Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1231 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1231 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 20049-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DE FRANCESCH DENIS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS
TOSI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 18/01/2018

avverso la sentenza n. 193/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il
03/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, nei confronti di Denis De
Francesch, impugnando la sentenza resa dalla CTR Veneto
indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di
accertamento emesso a carico della parte contribuente relativa
all’anno 2007 per la ripresa a tassazione di IRPEF e IVA.
Il giudice di appello, premesso che l’Ufficio aveva annullato in
sede di autotutela altro avviso di accertamento emesso sulla
base di un pvc redatto in sede di accesso sottoscritto – previa
consegna di alcuni atti contabili- dal socio dello studio del
commercialista del contribuente, emettendo altro atto di
accertamento concernente la medesima pretesa fiscale previa
notifica del pvc redatto in assenza del contribuente e da
quest’ultimo non sottoscritto, aveva ritenuto viziato il secondo
accertamento in relazione all’omessa partecipazione del
contribuente alla redazione del pvc ed alla mancata
sottoscrizione del medesimo.
La parte contribuente ha proposto controricorso e ricorso
incidentale, affidato ad un motivo, pure riproponendo le
doglianze ritenute assorbite dalla CTR.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.

Ric. 2016 n. 20049 sez. MT – ud. 29-11-2017
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GIOVANNI CONTI.

Con il ricorso principale l’Agenzia ricorrente deduce la
violazione degli artt. 52 dPR n.633/72, 33 c.1 dPR n.600/73,
10 e 12 c.7 I.n.212/2000 e della legge n.241/1990.
Secondo

la

ricorrente

l’Ufficio,

notificando

il

pvc e

successivamente l’avviso di accertamento in ossequio al

il principio del contraddittorio preventivo, sicchè la CTR aveva
errato nell’annullare l’atto impugnato.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata, a fondamento della decisione, ha
richiamato una pronunzia di questa Corte riproducendo,
virgolettato, un’espressione

–‘…la Suprema Corte

(sent.6.8.2008 n.21153), in un caso analogo, ha avuto modo
di rilevare che il p.v.c. che non contiene la sottoscrizione del
contribuente e neppure l’attestazione di un suo eventuale
rifiuto a farlo determina la nullità dell’avviso di accertamento”che non risulta contenuta nel testo della medesima sentenza,
al cui interno non solo non vi è un’affermazione di un principio
di diritto analogo a quello riprodotto dalla sentenza impugnata,
ma nemmeno vi è stata decisione di questioni di merito da
parte del giudice di legittimità. In tale occasione i motivi di
ricorso non sono stati esaminati nel merito, bensì decisi con
pronunzia di inammissibilità delle censure.
Ciò detto, coglie nel segno la censura esposta dall’Agenzia che,
valorizzando l’avvenuta notifica postuma del pvc al
contribuente malgrado l’assenza di partecipazione del
medesimo alla sua redazione e l’omessa sottoscrizione, non
poteva incidere sul diritto ad esporre, nel termine dilatorio
ritualmente concesso alla stregua dell’art.12 c.7 I.n.212/2000,
gli elementi ritenuti utili per contrastare la richiesta erariale.

Ric. 2016 n. 20049 sez. MT – ud. 29-11-2017
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termine dilatorio di cui all’art.12 I.n.212/2000, aveva rispettato

Ne consegue che tanto l’omessa partecipazione del
contribuente al pvc reso postumamente all’acquisizione della
documentazione, quanto la mancata sottoscrizione non
potevano in alcun modo inficiare l’atto di accertamento emesso
dall’ufficio che, in sede di autotutela, aveva annullato la

