Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1231 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1231 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 7633-2008 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 società con
socio unico e soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di ENEL S.P.A. succeduta a
quest’ultima, in proprio, nella detta qualità di
successore e in qualità di procuratrice e mandataria
generale dell’ENEL S.P.A. in persona del Presidente
pro tempore del Consiglio d’Ammministrazione LIVO
GIOVANNI BATTISTA MARIA GALLO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo
studio dell’avvocato CONTE MICHELE, rappresentata e

Data pubblicazione: 22/01/2014

difesa dagli avvocati PASANISI BERNARDINO, PASANISI
ALFREDO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LOMARTIRE

CURATELA DELL’EREDITA’

RAFFAELE,

LATO

MARGHERITA,

GIACENTE
MILANO

ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati –

sul ricorso 10734-2008 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151 già LATINA
RENANA S.P.A. in persona del suo Procuratore Speciale
Dott. IVANO CANTARALE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio
dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANNOCCARO GIANFRANCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000, società con
socio unico e soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di ENEL S.P.A. succeduta a
quest’ultima, in proprio, nella detta qualità di
successore e in qualità di procuratrice e mandataria
generale dell’ENEL S.P.A. in persona del Presidente
pro tempore del Consiglio d’Ammministrazione LIVO
GIOVANNI BATTISTA MARIA GALLO, elettivamente

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CAFFIO ARMENIA,

domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo
studio dell’avvocato CONTE MICHELE, rappresentata e
difesa dagli avvocati PASANISI BERNARDINO, PASANISI
ALFREDO giusta delega in atti;
– controricorrente –

CAFFIO ARMENIA,

CURATELA EREDITA’

GIACENTE DI

LOMARTIRE RAFFAELE, LATO MARGHERITA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 19/2007 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
25/01/2007, R.G.N. 224/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato BERNARDINO PASANISI:
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi;

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nonchè contro

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. L’Enel Distribuzione s.p.a., società con socio unico e soggetto ad attività di
direzione e coordinamento di Enel s.p.a., succeduta ad essa si sensi dell’art. 13, lett. b) del
d.lgs. n. 79 del 1999, in tale qualità, nonché quale procuratrice e mandataria generale
dell’Enel s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro Armenia Caffio, nella qualità di
titolare della ditta Interplast, e la Curatela dell’Eredità giacente di Raffaele Lomartire,

nonché Margherita Lato e la Milano Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza del 25
gennaio 2007, con la quale la Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha
provveduto in grado di appello sulla controversia inter partes decisa in primo grado dal
Tribunale di Taranto.
§2. Detta controversia era stata introdotta nell’ottobre del 1988 da Raffaele
Lomartire e Margherita Lato contro la Caffio, nella indicata qualità, oltre che per la
convalida in sequestro conservativo precedentemente ottenuto, per ottenere il risarcimento
dei danni ed i canoni locativi fino alla scadenza in relazione all’affitto di un capannone alla
convenuta, concesso dal Lomartire, il quale a sua volta l’aveva ottenuto in comodato
ventennale dalla Lato. Il risarcimento era richiesto in relazione alla distruzione del
capannone per effetto di un incendio. La Caffio, nel costituirsi deduceva che l’incendio era
da ascrivere a responsabilità dell’Enel per la caduta di uno dei quattro conduttori di una sua
linea a bassa tensione su un tirante di acciaio di collegamento di un silos. Nel giudizio
veniva ordinato l’intervento ai sensi dell’art. 107 c.p.c. dell’Enel e autorizzata la chiamata
in causa della Latina Assicurazioni, assicuratrice della Lato.
Al giudizio veniva poi riunito altro giudizio introdotto dalla Caffio, nella qualità,
contro l’Enel, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti, nel presupposto che essa fosse
la responsabile dell’incendio, nonché per essere tenuta indenne dei danni da risarcire
eventualmente gli attori del primo giudizio.
§3. All’esito dell’istruzione il Tribunale respingeva la domanda di convalida del
sequestro, accertava che la responsabilità del sinistro era da addebitare per il 30% ad un
comportamento della Caffio e per il 70% ad un comportamento dell’Enel e condannava i
medesimi in proporzione al risarcimento del danno per la distruzione del capannone in
favore della Lato e dell’Eredità Giacente di Raffaele Lomartire, frattanto costituitasi in
giudizio per il decesso del Lomartire, riconosceva alla Caffo il diritto di rivalsa per quanto
corrisposto ai danneggiati a carico dell’Enel e della Latina, assicuratrice della ditta della

