Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12312 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 23/06/2020), n.12312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4369-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NIGGELER & KUPFER TEXTILE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato FORTINELLI

DEBORATH, rappresentata e difesa dall’avvocato POGGIOLI MARCELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2979/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La soc Niggeller & Kupfer Texile spa proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava il credito d’imposta, pari ad Euro 35.775, maturato nell’anno 2007 ed indebitamente utilizzato in compensazione per l’anno di imposta, in quanto il contribuente non aveva ricevuto il richiesto nulla osta dell’Amministrazione Finanziaria.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrata e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando che erano condivisibili le argomentazione del giudice di primo grado circa la tutela del legittimo affidamento nella certezza dei rapporti giuridici tributari e che, in ogni caso, il controllo sostanziale sul disconoscimento del credito di imposta non poteva più essere effettuato in quanto l’Ufficio aveva in precedenza già sottoposto a controllo il credito in occasione di un controllo formale nel corso del quale era stata contestata semplicemente la mera non inclusione nell’annualità precedente.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. La contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 29, commi da 2 a 5 convertito in L. n. 2 del 2009 per non avere la società, disattendendo la normativa sopra indicata, inviato all’Amministrazione l’apposito formulario onde ottenere il rilascio del nulla osta

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 112 c.p.c. e art. 36-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in particolare si afferma che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la possibilità per l’Amministrazione di effettuare il controllo sostanziale della legittimità del credito di imposta dopo averlo ritenuto fondato a seguito di controllo formale.

2. La resistente si è costituita, dopo l’integrazione del contraddittorio camerale depositando controricorso, con il quale, deducendo di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle introdotta dall’art. 3 decreto fiscale convertito in L. n. 136 del 2018 (pace fiscale) accettata dalla Agenzia con pagamento prima rata, ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere.

2.1 Rilevato che il contribuente allega di avere pagato la prima rata ma nulla risulta in merito alle altre; che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3; che pertanto la questione della cessazione della materia del contendere, invocata dalla parte, non si pone in termini d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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