Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12309 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L. (OMISSIS), L.M.

(OMISSIS), F.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNI BRUNA;

– ricorrenti –

contro

M.V., M.M.;

– intimati –

sul ricorso 1826-2006 proposto da:

M.V. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PREVE GUGLIELMO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.A., L.M., L.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONERI 5, presso

lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNI BRUNA;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1084/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Albini Carlo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Bruni Bruna difensore dei ricorrenti che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO PASQUALE PAOLO MARIA che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, l’inammissibilità in subordine, assorbito il

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.L., e A. e M., con atto di citazione del 30 giugno 1992, premettendo di avere acquistato con atto notarile del 12 settembre 1980 da D.F.M. gli immobili in (OMISSIS), nonchè a causa di prosciugamento e, quindi, ai sensi dell’art. 941 c.c. e segg. la bealera contigua fino alla metà dell’alveo abbandonato, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Torino, M.M. e M.V., che avevano acquistato per atto notarile del 15 novembre 1991, la porzione di terreno censita al N.C.T., attualmente, sostituito con i nn. 216 e 215 parte, chiedendo l’accertamento della nullità del suddetto contratto siccome contenente vendita “a non domino” e conseguentemente, l’illegittimità della detenzione della porzione di terreno a NCT foglio 49 mappale 325/b con la relativa loro condanna al rilascio.

Si costituivano M.M. e M.V. che eccepivano la proprietà in loro favore della striscia di terreno contestata per acquisto fattone attraverso una serie di atti traslativi e, comunque, deducendo l’acquisizione per intervenuta usucapione. In via riconvenzionale, chiedevano l’accertamento della proprietà della detta striscia, con la conseguente condanna degli attori della rimozione della recinzione ondulata in lamiera e della parte di baracca posta sul terreno dei convenuti.

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 6311 del 2003 respingeva la domanda degli attori ed, accertata la proprietà della striscia di terreno oggetto del giudizio in favore di M.M. e M.V. per acquisto dagli eredi V. e, comunque, per intervenuta usucapione, condannava al suo sgombero con eliminazione della recinzione, della parte di baracca insistente sulla stessa, dello stillicidio e del convogliamento delle acque meteoriche dal tetto della baracca su detto fondo.

Proponeva appello L.L., A. e M., resistevano gli appellati, chiedendo il rigetto dell’appello perchè infondato.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1084/05, rigettava l’appello proposto e confermava la sentenza del Tribunale. La Corte torinese osservava, essenzialmente: a) in via preliminare, l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell’appello perchè non vi era alcuna pregiudizialità logica giuridica tra la domanda degli attori di accertamento di illegittima detenzione di una porzione di terreno e la domanda di nullità dell’atto di acquisto dei convenuti appellati, b) Nel merito: che dall’atto a rogito notarile Provera del 14 agosto 1910 risultava la compravendita da R.V. di L. a V.P. e dall’atto a rogito notaio Revigliono risultava la compravendita della striscia oggetto del giudizio, che, originariamente, faceva parte di un più ampio terreno distinto a foglio 49 mappale 325 di a), dagli eredi del predetto acquirente V. agli attuali M.M. e M.V..

La Cassazione della sentenza n. 1084/2005 della Corte di appello di Torino è stata chiesta da L.L., e A. e M. con ricorso affidato ad un motivo. M.M. e M. V. hanno resistito con controricorso. Gli stessi hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo. L. L., e A. e M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2.= Con l’unico motivo L.L., e A. e M. lamentano un’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella debita considerazione le argomentazioni sollevate in sede d’appello da parte dei ricorrenti in merito alla rilevanza ai fini del decidere delle risultanze del supplemento di perizia esperita in primo grado. Il CTU nel rispondere al quesito supplementare aveva affermato che la specifica rappresentazione cartografica portava ad individuare tutta l’area a valle e a sud della recinzione con la proprietà ex C. e dalla linea individuata con le lettere A e B di cui sopra come proprietà attorea. A fronte di queste chiare indicazione, la Corte territoriale, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata ad affermare che “parimenti irrilevanti ad avviso della Corte sono a fronte della chiara documentazione titolata e scrutinata le risultanze catastali, siccome suvvalenti”.

2.1.= La censura non merita di essere accolta, non solo, o non tanto, perchè sollecita una nuova valutazione e/o una nuova e diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, inibita al giudice di legittimità; ma, essenzialmente, perchè la Corte territoriale ha motivato la sua decisione tenendo conto – e non poteva che farlo – della documentazione in atti, valutandola, attentamente e in modo ponderato.

