Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12312 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 9921 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

s.r.l. COGEI Compagnia Generale Investigazioni in liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, giusta procura speciale per atto del notaio Paola Casali di

Milano del 25 marzo 2010, rep. 12740, in atti, dagli avvocati

Claudio Lucisani e Stefano Carmini, elettivamente domiciliato

presso lo studio del primo in Roma, alla via Crescenzio, n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 22, depositata in data 17 febbraio

2009, n. 19/22/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

17 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Angelina-Maria Perfino;

udito per la società l’avv. Claudio Lucisano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

La contribuente ha presentato un’istanza di definizione di omessi e ritardati versamenti di Iva, Irpeg ed Irap in relazione all’anno d’imposta 2001, ma ha omesso di versare la terza rata.

Ne è seguita l’emissione a suo carico di una cartella di pagamento, che ha impugnato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Di, contro, quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, rimarcando che l’obbligazione da adempiere per fruire del condono è quella di pagare tutto entro il 16 aprile 2003, pena la decadenza dal beneficio.

Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c., cui replica l’Agenzia con controricorso.

Diritto

1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di parziale rinuncia alla pretesa impositiva proposta in memoria, che emergerebbe, nella prospettazione della società, dalla circostanza che l’ulteriore cartella di pagamento nelle more notificata non riporta l’intera somma oggetto della cartella impugnata. Ciò anzitutto in base al principio generale d’indisponibilità della pretesa impositiva e, in particolare, giusta la considerazione che, come la stessa cartella indica in motivazione, essa è stata emessa a seguito di pronuncia di sentenza favorevole, ossia seguendo le regole di riscossione frazionata in pendenza di giudizio stabilite dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

2.- Nel merito, col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, sostenendo che l’omesso versamento di una delle rate non determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma condonistica.

La censura è infondata.

Quanto all’iva, la Corte ha già avuto occasione di rimarcare che la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili compiute nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (fra tante, vedi, in particolare Cass. 23 settembre 2011, n. 19546).

2.1.- Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il quale, pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-

132/06.

La Corte, al riguardo, ha anche evidenziato che “quanto concerne l’imposta in sè si riferisce ovviamente anche alle sanzioni, delle quali non può essere esclusa l’integrale esazione, come peraltro previsto al punto 42 della sentenza di infrazione (v. sul punto Cass. n. 25701 del 2009 e n. 20068 del 2009 citata), posto che le misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’IVA. devono ritenersi incompatibili con la disciplina comunitaria anche in relazione alle sanzioni di natura tributaria previste dall’ordinamento nazionale per le violazioni di norme che regolano gli obblighi di dichiarazione e pagamento dell’imposta, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla sesta direttiva” (ancora Cass. 19546/2011; in termini, anche Cass. 27 luglio 2012, n. 13505).

3.- Nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C-312/93, Peterbroeck; C-430-431/93, Van Schijndel; C-327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez. un., 18 dicembre 2006, n. 26948).

4.- Con riguardo all’irap, giova rimarcare che, in generale, le norme che disciplinano i condoni tributari, essendo derogatorie rispetto a quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (v. Cass. 18 gennaio 2002, n. 514), di guisa che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. n. 289 del 2002, è disposizione di carattere eccezionale, assistita da una propria specifica disciplina, che è di stretta interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione, ancorchè contemplate dalla medesima legge.

4.1.- Ciò posto, l’articolo 9bis dispone, per quanto interessa, al comma 1, che “le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono… per gli altri soggetti, la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo….”.

La norma prevede dunque semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che può, in alcuni casi, essere rateale.

4.2.- Pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste della L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 15 (a norma delle quali “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), nonchè dall’art. 16, comma 2, della medesima legge (secondo cui “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745).

5.- Le considerazioni che precedono, le quali evidenziano la diversità di presupposti e, quindi, di fattispecie, dell’ipotesi regolate dall’art. 9-bis rispetto a quelle regolare dalla L. n. 289 del 2002, artt. 16 e 17, manifestano la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata col secondo motivo di ricorso, provando di ogni rilievo le difficoltà economiche sulle quali la società punta anche in memoria.

Ciò anche in considerazione della già rimarcata eccezionalità di ciascuna norma condonistica.

6.- Inammissibile è, infine, il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, col quale la società si duole dell’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sul percorso logico seguito.

Tanto perchè, in dispregio rispetto a quanto statuito da questa Corte (vedi, in particolare, Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non già, come fa la società nel caso in esame, a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

7.- Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la società a rifondere le spese, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila).

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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