Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12313 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11818-2010 proposto da:

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROVINCIA DI ROMA,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato UMBERTO GALASSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIUMICINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

p. 1. L’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Roma propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 90/1/09 del 12 marzo 2009 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Ici 1997 e 1998 notificatile dal Comune di Fiumicino in relazione alle unità immobiliari di edilizia pubblica residenziale affidate alla sua gestione.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il tributo gravasse su ATER in ragione del possesso degli immobili (da essa esercitato con l’animus del proprietario superficiario), ed indipendentemente dalla mancata formale costituzione, nel rapporto con il Comune concedente, di un diritto reale di superficie.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Fiumicino.

p. 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – violazione dell’art. 112 c.p.c.; nonchè (nell’ipotesi in cui si ravvisasse, nella specie, un rigetto implicito) omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato alcunchè sulla eccezione ATER di nullità degli avvisi di accertamento Ici per omessa motivazione, e per omessa indicazione delle, delibera della giunta comunale di nomina del funzionario responsabile incaricato (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4).

p. 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perchè involgenti la stessa censura, sono inammissibili.

Con essi si dà per scontato che gli avvisi di accertamento in oggetto fossero privi di motivazione, oltre che della indicazione della delibera di nomina del funzionario incaricato; così da risultare senz’altro nulli.

Fa però difetto, se non la testuale riproduzione, quantomeno il richiamo o la ricostruzione del contenuto essenziale di tali avvisi di accertamento; così da porre questa corte in condizione di effettuare, con i dovuti caratteri di immediatezza e concentrazione, il controllo di legittimità che le viene sollecitato. Ed il mancato richiamo al contenuto concretamente palesato dagli avvisi di accertamento in questione (vuoi direttamente nell’esposizione dei motivi di ricorso vuoi, quantomeno, mediante l’indicazione in ricorso dell’esatta localizzazione degli avvisi di accertamento nell’ambito delle produzioni di parte) appare tanto più grave ed incolmabile – ex art. 366 c.p.c., n. 6) – ove si consideri che i motivi indirizzano ed esauriscono tutta la loro portata censoria proprio nella critica contenutistica degli avvisi stessi.

La genericità e la carenza di autosufficienaza dei motivi in esame risultano anzi eclatanti, ove si consideri – da un lato – che essi si dilungano nell’illustrare le norme di riferimento ed i principi ispiratori ad essi sottesi, senza però adattarli in alcun modo alla specificità della controversia; e che – dall’altro – essi sono assistiti da quesiti di diritto e momenti di sintesi (secondo quanto stabilito dall’art. 366 bis c.p.c., qui applicabile ratione temporis) del tutto astratti ed apodittici, proprio perchè slegati a loro volta dalla fattispecie, e basati sull’assunto, del tutto indimostrato, della mancanza negli avvisi di una motivazione sufficiente a dare adeguata contezza degli elementi essenziali dell’imposizione.

Quanto, poi, allo specifico profilo della mancata indicazione della delibera comunale di designazione del funzionario incaricato D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 4, soccorre quanto già stabilito in termini – da Cass. 19648/08, secondo cui “con riferimento alla questione della mancata allegazione all’atto impositivo della Delib. G.M. (…) si rileva che la conoscibilità della stessa è presunta in ragione del sistema di pubblicità legale previsto per questi atti a contenuto normativo. In proposito ha statuito questa Corte che l’obbligo d’allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre atti generali (come le delibere del consiglio comunale) sono comunque soggette a pubblicità legale, sicchè la loro conoscibilità è presunta (Cass. n. 5.755 del 16,/03/2005; Cass. n. 22197 del 24.11.2004)”.

p. 3.1 Con il terzo e quarto motivo di ricorso Ater lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – violazione dell’art. 112 c.p.c.;

nonchè (nell’ipotesi in cui si ravvisasse, nella specie, un rigetto implicito) omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato alcunchè sulla sua eccezione di decadenza del Comune dall’accertamento per l’anno 1997; in quanto notificato (29.12.03) oltre il termine massimo del 31 dicembre del quinto anno successivo (2002) a quello in cui dovevano essere presentate la dichiarazione o la denuncia Ici, ovvero a quello nel corso del quale era stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2).

p. 3.2 La censura in esame, unitariamente considerata, va accolta.

Risulta infatti che la contribuente avesse preliminarmente dedotto, fin dal ricorso introduttivo, eccezione di decadenza dell’amministrazione comunale dalla pretesa Ici 1997, stante il mancato rispetto del termine di notificazione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 2.

Orbene, su tale eccezione – suscettibile, se fondata, di definire la lite in relazione all’annualità di imposta indicata – nulla è stato pronunciato dalla CTR, alla quale la questione era stata riproposta con l’atto di appello.

Nè sussistono elementi per ritenere che l’eccezione sia stata esaminata ed implicitamente disattesa dal giudice di merito; si trattava infatti di eccezione la cui decisione presupponeva necessariamente il vaglio di puntuali elementi fattuali e temporali della fattispecie impositiva, dei quali il giudice di merito, qualora li avesse esaminati, avrebbe dato compiutamente conto.

Ne segue pertanto l’effettiva sussistenza del lamentato vizio, quantomeno sotto il profilo dell’ omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; con relativa cassazione, sul punto, della sentenza.

p. 4.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, L. n. 865 del 1971, artt. 27 e 35. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la legittimazione passiva Ater ai fini Ici, nonostante che tale legittimazione, sulla base dell’interpretazione tassativa delle disposizioni impositive, spettasse non al gestore delle unità abitative, ma al titolare su di esse di un diritto di proprietà superficiaria; nella specie mai formalmente costituito, mediante apposita convenzione con atto pubblico, nel rapporto con il Comune.

p. 4.2 Il motivo è infondato.

Va fatta qui applicazione del principio già affermato – esattamente in termini, e nei confronti delle stesse parti — da Cass. 4683/12, secondo cui: “(…) in tema di ICI, la concessione ad un’azienda, istituzionalmente affidataria del compito di realizzare immobili destinati all’assistenza alloggiativa pubblica, di aree comunali per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale, attribuisce – di per sè – all’azienda medesima il diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, sulle aree sulle quali la concessionaria costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest’ultima soggetto passivo dell’imposta del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3 (cfr. Cass. 1.5447/10). Ed invero, contrariamente all’assunto della ricorrente, non occorre a tal fine – un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, da redigersi in forma scritta, ai sensi dell’art. 1350 c.c.. Va considerato, infatti, al riguardo, che, una volta realizzati, gli immobili da destinare ad alloggi economici e popolari, questi non tornano in disponibilità del Comune concedente, ma restano in proprietà dell’ATER che li ha edificati, fino al momento della traslazione definitiva del diritto dominicale in favore dei singoli acquirenti (Cass. 6763/10). Per il che non può di certo configurarsi – nella vicenda in esame – il conferimento da parte del Comune concedente, ai sensi dell’art. 1322 c.c., di un mero diritto personale di godimento a favore dell’azienda in questione (cfr., al riguardo, Cass. 2275;7/04, 24498/09), ma piuttosto la costituzione di un diritto reale di superficie dal quale consegue – pertanto l’acquisto a favore dell’ATER, a norma dell’art. 952 c.c., della proprietà dell’immobile costruito sull’area concessa in superficie. D’altro canto, come si evince dall’esame del disposto della L. n. 865 del 1971, art. 35, l’incontro delle volontà dei due soggetti della vicenda in esame (Comune concedente ed Azienda concessionaria), che dà vita alla convenzione da redigersi in forma scritta, rileva sul piano, non già della costituzione del diritto di superficie, bensì su quello della determinazione, in concreto, del contenuto del rapporto già instauratosi, per effetto della concessione ad aedificandum, tra i predetti soggetti (Cass. 15447/10, 22987/10)”.

Nello stesso senso, tra le stesse parti, si è inoltre pronunciata Cass. 6556/12.

p. 5.1 Con il sesto e settimo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c) e art. 2697 c.c.; nonchè omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo. Per non avere la commissione tributaria regionale escluso nella specie la soggettività passiva, nonostante che ATER (già IACP) fosse un ente pubblico non economico; svolgente attività priva di scopo di lucro e finalizzata ad utilità sociale.

p. 5.2 I motivi sono infondati.

Va fatta qui applicazione del principio già affermato, esattamente in termini, da Cass. 7385/12, secondo cui: “in materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera (i) – che costituisce, al parti delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione – opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse”.

Lo stesso principio, che ha trovato riconoscimento già in Cass. SSUU 28160/08, secondo cui: “in tema di ICI, non spetta agli immobili degli IACP l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1″ lett. i), che esige la duplice condizione – insussistente per questa categoria di beni – dell’utilizzazione diretta degli immobili ga parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (…)”, è stato del resto riaffermato – tra le stesse parti dell’odierno giudizio – anche da Cass. 6556/12 cit.

p. 6.1 Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – omessa pronuncia sull’eccezione, già proposta in primo grado, di mancata applicazione delle detrazioni previste per le abitazioni principali D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 3.

p. 6.2 Il motivo è fondato.

La commissione tributaria regionale non si è infatti pronunciata sul motivo di gravame sottopostole in via subordinata da Ater (su questione da quest’ultima già dedotta nel primo grado di giudizio), concernente il mancato riconoscimento delle detrazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, commi 3 e 4.

Va, sul punto, ribadito il principio (SSUU 28160/08 cit.; Cass. 6556/12 tra le parti, cit.) secondo cui – ferma restando la soggettività passiva Ici di Iacp ed Ater fino all’entrata in vigore della disposizione di esenzione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008 – gli immobili ad essi attribuiti “possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dall’art. 8, comma 4 medesimo decreto”.

Ne segue, in definitiva, l’accoglimento dei terzo, quarto ed ottavo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Quest’ultima, attenendosi ai principi di diritto appena richiamati, verificherà in concreto la ricorrenza dell’ipotesi di decadenza quinquennale dell’amministrazione comunale dall’accertamento Ici 1997; nonchè la ricorrenza dei presupposti di detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, commi 3 e 4. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE

accoglie il terzo, quarto ed ottavo motivo di ricorso; respinti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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