36 5
Est. Cons

aele Frasca

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

Caffio, attribuiva alla compagnia assicuratrice il diritto di surrogarsi per i pagamenti
effettuati nei confronti dell’Enel, ed in fine regolava le spese giudiziali.
§4. La sentenza veniva appellata dalla Caffio in via principale nei confronti di tutte le
parti, sia quanto alla riconosciuta propria corresponsabilità, sia quanto all’esclusione di una
corresponsabilità degli attori, sia quanto alla decurtazione di una percentuale del danno
nella misura del 20%, sia ancora per non aver riconosciuto il danno da lucro cessante, sia

s.p.a. si costituiva adducendo la sua legittimazione in relazione alle vicende legislative
della trasformazione dell’Enel e svolgeva appello incidentale per la negazione della sua
corresponsabilità, chiedeva il rigetto dell’appello principale e svolgeva su altro punto un
appello incidentale subordinato. Altro appello incidentale veniva svolto dalla Milano
Assicurazioni s.p.a., che si costituiva quale successore della Latina. Resistevano la Lato e
L’Eredità Giacente.
Con la sentenza qui impugnata la Corte tarantina ha rigettato sia l’appello principale
della Caffio (ad eccezione che su un punto, quello relativo alla mancata decurtazione
dall’ammontare del danno da risarcire ai danneggiati della somma loro corrisposta per
canoni locativi per i mesi di maggio e giugno 1988), sia quello della Milano Assicurazioni.
§5. Al ricorso per cassazione proposto in via principale dall’Enel Distribuzione ha
resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale riguardo al rigetto del
suo appello incidentale. Non hanno resistito la Caffio, la Lato e la Curatela dell’Eredità
Giacente di Raffaele Lomartire.
§6. Ha depositato memoria la ricorrente principale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso incidentale dev’essere riunito a
quello principale, in seno al quale è stato proposto.
§2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c., “omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su punto controverso decisivo
per il giudizio in relazione alla ricostruzione della dinamica dei fatti”.
La sua illustrazione viene svolta dalla pagina sei alla metà della pagina diciannove
del ricorso.
Essa si conclude con un momento di asserita sintesi ai fini del rispetto dell’art. 366bis c.p.c., norma, cm’è noto, ora abrogata dall’art. 47 della 1. n. 69 del 2009, ma rimasta

Frasca
Est. Cons. \bele
Ra

per averle negato il danno derivante dal sequestro non convalidato. L’Enel Distribuzione

