Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12314 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 26727 del molo generale dell’anno 2010
proposto da:
S.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
calce al ricorso, dagli avvocati Marco Della Luna e Lucia
Zaccagnini, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda
in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 7;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di 2^
grado di Bolzano, sezione 2, depositata in data 22 giugno 2010, n.
37/2/2010;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
17 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;
udita per la contribuente l’avv. Lucia Zaccagnini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità o,
in subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
L’Agenzia delle entrate, in relazione al contratto qualificato di locazione dell’autovettura indicata in atti, ha emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento col quale ha recuperato maggiore Iva, che S.E. ha impugnato, ottenendone il parziale accoglimento dalla Commissione tributaria provinciale, limitatamente al calcolo, che ha assunto erroneo, dell’imposta, sul prezzo al lordo, riducendo conseguentemente le sanzioni irrogate.
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, reputando infondata l’eccezione di legittimità costituzionale delle norme che istituiscono le commissioni tributarie e ne regolano il relativo processo e, nel merito, ha condiviso la ricostruzione dell’ufficio, secondo cui il contratto di locazione era simulato, giacchè schermava un contratto di compravendita.
Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.
Diritto
1.- Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, perchè malamente formulati.
Tutte le doglianze sono proposte mediante esposizione frammista della narrativa di fatto e delle questioni di diritto, senza distinzione dei profili rilevanti in relazione a ciascun aspetto.
Sul punto, va rimarcato, le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100) hanno chiarito che, per rendere ammissibile il ricorso è necessario che la sua formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. o dei profili.
Il che non è nel caso in esame.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese, che liquida in Euro 1000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016