Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12309 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLLAZIA 2-F, presso l’avvocato CANALINI FEDERICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MANDOLESI ALBA GABRIELLA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 548/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FEDERICO CANALINI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva del 13.1.2000, il Tribunale di Rimini pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il (OMISSIS), dal ricorrente F.A. con C. G. e con successiva sentenza definitiva del 24.1 – 9.2.2002, affidava alla madre il figlio D. ancora minorenne, regolando il diritto di visita dell’altro genitore, e disponeva che il F. versasse dal febbraio 1998, all’ex moglie, cui assegnava anche la casa familiare, la somma mensile di complessivi Euro 700,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli della coppia.

Con sentenza del 19.7 – 21.9.2002, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza definitiva di primo grado, riteneva che a far tempo dal 1.11.2001, il F. non fosse piu’ tenuto a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne M. e, conseguentemente, rideterminava in Euro 450,00 mensili con decorrenza dalla medesima data, il contributo paterno per il mantenimento del solo figlio minore D., affidato alla madre.

Avverso tale sentenza il F. ricorreva per Cassazione, deducendo quattro motivi di gravame, ai quali resisteva con controricorso la C., che, a propria volta, spiegava ricorso incidentale affidato ad altrettanti motivi.

Con sentenza n. 407 dell’11.01.2007, questa Corte di legittimita’ accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale della C., inerente alla cessazione alla data dell’1.11.2001, dell’obbligo del F. di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne, involgente questione ritenuta logicamente e giuridicamente preliminare, e dichiarava assorbiti tutti gli altri motivi dello stesso ricorso incidentale nonche’ del ricorso principale (inerenti a profili dipendenti, concernenti decorrenza delle statuizioni circa il figlio maggiorenne ed il figlio minore; misura del contributo al mantenimento di quest’ultimo; regolamento delle spese di causa);

conseguentemente cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, affermando il seguente principio di diritto « In tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’, ma perdura immutato finche’ il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non e’ di per se’ tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale a carico dell’imprenditore, L. 19 gennaio 1955, n. 25, ex art. 11, lett. a, nonche’ dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all’insegnamento complementare, menzionata L. n. 25 del 1955, ex art. 10) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresi’ la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell’adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell’idoneita’ di quest’ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., ad assicurare all’apprendista, per la sua stessa entita’ e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l’autosufficienza sopraindicata.”.

Con sentenza del 18.03 – 7.04,2008, la Corte territoriale di Bologna, decidendo in sede di rinvio, riteneva che il F. fosse stato obbligato a contribuire al mantenimento di entrambi i figli, e per tale titolo a versare l’importo complessivo di Euro 700,00 mensili con decorrenza dal febbraio 1998, come stabilito dai primi giudici e non impugnato dall’appellante, ma cio’ soltanto sino al 31.07.2002.

Relativamente al successivo periodo, riteneva che l’obbligo del F. di mantenimento della prole fosse cessato al 31.07.2002, nei confronti del figlio maggiorenne M., da aversi a tale data per ormai economicamente autosufficiente, e che, invece, con riguardo al figlio minorenne D. il medesimo obbligo di contribuzione avesse continuato a permanere dal 1.08.2002, con determinazione dell’apporto nel minore importo di Euro 350,00 mensili, solo sino al 31.03.2004, epoca in cui anche per tale titolo nulla era stato piu’ dovuto all’ex moglie, in quanto D. era andato a convivere stabilmente con il padre, al quale il Tribunale per i minorenni di Rimini lo aveva poi affidato, assegnandogli anche la casa familiare, con decreto del 31.03.2005, adottato in revisione delle condizioni del divorzio.

Contro questa sentenza il F. ricorre nuovamente per Cassazione sulla base di cinque motivi, con atto notificato a mezzo posta il 24.10 – 3.11.2008. La C. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il F. denunzia:

1. “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e del procedimento”, con conclusiva formulazione del seguente quesito di diritto “accerti la Corte se vi sia stata nullita’ della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la sentenza impugnata ometteva di pronunciarsi sulla seguente domanda del F. Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna, ogni avversa domanda respinta e disattesa,.. determinare a carico del sig. F. A. un contributo al mantenimento di entrambi i figli, M. e D., decorrente da febbraio 1998 e con termine a febbraio 2000, pari a Euro 350,00 mensili complessivi, oltre ISTAT ogni anno da febbraio 1998”.