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vigente ed ultrattiva per i ricorsi come quello in esame già proposti sotto il suo vigore,
stante il carattere non retroattivo della sua abrogazione.
Tale momento di sintesi risulta così espresso: <>.
Come si vede i fatti storici indicati come controversi, cui il motivo si riferirebbe,
sono, in realtà tre.
Il primo concerne l’individuazione del momento in cui si sarebbe scatenato
l’incendio rispetto alla caduta del cavo della linea elettrica, cioè in pratica la quaestio facti
relativa al se il cavo sia caduto prima dell’incendio o dopo e causa di esso.
Il secondo riguarda l’individuazione del punto di origine dell’incendio, cioè il suo
situarsi all’esterno o all’interno del capannone.
Il terzo concerne il fatto scatenante dell’incendio ed anzi si disarticola in due distinti
ed alternativi fatti, ognuno dei quali a sua svolta scisso in due fatti cronologicamente
successivi e legati da rapporto di causa ed effetto, rappresentati dal “sovraccarico
dell’impianto elettrico e dalla combustione de rivestimenti isolanti” e dalla “scintillio del
cavo spezzatosi e propagazione di materiale incandescente su materie infiammabili”.
La semplice lettura del momento di sintesi suggerisce allora già di per sé che, in
realtà, del resto in conformità a quanto rivela la stessa intestazione del motivo (che avrebbe
dovuto intestarsi, conforme al paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. siccome introdotto
dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile al ricorso, come impugnazione della
sentenza ” <> e la giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. 16002 del 2007 e
Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, aveva sottolineato che tale requisito doveva estrinsecarsi
in un momento di sintesi che concludesse il motivo o comunque fosse contenuto in esso in
modo immediatamente percepibile e non potesse, invece, desumersi dalla lettura
dell’illustrazione del motivo stesso.
Ora, tenuto conto che il motivo in esame denuncia contemporaneamente
un’omissione di motivazione, una sua contraddittorietà e una sua insufficienza si evidenzia
subito che:
a) con riguardo a tutti i tre fatti controversi il riportato momento di sintesi contiene
soltanto una indicazione di essi, ma non può dirsi che contenga una indicazione “chiara”
della pretesa omissione di motivazione: posto che il requisito della chiarezza deve
consistere in un quid pluris rispetto alla sola indicazione del fatto controverso e
considerato che esso, rapportandosi alla motivazione della decisione alla cui impugnativa il
motivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è palese che esso avrebbe dovuto comportare
l’enunciazione, pur sommaria, di una spiegazione delle ragioni per cui l’omessa
motivazione sul fatto si evidenziava nella motivazione stessa, mentre nessuna traccia di
essa vi è nel momento di sintesi;
b) analogamente, quanto alla denunciata contraddittorietà, il momento di sintesi
avrebbe dovuto recare l’enunciazione “chiara” di essa: ne consegue che, dovendo la
contraddittorietà riguardare la motivazione della sentenza impugnata ed inerendo al
contrasto fra due distinti oggetti, esso doveva contenere una pur riassuntiva individuazione
dei punti della motivazione oggetto del contrasto, mentre nulla in proposito contiene;
c) con riferimento alla insufficienza della motivazione il momento di sintesi avrebbe
dovuto enunciare con riguardo a ciascun fato controverso, sebbene in modo riassuntivo, le
6
Est. Cons. fkaffàele Frasca

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

<>, mentre in alcun modo si
coglie in esso l’indicazione di tali ragioni.
Ne segue che il sopra riportato momento di sintesi è privo di idoneità al
raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.) e, pertanto, affetto da nullità, co
la conseguenza che il motivo risulta non assistito dal requisito dell’art. 366-bis e, pertanto,

§2.1. Nella sua memoria parte ricorrente, paventando la valutazione di
inammissibilità ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. adduce che la giurisprudenza della Corte
avrebbe ecceduto nell’intendere rigorosamente l’art. 366-bis c.p.c. ed evoca Cass. sez. un.
n. 15144 del 2011 in tema di overruling sull’esegesi delle norme processuali per
giustificare un’inversione di tendenza e lo fa anche evocando la giurisprudenza della CED
sull’art. 6 della relativa Convenzione.
Senonché, l’esegesi dell’art. 366-bis c.p.c. innanzi prospettata ed applicata al
momento di sintesi di cui si tratta, era già tutta contenuta in Cass. (ord.) n. 16002 del 2007,
della quale è opportuno riportare il passo motivazionale pertinente:
<>.

Est. Cons. kaffae1e Frasca

all’interne° del “contenente” come un qualcosa autonomamente individuabile.Ne discende

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§2.2. Le considerazioni della riportata motivazione vanno qui ripetute per
evidenziare che, anche considerando l’art. 6 della CEDU ed avendo bene in rilievo la
giurisprudenza ella Corte EDU che intende la norma, una volta applicata alle
impugnazioni, come giustificativa di un principio per cui, se un ordinamento nazionale,
riconosce un rimedio impugnatorio deve regolarlo in modo che esso sia assicurato
effettivamente e, dunque, non con un rigore formale di accesso che renda troppo difficile

