Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1231 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29185/2016, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.P., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Biazzo del

foro di Ragusa, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Corte di Cassazione.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3007/18/2016 della Commissione

Tributaria Regionale della Sicilia – sez. staccata di Catania,

depositata il 1 settembre 2016 e notificata il 7.10.2016, avente ad

oggetto rimborso IRPEF anni 1990, 1991 e 1992.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per un unico motivo per la cassazione della sentenza sopra indicata con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez. staccata di Catania – confermando quella di primo grado, ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare a B.P. il 90% degli importi versati per IRPEF negli anni 1990, 1991 e 1992, in forza delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Resiste con controricorso il contribuente, che ha anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

RILEVATO CHE:

Il 3 dicembre 2007 il Dott. B.P., titolare di un laboratorio di analisi cliniche, formulò all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso del 90% dell’I.R.PE.F. versata negli anni 1990, 1991 e 1992, in forza dei benefici concessi dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, ai residente nelle zone colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.

A fronte del silenzio rifiuto dell’Amministrazione propose alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ricorso, che fu accolto con sentenza che, appellata dall’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, è stata, con la sentenza qui impugnata, confermata.

Ricorre per un unico motivo per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate, deducendo “violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 in relazione alla qualifica soggettiva di imprenditore del libero professionista ai sensi dell’art, 2082 c.c. e secondo la nozione del diritto comunitario, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Resiste il contribuente eccependo il principio di irretroattività della norma fiscale, la novità della questione rispetto a quelle trattate nel giudizi di merito, l’inapplicabilità della Delibera 5549 della Comunità Europea, che intende riferibile agli esercenti attività d’impresa in senso stretto.

Lo stesso contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1,

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha accertato i presupposti per il rimborso del 90% dell’IRPEF versata negli anni ‘90, ‘91 e ‘92, fra l’altro ritendo incontroversa la natura non imprenditoriale dell’attività svolta dal contribuente.

Non ha però considerato che nelle more del giudizio è intervenuta la decisione 5549 final del 14.8.2015 della Commissione della Commissione Europea che ha ritenuto che le misure di aiuti di stato portati dalla L. n. 289 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni e che riducono tributi e contributi dovuti da imprese nel aree colpite da calamità naturali a partire dal 1990, sono illegali per violazione dell’art. 108, par. 3, del Trattato e incompatibili con il mercato interno all’Unione; e ha ordinato all’Italia il loro immediato recupero.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (da ultimo, Cass., 19905/’19), il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei “soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del Ministro per il coordinamento della protezione civile O.M. 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990”, è espressamente escluso per “quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea”, atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla L. n. 289 del 2002 con il sistema comune dell’IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale.

Più precisamente, riguardo alla nozione di impresa prevista dal diritto dell’Unione Europea, è stato affermato che “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29905 del 13/12/2017, Rv. 646980 – 01).

Si aggiunga che il contribuente non ha dedotto di avere subito danni effettivi derivanti dalla calamità naturale corrispondenti alle somme chieste a rimborso, ai fini di una eventuale deroga al divieto generale di concessione di aiuti di stato (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 2208 del 25/01/2019).

Il ricorso va pertanto accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti d fatto, la causa può essere decisa nel merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta in ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020

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