Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12314 del 10/05/2021
Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 17049/2020 proposto da:
K.S.C., elettivamente domiciliato presso l’avv.
Antonino Ciafardini che lo rappres. e difende, con procura speciale
in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Pubblico
Ministero Presso il Tribunale di L’Aquila;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il
21/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
K.S.C., cittadino della Nigeria, propose ricorso innanzi al Tribunale di L’Aquila, avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente aveva dichiarato, innanzi alla Commissione, di aver lasciato il paese d’origine per far ingresso in Italia, dopo un transito dalla Libia, in quanto ricercato dai militari quale appartenente all’Ipob.
Con decreto emesso il 21.4.20, il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: non ricorrevano i presupposti dello status di rifugiato, non risultando dal racconto del ricorrente una ipotesi di persecuzione, nè della protezione sussidiaria, poichè non erano emersi provvedimenti comportanti la pena di morte e la tortura, o il pericolo di danno grave, nella regione di provenienza, derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto, come desumibile dal report del 2017; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, sia per la mancata allegazione di condizioni di vulnerabilità, sia per la mancata prova dell’integrazione in Italia (essendo stato prodotto un contratto a tempo determinato, ormai scaduto).
K.S.C. ricorre in cassazione con tre motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Il P.M. ha depositato memoria deducendo la mancata certificazione della data di rilascio della procura speciale.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
CHE:
Il primo motivo deduce nullità del decreto impugnato, per motivazione carente e contraddittoria ed illogica.
Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, avendo escluso la situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Nigeria.
Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria, anche in violazione dell’art. 134 c.p.c., avendo adottato una motivazione contraddittoria ed apparente.
Va premesso che la procura speciale prodotta dal ricorrente risulta priva della certificazione della data del rilascio.
Al riguardo, questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la pronuncia sul rilevato contrasto in ordine alla mancata certificazione della suddetta data di rilascio della procura speciale. Ne consegue il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione.
P.Q.M.
La corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021