prospettato non rappresentava affatto un requisito formale eccessivo, bensì solo esprimeva
la richiesta al ricorrente in cassazione, ai fini del controllo della logicità della motivazione,
di uno sforzo di sintesi per la individuazione del punto della motivazione su cui il
controllo, o sul versante della omissione o su quello della contraddittorietà o su quello
della insufficienza veniva sollecitato. Tale sforzo serviva ad assicurare che il ricorrente
investisse la Corte di cassazione non già del generico riesame del fatto, cui Essa, specie
tenuto conto della natura scritta del processo di cassazione e della sostanziale mancanza di
momenti istruttori e di interlocuzione con le difese, non può e non deve procedere, non
essendo nella posizione per farlo. Lo sforzo richiesto era, del resto, giustificato per la
ragione che la difesa tecnica nel giudizio di legittimità dev’essere particolarmente
qualificata.
In definitiva, dunque, il sistema dell’art. 366-bis, pur con riferimento al vizio ai sensi
del n. 5 del’art. 360 c.p.c. e nei termini in cui era stato e deve essere là dove, come nella
spcie, sia ultrattivo, interpretato, era pienamente coerente con la natura del mezzo di
impugnazione rappresentato dal ricorso per cassazione e, dunque, non poteva e non può
essere accusato di lesione del principio di effettività di cui all’art. 6 citato.
§2.3. Il primo motivo appare, dunque, inammissibile, per inosservanza dell’art. 366bis c.p.c.
§2.4. Il motivo, peraltro, se si procede alla lettura della sua illustrazione superando —
in denegata ipotesi — la valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366-bis, risulta
inammissibile anche per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.
Detta illustrazione fa riferimento alla relazione della consulenza tecnica d’ufficio
espletata in primo grado, alle controdeduzioni del consulente tecnico della ricorrente
depositate in tre soluzioni, ad una relazione depositata a chiarimenti dal C.T.U., a note di
controdeduzioni del c.t.p. della ricorrente, alla motivazione della sentenza resa in primo
grado dal Tribunale, ad una consulenza tecnica di parte fatta espletare dalla Latina prima
dell’introduzione del giudizio e depositata dalla difesa della Caffio.

le Frasca

l’accesso stesso, nel caso di specie il requisito dell’art. 366-bis, inteso nel senso sopra

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L’illustrazione e, quindi, il motivo si fonda, dunque, su tutti tali atti, i quali, salvo
l’ultimo, che ha natura di documento redatto da un terzo, sono atti formatisi nel processo.
Senonché di essi, talvolta si riproduce il contenuto direttamente, talaltra lo si evoca
indirettamente per la parte che sorregge l’argomentare, ma in alcun caso si indica se e dove
tali atti siano esaminabili in questo giudizio di legittimità, ove prodotti a norma dell’art.
369, secondo comma, n. 4, c.p.c. ai fini della procedibilità del motivo. Inoltre, quando si fa

riproduzione corrisponderebbe. La sola mancata indicazione del se e dove detti atti siano
esaminabili in questa sede, se prodotti, è però sufficiente ad evidenziare che il motivo non
rispetta il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., norma che impone
l’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e che
costituisce il precipitato normativo del c.c. principio di autosufficienza dell’esposizione del
motivo di ricorso per cassazione. Norma che per gli atti processuali è stata intesa dalle
Sezioni Unite ella Corte (Cass. se. un. n. 22726 del 2011) nel senso che, quando si tratti di
atti processuali ce debbono stare nel fascicolo di ufficio di uno dei due radi di merito il
ricorrente può evitare di produrli, evidentemente in copia, facendo riferimento alla loro
presenza nei detti fascicoli, e ciò all’effetto di adempiere al requisito dell’art. 369, secondo
coma, n. 4 c.p.c., ma sempre a condizione e ferma restando, agli effetti del rispetto dell’art.
366 n. 6 c.p.c., che egli indichi specificamente detti atti e, dunque, fra l’altro, precisi che
sono presenti nel fascicolo di ufficio.
Ora, tale indicazione manca assolutamente nel ricorso per tutti gli atti processuali di
cui si è detto, i quali, evidentemente, dovrebbero essere atti del fascicolo di primo grado,
salvo per la sentenza di primo grado, che dovrebbe essere stata prodotta in appello
dall’appellante principale.
La Corte, dunque, per detti atti non è stata messa in grado, ai fini del requisito
dell’art. 366 n. 6 c.p.c. – in disparte la sua inosservanza, là dove non ne è stata fornita la
riproduzione diretta od indiretta per la parte che sorregge l’illustrazione, ed in disparte
l’inadempienza, dove la riproduzione indiretta è stata fornita, all’onere di indicazione
specifica della parte dell’atto cui essa corrisponderebbe — di sapere se e dove si trovino
detti atti al fine di esaminarne il contenuto, anche ove riprodotto, per l’esame della
fondatezza del motivo.
Per quanto attiene alla consulenza stragiudiziale di parte della Latina parimenti non
si fornisce l’indicazione del se e dove essa sarebbe esaminabile in questa e basterebbe

ele Frasca

riferimento indiretto al loro contenuto non sempre si precisa la parte dell’atto cui l’indiretta

