Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12308 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gorizia 14,

presso l’avv. SABATINI Franco, che con l’avv. Pietro Torricelli la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasubio 15,

presso l’avv. PICCIONI Dario, che con l’avv. Giovanni Zauli lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 866 del

3.7.2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21.4.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Sabatini per il ricorrente e Piccioni per il

controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18.11.2004 il Tribunale di Forlì pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Z.A. e M.A., e con successiva sentenza del 15.7.2008 decideva nei seguenti termini: a) affidava la figlia minore N. alla madre, prescrivendo ai servizi sociali di vigilare sulle modalità di svolgimento dell’affidamento; b) regolava l’esercizio del potere- dovere del padre di vedere e tenere con sè la figlia; c) poneva a carico del padre l’obbligo di versare mensilmente l’importo di Euro 300,00 annualmente rivalutabile per il mantenimento della figlia, nonchè di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 25%.

La decisione veniva impugnata da Z. in via principale e dalla M. in via incidentale, il primo sostanzialmente lamentando l’avvenuta esclusione dell’affidamento condiviso, la riduzione del suo diritto di visita, l’omessa pronuncia in merito alla domanda di attribuzione di un assegno di divorzio a carico della M.;

quest’ultima sollecitando una riduzione degli incontri del padre con la figlia, un aumento dell’assegno di mantenimento a Euro 400,00 mensili, la determinazione di un importo fisso per le spese straordinarie, l’autorizzazione ad inserire nel passaporto il nominativo della figlia.

La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, affidava la figlia minore ai servizi sociali competenti, disponendone la collocazione presso la madre; disponeva inoltre che i detti servizi provvedessero a regolamentare i rapporti tra padre e figlia, notiziando il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni nel caso di conflitto fra i genitori tale da impedire l’esecuzione del programma; poneva a carico del padre l’obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento della minore l’assegno mensile di Euro 400,00 comprensivo delle spese straordinarie, da rivalutare annualmente.

In particolare la Corte territoriale riscontrava, sulla base delle indicazioni contenute nella consulenza tecnica espletata in primo grado, che la minore versava in una situazione di gravissimo disagio psicologico per effetto dell’aspra conflittualità manifestatasi fra i coniugi, circostanza che avrebbe imposto l’adozione delle drastiche misure sopra indicate, al fine di assicurare alla bambina le condizioni di vita più consone alla sua età ed alle sue risorse psichiche.

Quanto all’assegno mensile, lo stesso veniva determinato sulla base di una comparazione fra le situazioni economiche dei due coniugi.

Avverso la decisione la M. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso lo Z..

Entrambi depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.4.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di impugnazione M.A. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 155 e 155 bis c.c., per diverse ragioni individuate: a) nell’avvenuto affidamento della minore ai servizi sociali senza adeguata motivazione al riguardo; b) nell’aver la Corte territoriale emesso una disposizione in contrasto con il principio del diritto dei figli alla bigenitorialità ed all’affidamento condiviso; c) nell’aver lo stesso giudice statuito in tal senso, nonostante che sulla base del medesimo accertamento peritale compiuto in primo grado il tribunale avesse disposto l’affidamento della minore alla madre;

2) vizio di motivazione in relazione alla negata capacità genitoriale della madre, sotto i seguenti aspetti: a) contraddittorietà fra l’affermata idoneità della madre ad offrire adeguata collocazione alla figlia minore e la sua incapacità ad esserne affidataria; b) mancata indicazione dei criteri cui dovrebbero attenersi i servizi sociali per preservare la minore, collocata presso la madre, dai relativi condizionamenti; c) omessa considerazione dei condizionamenti determinati dal padre della minore;

3) violazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione, con riferimento all’omessa considerazione della richiesta di autorizzazione all’iscrizione della figlia nel proprio passaporto, richiesta sulla quale la Corte di appello nulla aveva rilevato, essendosi limitata a pronunciare il rigetto di “ogni altra istanza delle parti”.

Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Al riguardo va infatti osservato che la questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito (C. 06/14840), e la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c., è derogabile quando la sua applicazione risulti pregiudizievole nell’interesse del minore (C. 09/26587, C. 08/16593).

Orbene nella specie la Corte di appello ha ancorato la propria decisione alla constatata necessità di consentire alla minore “di elaborare criticamente la sua condizione e di effettuare autonome opzioni”, allo stato precluse “dalla possibilità dei genitori di influire sulle scelte della bambina, divisa dal desiderio di compiacere entrambi i genitori” (p. 13), e quindi all’esigenza di permettere una corretta formazione della sua personalità.

Si tratta dunque di valutazione di merito, adottata nel rispetto dei sopra richiamati principi vigenti in materia e congruamente motivata, pertanto insindacabile in questa sede di legittimità.

E’ poi inammissibile il secondo motivo di impugnazione, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che stabilisce che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti e che consenta di individuare le ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (C. 08/11652, C. 08/8897, C. 08/4309, C. 07/16002), momento di sintesi viceversa nella specie insussistente.

Ad identiche conclusioni di inammissibilità deve infine pervenirsi per quanto concerne il terzo motivo di impugnazione.

La M. aveva infatti lamentato l’omessa pronuncia sulla richiesta di iscrizione della figlia nel proprio passaporto, richiesta che risulta formulata nel giudizio di secondo grado.

Tuttavia il motivo è viziato sul piano dell’autosufficienza, poichè la ricorrente non ha dedotto di aver proposto la relativa istanza fin dal giudizio di primo grado, nè si è doluta, come avrebbe dovuto, della mancata pronuncia al riguardo da parte del tribunale, atteso che nel giudizio di secondo grado si è limitata a sollecitare la detta autorizzazione, senza ulteriori indicazioni. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della specifica natura della controversia, essenzialmente determinata dalla comune incapacità delle parti di assolvere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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