Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12310 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 51 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.p.a. CO.MAR.IT., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Maria Gabriella Pucino e Giovanni

Cardillo, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in

Roma, alla via Domenico Purificato, n. 147;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 31, depositata in data 24 novembre

2008, n. 213/31/08;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

17 maggio 2016 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale.

Fatto

La contribuente ha presentato un’istanza di definizione di omessi e ritardati versamenti di Iva ed Irap in relazione all’anno d’imposta 1999, ma ha versato soltanto la prima rata.

Ne è seguita l’emissione a suo carico di una cartella di pagamento, che la società ha impugnato, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, reputando che il pagamento della prima rata renda il condono valido ed efficace, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni su quanto dovuto dal contribuente.

Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, cui replica la società con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso affidato ad un unico motivo.

Diritto

1.- Con l’unico motivo del ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sostenendo che l’omesso versamento delle rate successive alla prima determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma condonistica.

Il ricorso è fondato.

Quanto all’iva, la Corte ha già avuto occasione di rimarcare che la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 8, una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili compiute nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (fra tante, vedi, in particolare Cass. 23 settembre 2011, n. 19546).

2.1.- Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il quale, pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-

132/06.

La Corte, al riguardo, ha anche evidenziato che “quanto concerne l’imposta in sè si riferisce ovviamente anche alle sanzioni, delle quali non può essere esclusa l’integrale esazione, come peraltro previsto al punto 42 della sentenza di infrazione (v. sul punto Cass. n. 25701 del 2009 e n. 20068 del 2009 citata), posto che le misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione dell’IVA. devono ritenersi incompatibili con la disciplina comunitaria anche in relazione alle sanzioni di natura tributaria previste dall’ordinamento nazionale per le violazioni di norme che regolano gli obblighi di dichiarazione e pagamento dell’imposta, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla sesta direttiva” (ancora Cass. 19546/2011; in termini, anche Cass. 27 luglio 2012, n. 13505).

3.- Nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni: il principio di effettività comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, le sentenze della Corte di Giustizia in cause C-312/93, Peterbroeck; C-430-431/93, Van Schijndel; C-327/00, Santex, alle quali si è adeguata la giurisprudenza di questa Corte, espressa, fra le altre, da Cass., sez. un., 18 dicembre 2006, n. 26948).

4.- Con riguardo all’Irap, giova rimarcare che, in generale, le norme che disciplinano i condoni tributari, essendo derogatorie rispetto a quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (v. Cass. 18 gennaio 2002, n. 514), di guisa che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. n. 289 del 2002, è disposizione di carattere eccezionale, assistita da una propria specifica disciplina, che è di stretta interpretazione e non può essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione, ancorchè contemplate dalla medesima legge.

4.1.- Ciò posto, l’articolo 9bis dispone, per quanto interessa, al comma 1, che “le sanzioni previste del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d’imposta che… provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono… per gli altri soggetti, la somma di 6.000 Euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo….”.

La norma prevede dunque semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che può, in alcuni casi, essere rateale.

4.2.- Pertanto, in assenza di disposizioni come quelle previste della L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 15 (a norma delle quali “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), nonchè dall’art. 16, comma 2, della medesima legge (secondo cui “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”), è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745).

5.- Infondato è poi il ricorso incidentale, col quale la società lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, cui meglio si attaglia il n. 4 della medesima norma, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., determinata dalla sua pretesa ultrapetizione, in ragione dell’accoglimento di un motivo proposto per la prima volta con l’appello dall’Agenzia, concernente il preteso omesso pagamento delle rate di condono successive alla prima.

5.1.- La censura è inammissibile, perchè carente di autosufficienza, là dove non trascrive la motivazione della cartella di pagamento impugnata: seguendo la prospettazione della società, la difesa spesa in primo grado, con la quale l’Agenzia si è limitata a “confermare in toto la legittimità dell’atto impugnato”, in tanto può propiziare la valutazione di novità dell’eccezione di omesso perfezionamento del condono avanzata in secondo grado, in quanto effettivamente l’atto impugnato non rechi effettivamente menzione alcuna di tale omesso perfezionamento.

6.- Il ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, perchè verifichi, a fronte delle contestazioni in fatto proposte dalla contribuente, la successione dei fatti e l’effettività dell’omissione del pagamento delle rate successive alla prima (la società punta sul fatto che la cartella è stata notificata in epoca in cui i termini di scadenza per il pagamento delle rate successive alla prima non erano ancora decorsi) e regoli le spese.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA