Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12311 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25751-2012 proposto da:

VISCONTI CESI SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 180/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 2 marzo 2006, la Visconti Cesi S.p.A. impugnava gli avvisi di accertamento ICI n. 100121090 per l’anno 2000 e n. 1011121090 per l’anno 2001, relativi agli immobili asseritamente di proprietà della società ubicati in (OMISSIS), il primo tra la (OMISSIS), ed il secondo alla (OMISSIS).

Il Comune con gli atti impugnati sosteneva che la contribuente aveva versato l’imposta dovuta in misura inferiore, chiedendo pertanto il versamento della differenza pari ad Euro 39.436,00.

A fondamento dell’opposizione la società deduceva invece l’intervenuta decadenza del diritto di azione, e quanto al primo immobile, evidenziava che la differenza di imposta scaturiva dalla maggiore rendita catastale che era stata variata d’ufficio in data 5 novembre 2001, e come tale suscettibile di incidere sul calcolo dell’ICI solo a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 8. Infine negava di essere proprietaria dell’immobile alla (OMISSIS).

La CTP di Roma con la sentenza n. 310/36/09 del 5 marzo 2009 accoglieva in parte il ricorso ma esclusivamente per la pretesa concernente l’immobile alla (OMISSIS), mancando la prova della proprietà in capo alla contribuente.

Il Comune di Roma proponeva appello avverso la sentenza della CTP in data 14 ottobre 2010, dolendosi dell’accoglimento dell’opposizione in merito all’immobile alla (OMISSIS), rilevando che dalla visura catastale, che versava in atti, lo stesso era intestato alla società.

In data 15/11/2010 presentava controdeduzioni la Visconti Cesi, assumendo che i giudici di primo grado non avevano fornito risposta all’eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto frutto di un’applicazione retroattiva della nuova rendita catastale.

La CTR di Roma con la sentenza n. 180/9/11 del 27 settembre 2011 accoglieva l’appello del Comune, in quanto risultava provata la proprietà del bene sito alla (OMISSIS) in capo alla società come da visura storica catastale. Per il resto compensava le spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Visconti Cesi S.p.A. sulla base di due motivi.

Roma Capitale non ha svolto difese in questa fase.

I due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Con il primo si deduce l’error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove pur avendo la ricorrente proposto tempestivo appello incidentale, la CTR, o reputando inammissibile la sua proposizione, o erroneamente ritenendo che potesse essere stato proposto a fronte di un accoglimento solo parziale del ricorso originario, aveva omesso di pronunziarsi sul medesimo.

Il secondo motivo invece denunzia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR aveva risposto solo in merito all’appello principale del Comune di Roma, che investiva solo il tributo dovuto per l’immobile sito alla (OMISSIS), trascurando di considerare che la maggiore imposta era precipuamente riconducibile all’illegittima pretesa dell’ente locale di ricalcolare il tributo sulla base di una maggiore rendita variata di ufficio e suscettibile di trovare applicazione solo a far data dal 1 gennaio dell’anno successivo alla variazione, e quindi non per le annualità cui si riferiscono gli avvisi opposti.

Orbene, ancorchè la sentenza gravata, nello svolgimento del processo, riferisca che la società nel costituirsi in appello aveva reiterato i motivi di opposizione a suo tempo già proposti in primo grado (notifica degli avvisi oltre il termine quinquennale, applicazione retroattiva della nuova rendita catastale), e sebbene anche in motivazione faccia richiamo alle difese della contribuente, ciò malgrado ha inopinatamente reputato che non si fosse in presenza della proposizione di un appello incidentale tale da generare l’obbligo di pronunziarsi, limitandosi unicamente a statuire sulle censure alla sentenza di primo grado mosse dall’appellante principale.

Il contenuto dell’atto difensivo in grado di appello dell’odierna ricorrente, il cui accesso è consentito direttamente alla Corte attesa la natura del vizio denunziato, evidenzia che effettivamente è stato proposto un gravame incidentale e che sullo stesso il giudice di appello era tenuto a pronunciarsi.

L’omessa decisione determina pertanto la nullità della sentenza impugnata che deve essere cassata con rinvio a CTR del Lazio in diversa composizione che dovrà appunto esaminare anche l’appello incidentale.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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