2.2.= Va qui osservato che la Corte territoriale ha, puntualmente, ricostruito i trasferimenti aventi ad oggetto la striscia di terreno di cui si dice a partire dal 1910 ed ha riscontrato dall’esame degli atti di compravendita (riscontrando anche l’atto di compravendita con il quale V.P. trasferiva alla società spa. Ponteggi Tubolari Dalmine il terreno a sua volta acquistato con esclusione della striscia di terreno in contestazione) che il 15 novembre 1991 la striscia di terreno in contestazione, censita a fg. 49 mappale 325/b, era pervenuta per atto notarile dagli eredi di V. P. a M.M. e M.V.. E -come, correttamente, ha affermato la Corte territoriale la documentazione esaminata costituiva titolo idoneo a fondare l’accertamento della proprietà della porzione di terreno in contestazione in favore dei M. e M.V.. La stessa Corte territoriale ha affermato, ancora ed esplicitamente, che la situazione, così come documentalmente ricostruita, era coincidente con le risultanze del tipo di frazionamento del geom. A. del 1955 e avvallata dal riscontro diretto sui luoghi operato dal CTU. In buona sostanza, tale ricostruzione era in grado di smentire la pretesa i degli attuali ricorrenti, originari attori, secondo la quale la striscia di terreno in contestazione era di fatto compresa nella loro proprietà acquistata con atto rog. notarile Galleano del 1980 descritta al foglio 49 n. 953 subb. 1, 2, 3.

2.3.= E’ questa una ricostruzione non solo priva di vizi logici, ma esaustiva, fondata e ponderata, tale che non può essere travolta da isolate affermazioni peritali, ammesso pure che le singole affermazioni peritali, riferite dal ricorrente, avrebbero comportato una diversa ricostruzione.

2.3.= La sentenza, a sua volta, contiene un’ulteriore affermazione e, cioè, che la striscia di terreno in contestazione – come affermato già dalla sentenza del Tribunale di Torino sia stata, comunque, acquistata dai M. e M.V. per usucapione.. Ciò comporta – come anche è stato evidenziato dagli attuali controricorrenti – che avendo il ricorso di Cassazione censurato la sentenza in ordine ad un eventuale acquisto a titolo derivativo resterebbe, comunque, impregiudicato l’acquisto a titolo originario per usucapione. Con la conseguenza che, ove si accogliesse il motivo di ricorso, egualmente, lai decisione di merito resterebbe impregiudicata, quanto al suo effetto principale.

3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale M.M. e M.V., lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, con riferimento agli artt. 100, 112 c.p.c., all’art. 132 c.p.c., nn. 3 e 4, all’art. 329 c.p.c., comma 2, all’art. 345 c.p.c..

Mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per omessa impugnazione di una ragione autonoma e sufficiente di reiezione della domanda attorea e per conseguente carenza di interesse. Mancato rigetto di domande nuove. Nullità della sentenza per riqualificazione della domanda in assenza di impugnazione, con violazione dell’effetto devolutivo dell’appello. Vizi di motivazione.

Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo i ricorrenti, nell’aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata sul presupposto che gli esponenti non avrebbe impugnato il capo della sentenza con cui era stata rigettata la nullità della vendita, ma, solo, quello relativo al rigetto della domanda di rivendica. La domanda riformulata dai L. nell’atto di appello, in altri termini, sostengono i ricorrenti, nella misura in cui hanno i abbandonato l’originaria causa petendi, della nullità dell’atto traslativo, nè avrebbero introdotta una nuova, quella della rivendica di proprietà, inammissibile ex art. 345 c.p.c..

3.1.= Tale censura non merita di essere accolta, essenzialmente, perchè la Corte territoriale, nel caso in esame, non ha modificato l’oggetto sostanziale della domanda originaria, considerato che, sin dall’origine, la domanda di giustizia degli attori era quella dell’accertamento della proprietà e, dunque, un’azione di rivendica.

In verità, la domanda di accertamento della proprietà e di condanna alla restituzione, così come era stata formulata dagli originari attori, era una domanda di rivendica, mentre la domanda di accertamento della nullità dell’atto traslativo in favore dei convenuti del 1991 non costituiva (per altro non poteva costituire, trattandosi di un atto intervenuto tra terzi al quale non aveva partecipato un comune dante causa) il fondamento della domanda di rivendica, ma un’eventuale conseguenza della sua fondatezza. Per altro, l’affermazione della sentenza di primo grado e, cioè, quella secondo cui la vendita del bene di un terzo non era nulla ma inefficace, non aveva rilevo in ordine alla questione relativa alla proprietà del bene in capo agli attori in forza della successione dei titoli di acquisto.

In definitiva, riuniti i ricorsi (principale ed incidentale) entrambi vanno rigettati. In ragione di una reciproca soccombenza le spese processuali di questo giudizio di legittimità vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi del novellato art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi li rigetta entrambi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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