Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12312 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. I, 10/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 10/05/2021), n.12312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 31435/2018 proposto da:

Interporto Marche s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Paolo, che la

rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D.R.G., P.D.R.E.,

Pa.De.Ri.Gi., P.D.R.R., tutti

elettivamente domiciliati in Roma, al Largo Nicola Spinelli n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Mannucci Federico, che li rappresenta

e difende, unitamente all’avvocato Bracci Luciano Filippo, con

procura speciale in calce al controricorso;

Comune di Jesi, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio

dell’avvocato Del Vecchio Andrea, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mastri Antonio, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

H.M.C., in proprio e quale procuratore generale di

C.S.; A.M.C.; H.C.;

H.L., tutti elettivamente domiciliati in Roma, al Largo del Teatro

Valle n. 6, presso lo studio dell’avvocato Bracci Luciano Filippo,

che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Honorati

Settimio, con procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29, depositato il 18.11.16, H.M.C., C., L., C.S. e A.M.C., nel contestare la stima effettuata dalla Interporto Marche s.p.a. in relazione all’acquisizione di terreni di loro proprietà, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, chiesero alla Corte d’appello di Ancona la determinazione dell’indennità d’espropriazione, e la condanna della stessa Interporto Marche s.p.a., in solido con il Comune di Jesi, al pagamento della relativa somma, detratto quanto già ricevuto.

Al giudizio fu riunito quello proposto da P.d.R.G., E., Gi. e R. avente parimenti ad oggetto la determinazione dell’indennità loro dovuta in relazione all’acquisizione D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, di terreni di loro proprietà.

Si costituì il Comune di Jesi resistendo alle domande.

Espletata c.t.u., con ordinanza emessa il 3.4.18, l’adita Corte d’appello, respinta la domanda nei confronti del Comune di Jesi, determinò le somma dovute dall’Interporto Marche s.p.a., rispettivamente in Euro 4.031.474,05 a favore di H.M.C., C., L., C.S. e A.M.C., e in Euro 1.244.195,82 a favore di P.d.R.G., E., Gi. e R., condannando la suddetta società al pagamento delle stesse somme, con interessi legali, detratte quelle già percepite.

Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che: sussisteva la giurisdizione del G.O.; in precedenza il Consiglio di Stato, su ricorso dei ricorrenti, avente ad oggetto anche l’annullamento dei provvedimenti comunali d’esproprio dei loro terreni, con sentenza emessa nel 2013 aveva fissato i criteri per la liquidazione del danno da risarcire ai proprietari, basati sul valore venale dei beni, come desumibile dalla destinazione urbanistica qualificata come agricola; con successiva sentenza del C.d.S. del 2015, adito dall’Interporto Marche s.p.a. in sede di ottemperanza, al fine di chiarire le esatte modalità d’esecuzione della precedente sentenza, era stato affermato che, una volta accertata l’illegittimità della procedura espropriativa, spettava alla suddetta società avviare il procedimento D.P.R. n. 327, ex art. 42, finalizzato all’acquisizione dei fondi in questione al patrimonio indisponibile comunale, chiarendo altresì i criteri relativi alla stima dei danni commisurati alla destinazione agricola; non era condivisibile l’assunto dei ricorrenti per i quali l’acquisizione “sanante” sarebbe stata disposta in esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del C.d.S. e che le somme dovute ai ricorrenti sarebbero state da determinare secondo i criteri stabiliti dal G.A., in quanto, una volta disposta l’acquisizione dei terreni, era applicabile la normativa speciale di cui al citato art. 42 bis, pur tenendo conto delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione del giudicato amministrativo; non sussisteva pertanto un giudicato relativo alle valutazioni compiute dal G.A., che avevano riguardato il vincolo preordinato all’esproprio sui terreni agricoli, mentre il giudizio in esame ha per oggetto la stima dell’indennità a norma del predetto art. 42 bis; il c.t.u. aveva ritenuto che l’area in questione avesse natura edificabile sulla base degli strumenti urbanistici vigenti alla data del provvedimento d’acquisizione sanante e considerando che l’interporto non era una struttura di carattere pubblico trattandosi di insediamento che realizzava lotti edificabili utilizzabili da ditte private, come peraltro confermato dalla normativa in materia d’interporti che implica una trasformazione del territorio in funzione logistico-industriale; pertanto, applicando il metodo analitico e quello comparativo il valore unitario dei terreni in questione era stato stimato nella somma di Euro 30,00 al mq; non era invece computabile nell’indennità il valore delle opere realizzate sull’area espropriata non essendo applicabile la disciplina civilistica dell’accessione, mentre il calcolo del pregiudizio non patrimoniale ammontava alla percentuale del 10%; invece, la domanda era infondata nei confronti del Comune di Jesi in quanto le somme dovute a titolo d’indennizzo erano a carico del soggetto che aveva disposto l’acquisizione al suo patrimonio indisponibile dei terreni dei ricorrenti, a nulla rilevando la diversa statuizione del C.d.S. nella sentenza del 2015.

