Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12310 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., M.G., M.F.,

B.M.S., B.M.N. e D.C.

R., domiciliati in Roma, via Bafile 13, presso l’avv. De Luca

M., rappresentati e difesi dagli avv. Pietrosanti A., e M. L.

Pietrosanti, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Terracina, domiciliato in Roma, Piazza del Prati degli

Strozzi 33, presso l’avv. L. Menicucci, rappresentato e difeso

dall’avv. Dannozzo E., come da mandato a margine dei controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2057/2003 della Corte d’appello ai Roma,

depositata il 29 aprile 2003;

Sentita la relazione svolta dai Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Paletti, che per i ricorrenti ha chiesto li

rinvio o in subordine l’accoglimento del ricorso, e avv. Pannozzo,

per il resistette, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udite le conclusioni dei P.M., dr. SORRENTINO Federico, che,

oppostosi al rinvio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma si è pronunciata, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e anche quale giudice d’appello, sulle domande di risarcimento dei danni e di liquidazione dell’indennità ai occupazione legittima proposte dal proprietari di un tondo acquisito per accessione invertita dal Comune di Terracina.

Premesso che si è formato i giudicato sulla condanna del comune al risarcimento dei danni per occupazione appropriativa, i giudici del merito hanno liquidato il danno in L. 1.415.070.550, in applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e in L. 321.607.170 l’indennità di occupazione legittima protrattasi per cinque anni, dal 20 marzo 1984 al 20 marzo 1989.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione M.M., M.G., M.F., B.M.S. B.M.N. e D.C.R. e propongono due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di Terracina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1, così come interpretata dalla Corto di Strasburgo, lamentando l’illegittimità dei criteri di determinazione del risarcimento dei danno da occupazione appropriativa.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 922, 938 e 948 c.c., censurando la giurisprudenza sulla cosiddetta accessione invertita. Sostengono di avere diritto alla restituzione degli immobili e, con una successiva memoria, chiedono rinvio in attesa di trattative presse la C.E.D.U. Premesso che, essendosi formato il giudicato sul diritto dei ricorrenti al solo risarcimento del danno, sono irrilevanti le questioni di illegittimità costituzionale e vanno disattese le richieste di rinvio, il ricorso è fondato.

Con la sentenza n. 348 del 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359; e in via consequenziale, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2, sui criteri per la determinazione della indennità di espropriazione.

Con la coeva sentenza n. 349 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale anche del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis introdottovi dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, per disciplinare il risarcimento dovuto in caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996.

Il vuoto normativo venutosi così a creare è stato colmato con le disposizioni della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90.

In particolare, per quanto riguarda il risarcimento del danno dovuto in conseguenza di occupazione appropriati va, la citata L. n. 244, art. 2, comma 89, lett. e) dispone che nel caso di utilizzazione di un suolo edificatale per scopi ai pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.

Questa disposizione trova applicazione, quale ius superveniens, anche nel caso in esame, perchè è ancora controversa la determinazione del risarcimento del danno spettante ai proprietari del fondo acquisito dal Comune di Terracina.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti “in tema di occupazione appropriativi, la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 29, lett. e) il quale colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito in L. 359 del 1992, dispone che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utililità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore del bene – è applicabile ai giudizi in corso in cui sia ancora in discussione, sotto qualsiasi profilo l'”an” od il “quantum” del risarcimento” (Cass. sez. 1, 18 marzo 2008, n. 7258, m. 602674, Cass., sez. 1, 31 marzo 2008, n. 8384, m. 602680).

A questi principi si atterranno i giudici del merito, cui va rimessa la decisione, previa cassazione della sentenza impugnata.

PQM

In accoglimento dei ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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