Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12311 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 07/06/2011), n.12311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Chiarella Antonio e

Vincenza Mataceva, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv.

Alessandro Orfei in Roma, via Carlo Poma, n. 2;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO TORRE DEL SOLE DI CELIA FRANCESCO,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Paparo Aldo, per legge domiciliata nella

Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro

n. 655 del 5 agosto 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per

l’estinzione per carenza di interesse.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 27 marzo 1997, P. G. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro il curatore del fallimento della s.r.l. Torre del Sole, chiedendo l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di vendita di un appartamento situato al secondo piano del residence Torre del Sole e di un garage, a lui promessi in vendita dalla società in bonis per l’importo di L. 90.000.000 l’appartamento e di L. 10.000.000 il garage;

che si costituì la curatela, resistendo ed esercitando il recesso di cui alla L. Fall., art. 72;

che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 9 febbraio 2002, rigettò la domanda, affermando che il preliminare di vendita conclusosi tra le parti non integrava gli estremi del passaggio di proprietà e che il curatore fallimentare aveva la facoltà di scegliere tra l’esecuzione e lo scioglimento del preliminare;

che la Corte di Catanzaro, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 agosto 2005, ha dichiarato inammissibile l’appello del P., sul rilievo che con lo stesso era stata avanzata una domanda nuova, chiedendosi non più, come in primo grado, l’esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ma l’accertamento dell’esistenza di un contratto definitivo con efficacia reale, traslativo della proprietà dei beni in virtù del consenso legittimamente manifestato;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 novembre 2005, sulla base di un motivo;

che la curatela ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che preliminarmente deve considerarsi privo di alcun effetto l’atto “di accettazione della rinuncia agli atti”, depositato dal controricorrente in cancelleria il 9 maggio 2011, atteso che dal fascicolo d’ufficio non risulta che il ricorrente abbia sottoscritto un atto di rinuncia al ricorso;

che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) ci si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto nuova la domanda avanzata in appello;

che, ad avviso del ricorrente, ove l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera emendatio libelli, consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita;

che il motivo è infondato;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 5 marzo 1996, n. 1731; Sez. 2^, 7 dicembre 2000, n. 15541; Sez. 1^, 25 gennaio 2008, n. 1740), costituisce domanda nuova, vietata in appello, quella del creditore che, dopo aver invocato l’esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell’atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., sostituisce nell’atto di appello la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda una sentenza che accerti l’avvenuto effetto traslativo, qualificando il rapporto pattizio non più come preliminare, ma come vendita per scrittura privata: trattasi, infatti, di domande diverse sotto il profilo del petitum e della causa, petendi, atteso che nella prima ipotesi l’attore adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dell’immobile; nella seconda un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà dell’immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato;

che di questo principio la Corte di merito ha fatto corretta applicazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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