Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12313 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAMPOBASSO;

– ricorrente –

contro

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso l’avvocato OTTAVI LUIGI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

SINDACO DEL COMUNE di CAMPOBASSO, nella qualità di tutore

provvisorio della minore V.G., domiciliato in ROMA,

CORTE CASSAZIONE, presso l’avvocato MAURO TEDINO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato IDA DEGNOVIVO, giusta procura

speciale per Notaio Dott. ELIODORO GIORDANO di CAMPOBASSO – Rep. n.

24843 del 27.4.2010;

– resistente –

avverso la sentenza n. 106/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 17/07/2009; preliminarmente l’Avv. TEDINO MAURO (per il

COMUNE) deposita procura speciale alle liti Rep. n. 24843 del

27.4.2010 – Notaio ELIODORO GIORDANO di CAMPOBASSO; udita la

relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2010

dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato OTTAVI FRANCO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il resistente Comune di Campobasso, l’Avvocato TEDINO

MAURO che si riporta alle conclusioni del P.G. ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 28.09.2008, presso l’Ospedale civile di (OMISSIS), nasceva una bambina per la quale il (OMISSIS), in base all’attestazione di nascita resa dall’ostetrica del reparto di neonatologia, rispettando la volontà della madre della neonata di non essere nominata, la Direzione sanitaria del nosocomio redigeva l’atto di “dichiarazione di nascita”, attribuendole il nominativo di V.G., stante pure l’assenza, fino a quel momento, anche di una dichiarazione paterna di nascita. L’atto veniva poi tempestivamente trasmesso all’Ufficiale di stato civile ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30.

Il 2.10.2008, previa espressa autorizzazione data per le vie brevi dal PM minorile di turno e seguita da nota sostanzialmente conforme del 9.10.2008, la Direzione sanitaria del citato Ospedale riceveva la dichiarazione di nascita della bambina resa da F.A., il quale affermava di esserne il padre e chiedeva che le venisse imposto il suo cognome F. ed il nome di V..

Successivamente, con decreto non opposto, emanato il 22.12.2008, in contraddittorio anche del F., il Tribunale ordinario di Campobasso, sollecitato dal PM in sede, a sua volta interessato dal PM minorile, ordinava all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Campobasso di procedere con le generalità ” V.G.” alla formazione dell’atto di nascita della bambina, non ancora redatto.

Nel frattempo il PM minorile, con nota del 21.01.2009, sul ritenuto presupposto che, attraverso le indagini esperite, la piccola G. non risultasse riconosciuta da alcuno e che dalla nascita versasse in stato di abbandono, tanto che continuava ad essere ospedalizzata presso il reparto di neonatologia, ben potendo, invece, essere dimessa, chiedeva al Tribunale per i minorenni l’apertura del procedimento di adottabilità. Con sentenza del 29.01.2009, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, viste anche le indicazioni contenute nel citato decreto del 22.12.2008, dichiarava lo stato di adottabilità della minore, con nomina del tutore provvisorio, in ragione della sua situazione di abbandono morale e materiale, emergente anche dall’informativa resa dai Servizi sociali il 13.09.2008, evidenziando pure che alcun riconoscimento era stato effettuato, nemmeno da colui che in un primo momento ne era apparso il padre e di cui non si conosceva il nominativo.

Tale sentenza non impugnata, veniva dichiarata irrevocabile in data 12.02.2009.

Il 11.02.2009, dinanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Campobasso, il F. procedeva al riconoscimento formale della bambina come sua figlia naturale, chiedendo che assumesse il suo cognome ed il nome di V..

Con decreto del 5 marzo 2009, il Tribunale per i minorenni di Campobasso dichiarava, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 11 comma 7, l’inefficacia di tale riconoscimento di paternità.

Contro la sentenza del 29.01.2009, con cui il Tribunale per i minorenni di Campobasso aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore, il F., con ricorso depositato il 30.04.2009, proponeva appello, lamentando la violazione del principio del contraddittorio e del suo diritto di difesa, e chiedendo anche che la bambina gli fosse affidata e che le venisse attribuito il nominativo di ” F.V.”. Esponeva anche che:

aveva riconosciuto la bambina quale sua figlia naturale il (OMISSIS), presso l’Ospedale in cui era nata e che nel procedimento svoltosi, del D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 100 dinanzi al Tribunale ordinario di Campobasso, definito con il menzionato decreto del 22.12.2008, la sua dichiarazione di nascita pur valutata, non era stata privilegiata, in quanto successiva a quella resa dall’ostetrica il (OMISSIS) – che il (OMISSIS) aveva formalmente riconosciuto la bambina dinanzi all’ufficiale dello Stato civile di Campobasso che solo il (OMISSIS) aveva avuto conoscenza della sentenza impugnata, in occasione della notifica del decreto in data 5.03.2009, con cui il Tribunale per i minorenni di Campobasso aveva dichiarato l’inefficacia del riconoscimento di paternità da lui attuato l'(OMISSIS), decreto che era stato da lui impugnato.

