Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12309 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21849-2011 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO

VENTICINQUE 6, presso lo studio dell’avvocato LAURA POLIMENO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MILCO EMANUELE PANAREO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN

SEBASTIANELLO 6, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

CAPPIELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE

DELL’ANNA, GIUSEPPE DELL’ANNA MISURALE giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, S.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 417/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avv. POLIMENO per delega dell’Avv.

PANAREO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella esattoriale, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha contestato alla contribuente l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 1996 con atto notificato in data 10.4.1998. La ricorrente dedusse in primo grado la propria estraneità alla pretesa, in quanto non proprietaria del veicolo, rilevando nel contempo di non aver mai conseguito la patente di guida. Convenne in giudizio, oltre all’ente impositore, M.M. che quale procuratore di Mi.Vi.Ma. aveva provveduto a eseguire le formalità per il passaggio di proprietà tra S.R. (al quale il M. aveva consegnato l’autovettura, della quale aveva la disponibilità materiale), e la A., odierna ricorrente, in quanto il S. (chiamato in causa nel presente giudizio) gli aveva riferito di averla venduta a quest’ultima, provvedendo, all’uopo, a consegnargli la necessaria documentazione.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione formulata dalla difesa erariale, sulla base del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, commi 31 e 32, secondo i quali tenuti al pagamento sono coloro che, alla scadenza del termine utile, risultano essere proprietari del mezzo, dal pubblico registro automobilistico. Mentre, invece, la CTR ha accolto l’appello della A., ritenendo non dovuta, da parte di quest’ultima, la somma pretesa dal Ministero delle Finanze e rigettando l’appello incidentale del M., che aveva richiesto, in caso di accoglimento dell’appello, di essere tenuto indenne dal S., da tutte le somme, comprese le spese processuali, eventualmente poste a suo carico.

Ricorre davanti a questa Corte di Cassazione, M.M. sulla base di due motivi di ricorso, mentre resiste con controricorso A.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione e la violazione delle norme sulla competenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in quanto del D.Lgs. n. 546 del 92, l’art. 2, ha disposto che la tassa automobilistica ha natura tributaria e, pertanto, le decisioni di merito erano state assunte da un organo incompetente e la decisione impugnata doveva essere cassata, dovendosi dichiarare competente la commissione tributaria.

Il motivo è da una parte inammissibile, essendosi sollevata un’eccezione di competenza in luogo, della corrispondente eccezione di giurisdizione, dall’altro è infondato, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 7 ottobre 1999, mentre la legge che ha devoluto la giurisdizione sulla materia oggetto della presente controversia alle commissioni tributarie, è successiva e cioè, la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12; inoltre, in base all’art. 5 c.p.c., è fissata la cd. perpetuatio giurisdictionis e cioè, il principio secondo il quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto essa, i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Con il secondo motivo di censura, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, “in relazione al chiesto e pronunciato da parte della Corte d’Appello, nonchè in relazione alle spese legali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,”, in quanto, la decisione impugnata sarebbe viziata da ultra petizione, poichè l’oggetto della controversia doveva essere limitato all’annullamento dell’avviso d’accertamento, mentre i giudici d’appello avevano, altresì, condannato i convenuti M.M. e S.R. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sia nei confronti della A., in mancanza di una specifica richiesta di condanna da parte di quest’ultima anche nel merito della controversia, sia nei confronti dell’ente impositore che era risultata essere stata l’unica parte soccombente.

Il motivo è parzialmente fondato.

Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata, l’ente impositore risulta soccombente nei confronti della A., la quale ha chiesto di andare esente dal pagamento della tassa, senza che la pretesa impositiva sostenuta dal Ministero delle Finanze sia stata posta a carico dell’odierno ricorrente, di talchè non si ravvisa alcuna motivazione che giustifichi, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna a carico dell’odierno ricorrente ed in favore del Ministero delle Finanze.

Mentre, per la restante parte, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non è stato riportato in ricorso, nè è stata indicata la collocazione toponomastica nella documentazione relativa al precedente grado di giudizio, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. nn. 28547/08, 26174/2014), della memoria di costituzione in appello di M.M. (nella quale vi era spiegato anche l’appello incidentale), di talchè questa Corte non è in condizione di verificare se l’odierno ricorrente abbia resistito o meno alla domanda della A., che chiedeva di andare esente dai pagamento della tassa automobilistica (al fin di scongiurare la possibilità che fosse posta a suo carico); in tal caso, infatti, il M. avrebbe potuto senz’altro essere considerato soccombente.

Pertanto, in riferimento alla condanna alle spese nei confronti del Ministero dell’economia e Finanze, va, conseguentemente accolto il ricorso, e cassata senza rinvio l’impugnata sentenza, confermandola per il resto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito ponendosi a carico del ricorrente soccombente le spese del giudizio di legittimità, in favore della A..

Nulla sulla spese, nei confronti delle restanti parti.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie parzialmente il secondo motivo, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza nei limiti di cui in parte motiva, confermando per il resto l’impugnata sentenza.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna M.M. a pagare ad A.D. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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