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anche solo questa omessa indicazione a rendere 1 motivo inammissibile ai sensi dell’art.
366 n. 6 c.p.c.
La legittimità costituzionale e sul piano della CEDU della norma è stata poi
ampiamente motivata, con individuazione del suo profilo funzionale, coessenziale alla
logica del giudizio di cassazione, da Cass. n. 7455 del 2013, alla ci lettura si rinvia.
Il motivo è, pertanto, inammissibile anche ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.

del motivo, esso, pur prescidendo dalle due ragioni di inammissibilità indicate, non
avrebbe il contenuto di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Infatti:
a) posto che la motivazione si è denunciata contemporaneamente come omessa,
contraddittoria e insufficiente e considerato che evidentemente tali vizi non possono
coesistere rispetto alla stesso fatto, ma, evidentemente, come del resto rivela l’inidoneo
momento di sintesi sopra considerato, debbono concernere fatti controversie diversi, la
lettura dell’illustrazione del motivo evidenzia che dalla pagina tredici del ricorso fino alla
fine dell’illustrazione non si coglie la “chiara indicazione” di un’enunciazione
evidenziatrice della omissione di motivazione su uno o più fatti controversi, della
contraddittorietà di motivazione su uno o più fatti controversi e della insufficienza di
motivazione su uno o più fatti controversi, sicché dovrebbe concludersi che sia la Corte a
ricercare dove si denuncia l’uno e l’altro vizio motivazionale;
b)

in diretta derivazione della segnalata incertezza di organizzazione

dell’esposizione, l’illustrazione evoca più volte il concetto di travisamento, che, com’è
noto, è estraneo al profilo del n.5 del’art. 360 e coessenziale a quello della revocazione ai
sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.;
c) mentre l’indicazione nel momento di sintesi dei distinti fatti controversi di cui si è
detto esigerebbe che l’illustrazione, sempre in ossequio al profilo della chiarezza, si articoli
individuando in modo preciso e percepibile quale sia il fatto controverso di cui si discorre,
dalla pagina tredici fino alla fine non emerge quando la ricorrente intende dissertare di
ciascuno di essi.
d) l’illustrazione del motivo è svolta, poi, evocando espressamente la motivazione
della sentenza impugnata alla fine della pagina tredici ed all’inizio della pagina quattordici,
attraverso la mera riproduzione di un passo della pagina 26 di quattordici righe, di altro
passo di meno di tre righe della pagina ventotto, peraltro riprodotto interrompendo la frase
completa, di un passo della pagina 29 di undici righe e di altro passo della pagina 29 di tre

12
Est. Cons. Ule Frasca

§2.5. Il Collegio rileva, peraltro, che se si potesse esaminare nel merito l’illustrazione

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

righe e di quattordici righe della pagina successive, a fronte di una motivazione che si
estende per otto pagine complessive e cui di seguito ci si rapporta con un generico
riferimento al “tenore complessivo della sentenza”, onde si è in presenza di motivo che,
non considerando la motivazione nella sua interezza e nelle specifiche sue articolazioni
finisce per non correlarsi effettivamente ad essa e, dunque, risulta inidoneo a criticarla (in
termini Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conforme);

impugnata così ravvisabile, si concreta nel demandare a questa Corte di ricercare se e come
le argomentazioni illustrative del motivo si possano conciare ad esso ed al suo interno a
quale parte, con conseguente pretermissione dell’onere del ricorrente in cassazione di
procedere a tale correlazione;