Nell’illustrazione del motivo lamenta in sintesi, che i giudici del rinvio, ritenendo il relativo esame precluso dalla mancata precedente impugnazione della statuizione di primo grado, abbiano omesso di pronunciarsi anche sulla censura da lui proposta ed inerente all’obbligo impostogli dal Tribunale, con decorrenza dal febbraio 1998, di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, con apporto complessivo pari ad Euro 700,00 mensili. Sostiene che sul punto non era configurabile alcuna preclusione da mancata impugnazione in appello, avendo inteso gia’ con il primo gravame di merito porre in discussione la debenza dell’intero apporto ed in particolare conseguire l’esonero dalla contribuzione per il figlio M., in ragione anche dell’entita’ dei suoi redditi in rapporto a quelli dell’ex moglie, dell’autosufficienza del figlio maggiorenne, del beneficio tratto dall’assegnazione della casa coniugale e del fatto che il fabbisogno complessivo per i due figli era stato sovrastimato in Euro 1.000,00. Il motivo non ha pregio.

I giudici del rinvio hanno ritenuto che l’obbligo del F. di concorrere dal febbraio 1998, al mantenimento di entrambi i figli con versamento all’ex moglie dell’importo di complessivi Euro 700,00 non potesse essere ridiscusso, non solo per la mancata impugnazione con il primo atto d’appello della statuizione adottata dai primi giudici in ordine all’an ed al quantum ed alla decorrenza di detto apporto ma anche perche’ la domanda esulava dall’ambito di cognizione demandato loro dalla sentenza di legittimita’, limitato all’accertamento dell’effettivo conseguimento dell’autosufficienza economica da parte del maggiore dei due figli, con conseguente perdita del gia’ riconosciuto diritto a fruire del mantenimento paterno, nei termini stabiliti dai giudici di merito, con determinazione unitaria riferita a lui ed al fratello. Pertanto, la Corte distrettuale non ha mancato di decidere sulla censura del F., volta alla riduzione del contributo determinato per il mantenimento di entrambi i figli, ma chiarito le duplici ragioni ostative all’esame del relativo merito, delle quali, tra l’altro, il ricorrente inammissibilmente omette di impugnare anche la seconda, autonomamente idonea a fondare l’avversata decisione ed ineccepibilmente aderente al noto principio secondo cui nel giudizio di rinvio e’ inibito alle parti, di prendere conclusioni non solo diverse dalle precedenti, ma anche che non siano conseguenti alla cassazione e di modificare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento.

2. “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, con riferimento al fatto che nella sentenza impugnata si sia affermato dapprima che la materia del contendere riguardava la spettanza e l’ammontare del contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio M. dal febbraio 1998…al febbraio 2003 e poi invece che tale contributo non poteva essere rimesso in discussione.

Il motivo non e’ fondato, dal momento che l’avversata conclusione risulta sorretta da argomentazione non viziata per il dedotto profilo e segnatamente non contraddittoria, posto che le affermazioni richiamate a conforto della censura non si riferiscono entrambe al decisum, la prima concernendo soltanto l’individuazione del petitum.

3. “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Censura per vizi motivazionali l’individuazione del momento di cessazione del suo obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, in quello della cessazione e non della costituzione del rapporto di apprendistato da parte del figlio stesso, nonostante che fosse emerso che l’introito mensile tratto da tale occupazione era pari a netti Euro 619,75.

Il motivo non ha pregio, dal momento che i giudici del rinvio nel ritenere che l’entita’ della retribuzione non fosse di per se’ sola idonea a far desumere il conseguimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne, hanno esposto ragioni aderenti al principio di diritto cui dovevano attenersi, che imponeva loro anche di non considerare il mero ingresso del ragazzo nel mondo del lavoro e di valutare oltre al reddito percepito, la durata passata e futura della reperita occupazione, che poi era risultato essersi protratta complessivamente per soli nove mesi ed essere terminata per dimissioni.

4. “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Censura per vizi motivazionali la determinazione in Euro 350,00 del contributo per il figlio minorenne, assumendo la non adeguatezza di tale importo ai redditi dei genitori ed alla relativa proporzione e censurando la ritenuta instabilita’ dei redditi percepiti dell’ex moglie, in aggiunta a quelli “ufficiali” corrisposti dal Comune.

Il motivo e’ inammissibile, risolvendosi in critiche generiche ed apodittiche e rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non e’ dato desumere illogicita’ o carenze motivazionali decisive.

5. “Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Censura per vizi motivazionali la determinazione in Euro 350,00 del contributo per il figlio minorenne, dolendosi dell’omessa considerazione in tutti i pregressi gradi di merito del beneficio tratto dal godimento della casa di sua esclusiva proprieta’, assegnata all’ex moglie.

Il motivo e’ inammissibile in quanto risultano prospettate censure nuove, generiche ed apodittiche. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’, atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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