale rilevato l’illegittimità delle sanzioni applicate, stante la presenza della causa di non punibilità costituita dalle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie; così come risultante, tra il resto, dalle stesse oscillazioni manifestate – in ordine alla legittimazione passiva Ici degli Iacp – dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità.

p. 3.2 I motivi sono infondati.

Va fatta qui applicazione del principio già affermato – esattamente in termini, e nei confronti delle stesse parti — dalla teste citata Cass. 4683/12, secondo cui: “(…) in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’incertezza normativa obiettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della stessa norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione. Tale attività interpretativa, volta a chiarire il significato della disposizione tributaria, non è, tuttavia, riferibile ad un generico contribuente, nè ai soggetti capaci di un’interpretazione qualificata (studiosi, professionisti, legali ecc…), e tanto meno all’Ufficio finanziario, bensì esclusivamente al giudice, in quanto rappresenta l’unico soggetto dell’ordinamento investito del potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione normativa (cfr. Cass. 246,70/07). Pertanto, può ritenersi che una norma abbia un significato oggettivamente incerto, quando l’interpretazione che di essa abbia dato la giurisprudenza non sia appagante, in termine di certezza, poichè oscillante tra risultati ermeneutici differenti e non univoci. Senonchè, con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che in ordine al significato da attribuirsi alle norme (L. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3) in materia di assoggettabilità all’ICI dei suoli comunali concessi in superficie ad aziende o istituti, per la realizzazione di immobili di edilizia economica e popolare, si è formato un indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6809/99, 7273/09, 10137/00, 18062/02, 19246/03) – in punto determinazione dei presupposti di applicabilità del tributo ed individuazione dei soggetti passivi – in epoca ben precedente l’annualità di imposta in discussione (2004). Ne discende, dunque, che la normativa in parola non poteva considerarsi oggettivamente incerta, nel senso suindicato, ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 4.”.

A fortiori, tale orientamento deve valere con riguardo al successivo periodo di imposta dedotto nel presente giudizio (2005).

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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