J) infine, la lettura della illustrazione e la contrapposizione, sia pure con una le lacune
indicate, fra le risultanze dei vari accertamenti tecnici risulta prospettare, non già una
ricostruzione della vicenda delle modalità dell’incendio, la quale logicamente appaia tale
da mettere in discussione quella ritenuta dalla corte territoriale, bensì esclusivamente una
ricostruzione soltanto potenzialmente possibile, con la conseguenza che difetterebbe la
decisività del motivo alla stregua del secondo dei sensi indicati da Cass. n. 22979 del 2004,
citata da Cass. n. 16002 del 2007, pure citata.
§2.6. Il primo motivo è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
§3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione di legge e/o nullità del
procedimento ex art. 360 n. 3 e 4 in relazione all’art. 132 c.p.c. ed all’art. 111 Cost.”.
Vi si sostiene, con un’enunciazione che consta di ventidue righe che la i giudice
territoriali avrebbe eluso il dovere di motivazione emergente dalle norme evocate
nell’intestazione, <>.
§3.1. Il motivo è privo di fondamento per la stessa ragione che per sostenere
l’inosservanza dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e della norma costituzionale si rinvia alle
enunciazione del motivo, il che evidentemente suppone l’esistenza di una motivazione,
semmai affetta ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Sicché la prospettazione è essa stesa
rivelatrice della infondatezza del motivo, atteso che è principio consolidato che << In 13 Est. Cons. R'itae1e Frasca e) la limitata considerazione espressa dell'iter motivazionale della sentenza R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013) materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di del 2009, alle cui motivazioni si rinvia). §4. Con il terzo motivo si denuncia "violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 201 c.p.c. ed all'art. 101 c.p.c.". Il motivo sostiene la violazione dell'art. 201 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe utilizzato la consulenza di parte stragiudiziale della Latina. §4.1. Il motivo — in disparte ogni valutazione in punto di ammissibilità di una doglianza che in primo luogo avrebbe dovuto prospettarsi in primo grado di fronte alla produzione del documento (art. 157, secondo coma, c.p.c.) e, quindi, essere tenuta "viva" con l'appello (il che avrebbe richiesto l'indicazione della sede e dei modi di tali contestazioni, ed in disparte, altresì, che non risulta osservato l'art. 366 n. 6 c.p.c., essendosi omesso di indicare se e dove il documento sia stato prodotto e sia esaminabile i questa sede — è privo di fondamento, stante il carattere consolidato del principio di diritto secondo cui <<>
§6.1. Il motivo è inammissibile innanzitutto per inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto proposto, non contenendo alcun riferimento, pur sommario alla
vicenda oggetto del giudizio ed alla motivazione della sentenza impugnata, si connota,
infatti, come del tutto astratto ed è, quindi, privo del carattere della conclusività.
Tale requisito era necessario perché un quesito di diritto, secondo i principi generali
delle nullità degli atti processuali, fosse idoneo allo scopo previsto dal legislatore, cioè di
far percepire alla Corte di cassazione il problema giuridico posto dal motivo non già come
astratta quaestio iuris, bensì come quaestio iuris relativa al caso concreto. Poiché il caso
concreto che perviene alla Corte di cassazione è necessariamente individuato dalle
coordinate che si muovono tra la fattispecie concreta oggetto del giudizio di merito e la
motivazione della decisione impugnata, è palese che il quesito doveva essere articolato
evidenziando dette coordinate.
L’art. 366-bis c.p.c., infatti, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse
concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la
prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del
procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva
concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolveva (come si risolve) in una
critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è
stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e che appunto dev’essere criticato dal

15
Est. Cons. R

Frasca

mezzo della revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva
necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè
al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse
evidenziato — ancorché succintamente – perché l’interrogativo giuridico astratto era
giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un
quesito che non presentasse questa contenuto era, pertanto, un non-quesito (si veda, in

