Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12309 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20958/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Sagam s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Clemente IX n. 10, presso lo

studio dell’avv. Feliciotti Lucia, rappresentata e difesa dagli

avv.ti Basta Vincenzo e Cariddi Maria Pia giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente — ricorrente incidentale avverso la sentenza

della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 94/02/11,

depositata il 21 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 94/02/11 del 21/06/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale proposto da Sagam s.p.a. avverso la sentenza n. 332/18/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2003;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato notificato a Sagam s.p.a. per l’indebita emissione di fatture in sospensione d’imposta in ragione del superamento del plafond disponibile, con conseguente comminatoria delle relative sanzioni;

1.2. la CTR motivava il rigetto degli appelli (principale dell’Agenzia delle entrate e incidentale di Sagam s.p.a.) osservando che, da un lato, era pacifico il superamento del plafond disponibile, con conseguente legittima comminatoria della sanzione, ma, dall’altro, tale superamento, anche in ragione del volume d’affari della società contribuente, era verosimilmente dovuto ad un mero errore organizzativo della società contribuente e, tenuto anche conto del fatto che tale errore era risultato privo di conseguenze per l’Erario in ragione del successivo assolvimento dell’obbligo tributario, ricorrevano in ipotesi quelle circostanze eccezionali previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7 che giustificavano l’applicazione della prevista riduzione della sanzione medesima;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Sagam s.p.a. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato anch’esso a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate per difetto del principio di autosufficienza;

1.1. invero, il ricorso riassume con sufficiente chiarezza i fatti rilevanti ai fini della decisione e lo svolgimento del processo, essendo sufficiente, per la comprensione dei motivi, il richiamo all’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata;

2. con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, omessa motivazione con riferimento alle circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione;

3. con il secondo motivo di ricorso principale si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’insussistenza, in ipotesi, dei requisiti applicativi della menzionata disposizione, vale a dire delle circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione;

4. con il primo motivo di ricorso incidentale Sagam s.p.a. deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendosi la CTR pronunciata sulla richiesta di annullamento dell’avviso di accertamento nella sua interezza;

5. con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’errore in cui sarebbe incorsa la società contribuente è risultato privo di conseguenze pregiudizievoli per l’Erario, sicchè la condotta della società contribuente non sarebbe sanzionabile;

6. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto involgenti questioni connesse, vanno disattesi;

6.1. in primo luogo non sussiste la dedotta omessa pronuncia (primo motivo di ricorso incidentale): la CTR, infatti, ha dato atto della proposizione dell’appello incidentale della società contribuente nella parte relativa allo svolgimento del processo (pag. 1) e ha altresì deciso sullo stesso (pag. 2: “osserva sul punto la commissione, anche con riguardo al dedotto appello incidentale, che è pacifico che vi sia stato un superamento del plafond disponibile,…”);

6.2. secondariamente, va evidenziato che la violazione compiuta dalla società contribuente non rientra tra quelle non punibili di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma. 5 bis, atteso che ha quanto meno inciso sulla determinazione della base imponibile, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di ricorso incidentale;

6.3. per il resto, la CTR ha ritenuto la ricorrenza delle circostanze eccezionali cui fa riferimento il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, sia in ragione della plausibilità di un mero errore della ricorrente, riconnesso al mancato tempestivo blocco della fatturazione dei clienti, sia in considerazione del tempestivo versamento dell’imposta, che ha comportato l’assenza di danno per l’Erario;

6.4. orbene, deve ritenersi che il giudice di appello, con motivazione sicuramente esistente e niente affatto omessa (con conseguente infondatezza del primo motivo), ha compiuto una valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti applicativi della disposizione, valutazione che non può essere censurata sotto il profilo della violazione di legge (il che implica, altresì, il rigetto del secondo motivo);

7. in conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati; quanto alle spese del presente giudizio, la reciproca soccombenza ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; spese

compensate.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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