Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1231 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6994-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA
ELISABETTA, GUGLIELMO TITA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 128/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 12/03/2008 r.g.n. 210/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO CARLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha accolto la domanda proposta da B.A., dipendente Inps, di inclusione nella indennità di buonuscita del salario di professionalità e dell’indennità di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un unico complesso motivo illustrato da memoria.
Il B. è rimasto intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con cui si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 70 del 1975, art. 13, nonchè degli artt. 5 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’Inps, è fondato, essendosi da ultimo deciso a composizione di un contrasto di giurisprudenza dalle SU di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010) che “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del cd.
parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli dì effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell’INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Il contrasto di giurisprudenza sussistente in precedenza giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011