Avverso tale sentenza ricorre in cassazione l’Interporto Marche s.p.a.. Resistono con controricorso il Comune di Jesi, nonchè, con unico atto, H.M.C., in proprio e quale procuratrice generale di C.S., H.C., L. e A.M.C., proponendo anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè nullità della sentenza impugnata ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti in ordine al giudicato amministrativo rappresentato dalla sentenza del C.d.S. sulla natura non edificatoria dei terreni espropriati.

In particolare, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal C.d.S. fosse vincolante nel giudizio in questione, pur afferente alla medesima vicenda espropriativa, attesa la diversità dell’oggetto e della causa petendi dei due procedimenti, in quanto il giudizio innanzi al G.A. aveva riguardato il diritto al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà dei terreni, mentre quello innanzi alla Corte d’appello aveva ad oggetto la determinazione dell’indennità per l’acquisizione di aree a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis. Al riguardo, parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel percorso logico-argomentativo seguito per escludere il vincolo del giudicato formatosi nel processo innanzi al giudice amministrativo, abbia errato nel non considerare che quest’ultimo aveva avuto ad oggetto l’accertamento del medesimo rapporto giuridico tra le parti, ovvero l’occupazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti senza il rituale perfezionamento della procedura espropriativa, e del diritto dei comproprietari al pagamento di una somma di denaro a titolo di ristoro, essendo a tal fine irrilevante il relativo nomen (cioè se definirlo risarcimento o indennizzo). Di conseguenza, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto i terreni in questione di natura edificatoria, ribaltando la decisione del C.d.S. che invece aveva escluso tale natura.

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in ordine ai criteri utilizzati per affermare la natura edificatoria dei terreni espropriati.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, avendo la Corte territoriale escluso che nel calcolo dell’indennità sia da ricomprendere il valore delle opere realizzate sul suolo, pur stimate dal c.t.u., disattendendo le norme sull’accessione e non considerando che l’Interporto non ha mai fatto valere l’indennizzo di cui all’art. 936 c.c., sicchè era diritto dei ricorrenti incidentali conseguire l’intero valore del soprassuolo da ricomprendere nell’ambito del valore venale del bene espropriato.

Il secondo motivo denunzia l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine all’omesso calcolo del valore del sottosuolo ai fini della stima indennitaria, avendo il c.t.u. invece erroneamente ridotto l’indennità del 20% per la preesistenza di un impianto di trattamento e stoccaggio della ghiaia di confine, e di un ulteriore 10% per l’inserimento dell’area nel piano cave e per le relative pratiche amministrative connesse, sebbene si fosse già tenuto conto dei prezzi della ghiaia e che l’area non fosse comunque inserita nel piano cave.

Il terzo motivo denunzia violazione del predetto art. 42 bis, per non aver la Corte d’appello, nel determinare l’indennità in questione, considerato il valore del giacimento di ghiaia in profondità dell’area.

Il collegio osserva che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza in considerazione della pluralità e della particolare rilevanza delle varie questioni che ne costituiscono l’oggetto.

Anzitutto, la ricorrente ha invocato l’eccezione di giudicato afferente all’accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato in ordine al diritto al risarcimento dei danni spettante ai proprietari dei terreni espropriati in conseguenza della perdita del diritto di proprietà sulla base della natura non edificabile degli stessi beni, lamentando che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2909 c.c., nell’affermare, invece, che tale giudicato non sarebbe applicabile alla fattispecie per la diversità di petitum e causa petendi tra i due giudizi in questione. In particolare, parte ricorrente evidenzia che l’accertamento oggetto del giudicato amministrativo sarebbe il medesimo di quello compiuto dalla Corte territoriale (circa l’espropriazione dei terreni e il pagamento di un ristoro) essendo a tal fine irrilevante se si discorra di risarcimento dei danno o di indennità, essendo unico il rapporto giuridico tra le parti.

Al riguardo, la particolare rilevanza della questione attiene alla definizione dei rapporti tra il giudicato formatosi nel giudizio amministrativo, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa e il risarcimento dei danni liquidati sulla base della vocazione urbanistica dei terreni espropriati, e il successivo giudizio civile di opposizione alla stima dell’indennità d’esproprio, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis.

Inoltre, la misura dell’indennità relativa al soprassuolo e sottosuolo implica questioni che rendono parimenti opportuno il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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