esercitare il diritto al contraddittorio, consentendo allo stesso
di esercitare le proprie prerogative a difesa, non potendosi più
ripetere un’attività di acquisizione documentale già eseguita
una volta che la stessa era stata materialmente acquisita nello
studio del commercialista dell’imprenditore.
In questa direzione, d’altra parte, milita l’orientamento di
questa Corte che, per un ver verso, in materia di imposte di
redditi, ha escluso la nullità del pvc per omessa redazione in
contraddittorio ed omessa sottoscrizione-cfr. Cass. n.
27060/2007- mentre in tema di IVA ha ammesso la piena
legittimità dell’atto accertativo sottoscritto da persona diversa
dal contribuente anche se non dotata di un potere di
rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa Cass.n.6351/2008-, poi precisando che la firma del verbale da
parte di persona “non autorizzata”, anche se si traducesse in
una violazione delle regole dell’accertamento tributario, non
può certo comportare l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti
dai verbalizzanti in assenza di una specifica previsione in tal
senso. Quello che conta è l’attendibilità delle fonti di prova
acquisite e non le modalità con le quali esse sono state
acquisite, atteso che la prova non subisce gli effetti della
illegittimità, come conseguenza necessaria dell’eventuale
illiceità dell’acquisizione.
Del resto, non si è mancato di precisare che, in linea di
principio, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi
Ric. 2016 n. 20049 sez. MT – ud. 29-11-2017
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pretesa fiscale emessa in spregio al diritto del contribuente di

rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale comporta, di per sè,
l’inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica
previsione in tal senso, esclusi ovviamente i casi in cui viene in
discussione la tutela di diritti fondamentali di rango
costituzionale, quali, ad esempio, l’inviolabilità della libertà

Cost., non invocabile nella fase amministrativa di accertamento
(Cass. nn. 8344 del 2001, 1543 del 2003, 19689 del
2004, 14058 del 2006, 8990 del 2007) -cfr. Cass. n.
21153/2014-.
Orbene, ne consegue che nel caso di specie il contribuente è
stato messo in condizioni di esercitare in modo pieno il diritto
al contraddittorio all’atto della conoscenza del pvc allo stesso
spedito. Circostanza che appare tranciante per escludere la
correttezza delle affermazioni rese dalla CTR che non hanno
considerato i superiori principi. Senza dire che, con riguardo
all’IVA, il deficit del contraddittorio avrebbe comunque imposto
al contribuente di esporre gli elementi che, in sede di redazione
del pvc, avrebbero potuto giustificare l’annullamento della
pretesa se fossero stati esposti -cfr. Cass. Sez. Un. n.
24823/2015-. Onere, invece, non assolto – v. in linea con
quanto qui sostenuto Cass.26399/2016 per il caso di mancata
redazione del pvc all’esito della verifica fiscale-.
Il motivo di ricorso incidentale proposto dal contribuente, con il
quale si prospetta la nullità della sentenza in relazione al suo
carattere apparente con specifico riguardo all’affermazione, ivi
contenuta, circa il possibile fondamento nel merito della
pretesa fiscale, è inammissibile.
Ed invero, sfugge al ricorrente incidentale che il carattere
apparente della motivazione non presuppone una scissione

Ric. 2016 n. 20049 sez. MT – ud. 29-11-2017
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personale, del domicilio, ma non il diritto di difesa ex art. 24

della pronunzia in vari capi, dovendo invece riguardare la
decisione nel suo complesso.
Seguendo tale prospettiva non può, dunque, che concludersi
per l’infondatezza della censura, avendo la CTR compiutamente
esposto le ragioni poste a base della decisione anche con

compensazione delle spese giudiziale, appunto correlate alla
conoscibilità della pretesa da parte del contribuente.
In conclusione, accolto il ricorso principale e disatteso quello
incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad
altra sezione della CTR Veneto che pure provvederà all’esame
delle ulteriori questioni agitate dal contribuente e riprodotte nel
controricorso nonché alla liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui
all’art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il
versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
PQM
Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto
anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma
1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte del
ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contrib o
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ccn4ma
1 bis dello stesso art.13.
Così deciso il 29.11.2017 in Roma.
Ti Funzionario Gi

arie

Il Prèfnte

riguardo ai motivi che hanno indotto il giudicante alla

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