Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1231 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 17/01/2019), n.1231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14651-2017 proposto da:

B.L. n.q. di titolare dell’omonima Ditta Individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER,39, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA DE LUCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE (OMISSIS) N. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 20407/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – B.L., titolare dell’omonima ditta, propone ricorso per cassazione per due mezzi illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS), contro il decreto del 4 maggio 2017 con cui il Tribunale di Firenze ha respinto l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, volta ad ottenere l’ammissione in privilegio artigiano dell’importo di Euro 100.946,56 ovvero di quello minore di 68.278,56, a titolo di corrispettivo per l’effettuazione di opere edilizie, con accessori e spese.

2. – Il fallimento intimato non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 132 c.p.c. e art. 118 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullità della sentenza per motivazione mancante e/o carente, censurando il provvedimento impugnato per l’appunto perchè mancherebbe di motivazione essendosi per di più il giudice discostato dagli accertamenti effettuati a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.

Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando il decreto impugnato per non aver considerato che esso B. aveva ampiamente documentato il proprio credito con la produzione di fatture nonchè di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del resistente.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1. – E’ manifestamente infondato il primo motivo.

A parte l’errore commesso dal ricorrente, che fa confusione tra sentenza e decreto, deducendo cioè la violazione delle norme concernenti la motivazione della sentenza sebbene il procedimento di opposizione allo stato passivo si sia concluso come per legge con decreto, è agevole osservare che detto decreto è adeguatamente motivato, giacchè il giudice di merito non ha negato che il B. avesse effettuato lavori edilizi in favore del (OMISSIS), maturando un credito nei suoi confronti, ma ha ritenuto che detto credito fosse stato estinto con successivi pagamenti: “La versione dei fatti resa dalla curatela secondo la quale i lavori del Condominio (OMISSIS) subappaltati al B. sarebbero stati integralmente pagati trova conforto nella documentazione versata in atti… Sono stati prodotti assegni in fotocopia emessi a fronte delle relative fatture… che indicano importi corrispondenti a quelli indicati nei certificati di esecuzione dei lavori emessi dal Direttore dei lavori e comunque maggiori di quelli pretesi da controparte. L’opponente non ha allegato nè provato che tali pagamenti si riferissero ad altra causale”.

Dunque la motivazione c’è, eccede la soglia del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) ed è insindacabile pertanto in questa sede.

5.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

A parte il rilievo che non individua uno specifico fatto storico che il Tribunale non avrebbe considerato, ma pone semmai in discussione il governo del materiale istruttorio disponibile, il motivo in questione neppure identifica la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, giacchè il giudice di merito non ha respinto l’opposizione escludendo che il B. avesse maturato un credito nei confronti del (OMISSIS), ma ha invece ritenuto, come si è già visto, che il credito fosse stato pagato.

Ovviamente non rileva nè punto nè poco che il consulente tecnico d’ufficio nominato in altro giudizio vertente tra le parti abbia in proposito parlato di debito “ancora insoluto da parte convenuta”, avendo il Tribunale ritenuto di privilegiare le fotocopie di assegni comprovanti l’avvenuto pagamento.

E’ difatti cosa nota che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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