Con sentenza del 14-17.07.2009, la Corte di Appello di Campobasso (sezione per i minorenni, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, rimettendo le parti per un nuovo esame dinanzi al Tribunale per i minorenni di Campobasso.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

che il F. aveva tempestivamente impugnato la pronuncia di primo grado, nel rispetto del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. e che, avendo attuato, l'(OMISSIS) (il riconoscimento formale di paternità era anche dotato d’interesse al l’impugnazione che l’appellante avrebbe avuto titolo a partecipare al procedimento di adottabilità e, quindi, a ricevere le comunicazioni sull’avvio, sulla trattazione e sull’esito di esso che non potesse revocarsi in dubbio che la dichiarazione resa dal F. il (OMISSIS), dinanzi al Direttore sanitario dell’Ospedale in cui era nata la bambina, non poteva produrre gli effetti propri del riconoscimento di paternità, essendo tardiva rispetto al termine di tre giorni dalla nascita, prescritto dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30 che peraltro, le indicazioni date alla Direzione sanitaria dal magistrato di turno presso la Procura minorile e la successiva nota di sostanziale conferma del 9.10.2008, confortate dal decreto del Tribunale ordinario in data 22.12.2008, pronunciato ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 100 avevano ingenerato nell’appellante il convincimento di avere compiuto il riconoscimento di paternità della bambina, poi seguito dal riconoscimento formale da lui attuato il 11.02.2009, prima che l’impugnata pronuncia d’adottabilità divenisse irrevocabile, di tal che non avrebbe potuto nemmeno essere dichiarata l’inefficacia ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 11, comma 7 di tale formale riconoscimento che il suddetto convincimento non poteva essere ignorato dal Tribunale per i minorenni nè dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, così da portare comunque all’individuazione del F. quale parte direttamente interessata a quel procedimento e, quindi, quale contraddittore necessario, quanto meno come soggetto che reclamava la paternità biologica della neonata – che a tanto avrebbe dovuto essere consequenziale, ai sensi della L. n. 183 del 1984, art. 10, comma 2 dare comunicazione al F. del procedimento, senza che potesse trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 11, comma 2 della stessa Legge – che, dunque, si era verificata una chiara violazione del contraddittorio, con la conseguente nullità della sentenza impugnata.

Avverso questa sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il F. ha resistito con controricorso notificato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, al tutore provvisorio ed alla Procura Generale della Repubblica presso questa Corte. Il Sindaco del Comune di Campobasso, quale tutore provvisorio della minorerà partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso il giudice a quo denunzia:

a) “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 17 e 21 come modificati dalla L. 28 marzo 2001, artt. 16 e 11;

b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 e 339 c.p.c. c) Contraddittorietà della motivazione”.

Sostiene che l’appello del F. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto il F. non era stato parte del precedente grado di giudizio, applicando il principio a cui la L. n. 183 del 1984, art. 17 non apporta deroga. Sottolinea anche che l’interesse all’impugnazione non può supplire al difetto di legittimazione ad impugnare; che il F. non poteva nè doveva essere destinatario della notificazione della sentenza impugnata, ma avrebbe solo potuto chiederne la revoca ai sensi e nei limiti dell’art. 2 della citata Legge o attivare la procedura di opposizione di terzo ordinaria, disciplinata dall’art. 404 e ss. c.p.c.; che, inoltre, non avrebbe potuto essere ritenuto parte necessaria del procedimento e che alcuna comunicazione doveva essergli indirizzata ai sensi della L. n. 183 del 1984, art. 10, comma 2 posto che essa è prevista solo per i genitori, ed all’epoca il F. non poteva essere ancora considerato tale; che nessun rapporto di fatto era intercorso tra la bambina ed il F., tratto in arresto il (OMISSIS) e posto agli arresti domiciliari il 7.02.2009, nel mentre la minore era rimasta abbandonata in strutture pubbliche; che l’obbligo dell’avviso dell’apertura del procedimento di adottabilità non sussiste nei confronti del, presunti genitori.

Il ricorso che, contrariamente a quanto eccepito dal resistente si rivela autosufficiente, e dunque,, anche per tale profilo ammissibile, merita favorevole apprezzamento già con riguardo al prospettato rilievo, assorbente rispetto alle ulteriori censure poste con il gravame, del difetto di legittimazione attiva alla proposizione dell’appello da parte del F., rimasto estraneo al giudizio di primo grado, come è incontroverso. Occorre premettere che la legittimazione attiva costituisce una condizione dell’azione che consiste nella titolarità del diritto potestativo di ottenere dal giudice una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto e, dunque, di promuovere il giudizio: il suo difetto comporta l’inammissibilità della domanda in quanto, al di fuori dei casi di sostituzione processuale, non è consentito far valere in giudizio un diritto altrui. Ne consegue che il difetto di legittimazione attiva all’impugnazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in questa sede, salvo la preclusione, nella specie insussistente, da precedente giudicato interno formatosi sul punto. L’esame della questione in oggetto, posta nel ricorso dal PG, dunque, non è precluso, come, invece, eccepito dal resistente, dal fatto, del tutto ininfluente, che essa non sia stata dal ricorrente sollevata nel pregresso grado. In linea con le regole generali sul tema e con il relativo consolidato orientamento di questa Corte (in tema, tra le numerose altre, cfr Cass. 199404878; 200616100), anche ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 1, la legittimazione all’impugnazione avanti la Corte d’appello della sentenza con cui il Tribunale per i minorenni abbia dichiarato lo stato di adottabilità del minore, spetta esclusivamente al pubblico ministero e a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusasi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio, non rilevando in contrario che il soggetto, rimasto estraneo a questo, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte necessario e la sua illegittima pretermissione, potendo siffatte deduzioni semmai giustificare l’istanza di revoca o l’opposizione di terzo ordinaria nei limiti imposti dalla citata L. n. 184 del 1983, art. 11, comma 7 e art. 21, comma 4.

Tale esaustiva conclusione assorbe, come detto, ogni altra questione dedotta con il ricorso. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con declaratoria d’inammissibilità dell’appello proposto dal F..

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese in favore della ricorrente Procura Generale (cfr. Cass. SU, 200405165). Giusti motivi, desunti dalla natura della vicenda e dall’ambito delle questioni controverse, legittimano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra il resistente F. ed il tutore provvisorio della minore, rimasto contumace nel pregresso grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello del F.. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra il F. ed il tutore provvisorio della minore.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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