Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12308 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16107/2012 R.G. proposto da:

Il Giglio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 140, presso

lo studio dell’avv. Spaltro Gerardo, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 203/28/11, depositata il 21 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio

2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 203/28/11 del 21/12/2011, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 218/02/10 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP),che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Il Giglio s.r.l. avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito dell’utilizzazione, da parte della società contribuente, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;

1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per l’emissione dell’atto impositivo previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, non costituiva causa di nullità, atteso che “la giurisprudenza è concorde nel ritenere che siffatta violazione non determina la nullità dell’atto e in quanto ciò avrebbe dovuto essere previsto dal legislatore”, così come argomentato da Cass. n. 18906 del 2011; b) l’Ufficio aveva adeguatamente motivato l’atto impositivo, indicando “in maniera specifica gli elementi in base ai quali ha proceduto al disconoscimento dell’effettività di alcune operazioni poste in essere dalla società “Il Giglio””, sicchè spettava al contribuente “l’onere di provare la legittimità e la correttezza delle operazioni stesse, mediante esibizione dei relativi documenti contabili”, che non poteva ritenersi limitata alla sola esibizione dei mezzi di pagamento;

2. Il Giglio s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente evidenziata la tempestiva notificazione del ricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate, la quale non si è costituita in giudizio;

1.1. invero, essendo stato il giudizio instaurato in data antecedente al 04/07/2009, allo stesso trova applicazione il termine lungo annuale di impugnazione, sicchè la sentenza della CTR, depositata in data 21/12/2011, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 05/02/2013, con conseguente tempestività del ricorso per cassazione notificato in data 21/06/2012 (addirittura nel rispetto del nuovo termine lungo semestrale);

2. con il primo motivo di ricorso Il Giglio s.r.l. deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2.1. sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente sostiene che all’atto impositivo non sarebbe stato allegato nè il processo verbale di constatazione, nè l’avviso di accertamento emessi nei confronti di Promograf s.r.l., con conseguente illegittimità dell’atto impugnato;

2.2. sotto il profilo del vizio di motivazione, si contesta che la CTR avrebbe accolto le ragioni dell’Ufficio, prive di qualsivoglia supporto probatorio, e senza valutare le prove offerte dalla società contribuente, attribuendo a quest’ultima le colpe di eventuali comportamenti fraudolenti imputabili a terzi;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nonchè del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, sostituitivo della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo stato immotivatamente rispettato il termine di sessanta giorni per la notificazione dell’avviso di accertamento, con conseguente illegittimità di quest’ultimo;

5. il terzo motivo è fondato e assorbente;

5.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Cass. S.U. n. 18184 del 29/07/2013; Cass. n. 1264 del 22/01/2014; Cass. n. 2587 del 05/02/2014; Cass. n. 14287 del 24/06/2014; Cass. n. 21815 del 07/09/2018; Cass. n. 27623 del 30/10/2018);

5.1.1. la disposizione richiamata è applicabile anche ai tributi armonizzati e, quindi, anche all’IVA, senza che ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la cd. prova di resistenza (Cass. n. 701 del 15/01/2019; Cass. n. 22644 del 11/09/2019);

5.1.2. con riferimento, poi, alle ragioni di urgenza che consentono l’emissione dell’avviso di accertamento anche prima dei sessanta giorni, le stesse devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità (Cass. n. 22786 del 09/11/2015), riguardando, pertanto, il contribuente ed il rapporto controverso (Cass. n. 2587 del 05/02/2014; Cass. n. 9424 del 30/04/2014; Cass. n. 14287 del 24/06/2014; Cass. n. 21815 del 07/09/2018), e non possono consistere nella scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa (Cass. n. 22786 del 2015, cit.; Cass. n. 5149 del 16/03/2016; Cass. n. 8749 del 10/04/2018);

5.1.3. infine, il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio (Cass. S.U. n. 18184 del 2013, cit.; Cass. n. 27623 del 30/10/2018);

5.2. nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo dei superiori principi di diritto: da un lato, ha dato atto, in punto di fatto, che il termine di sessanta giorni non è stato rispettato dall’Amministrazidne finanziaria; dall’altro ha ritenuto erroneamente che, indipendentemente dalle ragioni di urgenza (peraltro insussistenti, perchè riconnesse alla imminente scadenza del potere accertativo), che l’omissione non determinerebbe la nullità dell’avviso di accertamento;

5.3. la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso;

6. in conclusione va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente;

6.1. l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00;

6.2. sussistono, invece, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, in ragione dell’avvenuto consolidamento solo in epoca recente dell’orientamento applicativo della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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