D’altro canto, se si fosse avallata l’idea che un quesito potesse non essere articolato
in modo conclusivo nel senso appena indicato, ne sarebbe derivata che al ricorrente in
cassazione sarebbe bastato per ottemperare al requisito dell’art. 366-bis prospettare alla
fine dell’illustrazione del motivo un quesito purchessia per adempiere al detto requisito,
salvo poi constatare solo a posteriori, cioè tramite la lettura dell’illustrazione che se il
quesito nella sua astrattezza risultava pertinente. Il risultato di una simile interpretazione
dell’art. 366-bis sarebbe stato allora quello di vanificare il profilo funzionale della
previsione del quesito, che era rappresentato dall’assicurazione alla Corte di cassazione di
un’immediata percezione, pur riassuntiva, della questione proposta dal motivo e, in ragione
dello sforzo tecnico riassuntivo così imposto al ricorrente, di assicurare che effettivamente
il motivo prospettasse una quaestio iuris nella logica dei nn. 1, 2, 3, e 4 dell’art. 360 c.p.c.
E’ da avvertire che l’utilizzo del criterio del raggiungimento dello scopo per valutare
se la formulazione del quesito fosse idonea all’assolvimento della sua funzione appare
perfettamente giustificato dalla soggezione di tale formulazione, costituente requisito di
contenuto-forma del ricorso per cassazione, alla disciplina delle nullità e, quindi, alla
regola dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., per cui all’assolvimento del requisito non
poteva bastare la formulazione di un quesito quale che esso fosse, eventualmente anche
privo di pertinenza con il motivo, ma occorreva una formulazione idonea sul piano
funzionale, sul quale emergeva appunto il carattere della conclusività. Da tanto l’esigenza
che il quesito rispettasse i criteri innanzi indicati. Esigenza, del resto, che non s concretava
in una richiesta al ricorrente di assolvere ad un requisito di contenuto forma dai caratteri
indefiniti e, quindi, in una incidenza sull’effettività del mezzo di impugnazione costituito
dal ricorso alla Corte (anche nei termini del c.d principio di effettività, di cui all’art. 6 della
CEDU, che in no diversa guisa è amminicolo del diritto di azione e di difesa
costituzionalmente garantito dall’art. 24 e specificato dall’art. 111 Cost.), atteso che
all’effettivo dispiegarsi della difesa tecnica particolarmente qualificata di cui necessita il

16
Est. Cons. RafThe1e Erasca

termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonché n. 6420 del 2008).

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

ricorrente in Cassazione non poteva essere d’ostacolo l’onere di formulare quesiti
asseritamente conclusivi nei detti sensi.
§6.1.1. Per altro verso, la previsione della necessità del quesito come contenuto del
ricorso a pena di inammissibilità escludeva che si potesse utilizzare il criterio di cui al
terzo comma dell’art. 156 c.p.c., posto che quando il legislatore qualifica una nullità di un
certo atto come determinativa della sua inammissibilità deve ritenersi che abbia voluto

sulla base di contenuti desunti aliunde rispetto all’atto: il che escludeva che il quesito
potesse integrarsi con elementi desunti dal residuo contenuto del ricorso, atteso che
l’inammissibilità era parametrata al quesito come parte dell’atto complesso rappresentante
il ricorso, ivi compresa l’illustrazione del motivo (si veda, in termini, già Cass. (ord.) n.
16002 del 2007; (ord.) n. 15628 del 2009, a proposito del requisito di cui all’art. 366 n. 6
c.p.c.).
§6.1.2. E’, altresì, da avvertire, che l’intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c.
non può determinare — in presenza di una manifestazione di volontà del legislatore che ha
mantenuto ultrattiva la norma per i ricorsi proposti dopo il 4 luglio 2009 contro
provvedimenti pubblicati prima ed ha escluso la retroattività dell’abrogazione per i ricorsi
proposti antecedentemente e non ancora decisi — l’adozione di un criterio interpretativo
della stessa norma distinto da quello che la Corte di Cassazione, quale giudice della
nomofilachia anche applicata al processo di cassazione, aveva ritenuto di adottare anche
con numerosi arresti delle Sezioni Unite.
L’adozione di un criterio di lettura dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.
dopo il 4 luglio 2009 in senso diverso da quanto si era fatto dalla giurisprudenza della
Corte anteriormente si risolverebbe, infatti, in una patente violazione dell’art. 12, primo
comma, delle preleggi, posto che si tratterebbe di criterio contrario all’intenzione del
legislatore, il quale, quando abroga una norma, tanto più processuale, e la lascia ultrattiva o
comunque non assegna effetti retroattivi all’abrogazione, manifesta non solo una voluntas
nel senso di preservare l’efficacia della norma per la fattispecie compiutesi anteriormente
all’abrogazione e di assicurarne l’efficacia regolatrice rispetto a quelle per cui prevede
l’ultrattività, ma anche una implicita voluntas che l’esegesi della norma abrogata continui a
dispiegarsi nel senso in cui antecedentemente è stata compiuta. Per cui l’interprete e,
quindi, anche la Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento Giudiziario,
debbono conformarsi a tale doppia voluntas e ciò ancorché, in ipotesi, l’eco dei lavori
preparatori della legge abrogativa riveli che l’abrogazione possa essere stata motivata

