Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12313 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE CE.SI.FO.P., CENTRO SICILIANO PER LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato ALIFANO NICOLA MARIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MENALLO FRANCESCO, CARMINA MARCELLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE

52, presso lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SCIORTINO TERESA MARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/04/2007 r.g.n. 1111/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato RENATO CARCIONE per delega TERESA MARIA SCIORTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 17 settembre 2007, il Centro siciliano per la formazione professionale Onlus (CE.SI.FO.P.) chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 30 aprile 2007 e notificata il 19 luglio successivo, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato il licenziamento comunicato il 4 maggio 2004 alla sua dipendente M.T. O., con le conseguenze tutte di cui all’art. 18 S.L., come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1.

In proposito, la Corte territoriale ha dichiarato tardivo l’appello, in quanto notificato il 5 giugno 2006 (lunedi), anzichè nel termine di trenta giorni dalla notifica in data 4 maggio 2006 della sentenza di primo grado, scadente il 3 giugno 2006 (sabato).

Col primo motivo di ricorso, l’associazione CE.SI.FO.P. deduce la violazione dell’art. 155 c.p.c., L. n. 263 del 2005, art. 3- quinquies, comma 1 D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater convertito nella L. n. 51 del 2006. In sostanza, il Centro ricorrente sostiene che l’art. 155 c.p.c., comma 1 aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) laddove stabilisce che il termine di compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza scadente di sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo, era applicabile alla notifica del proprio atto di appello, ai sensi della citata L. n. 263, art. 2, comma 4 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, comma 2 inserito in sede di conversione nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, che dispone l’applicazione di questa come di altre norme “ai procedimenti istaurati successivamente” al 1 marzo 2006, abbandonando la diversa formula utilizzata dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 8, conv. in L. 17 agosto 2005, n. 168, secondo cui la novella non era applicabile ai giudizi civili pendenti alla data del 1 gennaio 2006.

Con gli altri due motivi di ricorso, il Centro riprende le censure svolte nel giudizio di appello e non esaminate dalla Corte territoriale (1 – violazione dell’artt. 111 Cost. e dell’art. 51 c.p.c., punto 3 e art. 158 c.p.c. e 2 violazione della L. n. 108 del 1990, art. 4).

Il primo motivo di ricorso è infondato, con conseguente assorbimento degli altri.

Con riguardo alla norma di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) che ha introdotto nell’art. 155 l’attuale comma 5 con effetto, come stabilito dall’art. 39-quater inserito, in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, relativamente ai procedimenti istaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che la nuova disciplina trova applicazione unicamente ai procedimenti istaurati in primo grado dopo la suddetta data e che ciò non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. Cass. 3 luglio 2009 n. 15636).

Con la medesima decisione (nonchè con quelle nn. 6212/10, 454/10 e 15636/09), questa Corte, preso atto della norma di cui al terzo comma della L. n. 69 del 2009, art. 58 secondo la quale le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006″, ha precisato che quest’ultima disposizione, entrata in vigore il 4 luglio 2009, deve essere interpretata in conformità al precetto di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all’art. 2, comma 4, della citata L. 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo.

Condividendo il collegio tale orientamento, ne consegue che il quinto comma dell’art. 155 c.p.c. potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza successivamente alla data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti.

Applicando la regola enunciata al caso in esame, in cui l’atto di appello della Ce.si.fo.p. è stato notificato il 5 giugno 2006 (lunedi) anzichè nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, scadente il 3 giugno precedente (sabato), va rilevato che correttamente, alla luce della disciplina processuale vigente al tempo della notifica dell’appello, la Corte territoriale ne ha dichiarato l’inammissibilità per essere stato notificato oltre i termini perentori di legge.

Il ricorso per cassazione va pertanto respinto, con le normali conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, così come operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il Centro ricorrente a rimborsare alla O. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro per esborsi ed Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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