e Frasca

escludere che il giudice possa apprezzare l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

anche e proprio dall’esegesi che della norma sia stata data. Invero, anche l’adozione di un
criterio esegetico che tenga conto della ragione in mente legislatoris dell’abrogazione
impone di considerare che l’esclusione dell’abrogazione in via retroattiva ed anzi la
previsione di una certa ultrattività per determinate fattispecie sempre in mente legislatoris
significhino voluntas di permanenza dell’esegesi affermatasi, perché il contrario interesse
non è stato ritenuto degno di tutela.

violazione dell’onere della prova che vi si illustra, che sarebbe stata compiuta dalla Corte
territoriale perché, pur in presenza della mancata dimostrazione della causa del danno, non
avrebbe addossato ai danneggiati le conseguenze dell’inottemperanza dell’onere della
prova violando il principio per cui detta prova compete al danneggiato, si fonda
nuovamente sulla valutazione degli atti cui fa riferimento il primo motivo e sull’assunto,
colà sostenuto, che d essa emergerebbe l’inesistenza di quella prova. Ne segue che anche
tale motivo è inammissibile per la già segnalata inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
§7. Con il sesto motivo si fa valere “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.
dell’art. 40 c.p. e dell’art. 1223 c.c.”.
§7.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., giacché evoca la
c.t.u., particolarmente quanto ad un passo, che riproduce (e che era stato, peraltro,
riprodotto in seno ad uno più ampio, che qui viene omesso, nell’illustrazione del primo
motivo) e nuovamente senza fornire l’indicazione specifica sul se e dove essa sia stata
prodotta e dove in questo giudizio di legittimità.
§7.2. Il motivo sarebbe inammissibile anche perché assume un contenuto della
motivazione della sentenza impugnata che non corrisponde ad essa.
Nel suo esordio vi si scrive che : «la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata,
prende atto, anche alla luce della c.t.u., che la devastazione completa provocato
dall’incendio impedisce il sicuro accertamento della dinamica delle fiamme.
Ciònondimeno afferma poi la responsabilità di Enel S.p.A. su basi meramente
probabilistiche dello svolgimento dell’incendio e sull’individuazione delle sue cause.».
Senonché la motivazione della sentenza impugnata dopo avere enunciato di ritenere
corretta la ricostruzione del primo giudice sulla causa e sull’origine dell’incendio, inizia la
sua esposizione (al sesto rigo della pagina ventidue, che poi conclude a tre quarti della
pagina trenta) in questo modo: «detto che la devastazione completa di strutture e arredi
del capannone impedì il sicuro accertamento della dinamica delle fiamme, che va dunque
affidato alla valutazione convincente, tecnicamente sostenibile ragionevole, dei tecnici che

18
Est. Cons. ffa e Frasca

§6.2. Il motivo è, inoltre, inammissibile sempre perché la sua lettura rivela che la

R.g.n. 7633-08; 10734-08 (ud. 26.11.2013)

si sono susseguiti nelle indagini, non potendosi pretendere, come assume l’Enel, una
risposta in termini di assoluta certezza scientifica, ma subito presa in esame la conclusione
cui è giunto il consulente dell’assicurazione Latina.».
E’ palese, dunque, che la Corte territoriale, non ha inteso affatto premettere che non
era possibile la ricostruzione dell’evento, ma ha solo precisato che essa doveva desumersi
sulla base delle valutazioni tecniche, pur non attingenti assolutezza.

nesso causale evocando Cass. sez. un. pen. n. 30328 del 2002, senza considerare l’approdo
cui, pur parendo da essa sono pervenute nel’impostare il problema del nesso causale sul
piano civile, le Sezioni Unite civili con la sentenza n. 576 del 2008, secondo cui <

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