Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12308 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22147-2012 proposto da:

F.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO

MENOTTI 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COCCONI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE PERUGIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA

8 STUD.GOBBI, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZETTI, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2012 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte controricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

F.P. proponeva opposizione avverso sei avvisi di accertamento emessi dal Comune di Perugia per l’omesso versamento dell’ICI relativamente a quattro aree edificabili site in (OMISSIS), delle quali il ricorrente era comproprietario, ed in ordine alle quali risultavano omessi la dichiarazione ed il versamento dell’imposta dovuta.

Mentre l’altra comproprietaria, F.M.P., prestava acquiescenza agli analoghi avvisi concernenti la residua quota, il F. contestava a vario titolo la legittimità degli atti, e la CTP di Perugia, riuniti i ricorsi, con la sentenza n. 157 dell’8 maggio 2009 rigettava le impugnative, in quanto infondate. A seguito di appello proposto dal contribuente, la CTR di Perugia con la sentenza n. 103/4/12 del 14 maggio 2012 rigettava il gravame.

In primo luogo disattendeva la deduzione circa la nullità della sentenza della CTP per difetto di motivazione, ritenendo che la stessa invece forniva gli elementi necessari a ricostruire l’iter logico e giuridico più aderente al dettato normativo.

Del pari infondata era la doglianza concernente l’assenza di motivazione degli avvisi, atteso che i medesimi esplicavano le ragioni della loro emissione (omessa dichiarazione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10, comma 4 ed omesso pagamento dell’ICI per le aree fabbricabili delle quali il ricorrente è comproprietario, attesa l’inclusione delle stesse nei comparti edificatori D3 e D2 di cui al PRG adottato dal Comune di Perugia sin dal 1999, ed approvato nel 2002, con indicazione dei mc. edificabili, del valore imponibile corrispondente al valore venale in comune commercio, dell’aliquota e del tributo da pagare).

Alcuna rilevanza poteva essere data all’affermazione del F. che in passato non fosse a conoscenza della natura edificabile delle aree, atteso che al PRG ed alla sua adozione era stata data ampia pubblicità, emergendo altresì che in realtà i terreni erano già divenuti edificabili sin dal 1968, in occasione dell’adozione del previgente strumento urbanistico generale.

Andava poi esclusa la fondatezza dell’eccezione di decadenza triennale dei termini di accertamento, per le annualità fino al 31 dicembre 2004, in quanto nella fattispecie si verteva in materia di omessa dichiarazione, per la quale vige il più ampio termine decadenziale di cinque anni, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava resa, sicchè, tenuto conto delle annualità interessate dagli avvisi, gli stessi erano stati tempestivamente notificati.

Venivano disattese anche le deduzioni in ordine alla pretesa carenza di autografia degli avvisi (trattandosi di atti sottoscritti ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87) nonchè in ordine alla carenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni.

Infine, una volta esclusa la possibilità di riconoscere l’esenzione dal pagamento dell’ICI, non avendo il ricorrente dimostrato la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, reputava che il valore dei terreni attribuito dal Comune fosse congruo, essendo frutto di una determinazione effettuata sulla scorta delle stime dell’Agenzia del Territorio, della sezione tecnica dell’Ufficio Patrimonio del Comune, delle interviste dagli operatori del settore, e degli accertamenti effettuati in occasione di altre compravendite di terreni in zona.

F.P. ha chiesto la cassazione della sentenza del giudice di appello con ricorso affidato a due motivi cui l’intimato Comune di Perugia ha resistito con controricorso.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo, sebbene in parte con sovrapposizione di censure, non del tutto omogenee, lamenta la nullità della sentenza per omessa ed erronea motivazione, nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse a sua volta affetta da nullità per difetto di motivazione in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dall’art. 132 c.p.c.

Ed, invero, anche a voler soprassedere circa il fatto che pur venendo denunziato un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la pretesa violazione dell’art. 132 c.p.c., la parte inammissibilmente si limita a dedurre il difetto di motivazione della sentenza gravata, e ciò in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 17931/2013, deve comunque rilevarsi che la decisione impugnata ha con adeguata motivazione giustificato le ragioni in base alle quali andava esclusa la lamentata nullità. Inoltre, e proprio in relazione ai profili per i quali il ricorrente denunzia la carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado, ha provveduto a compiere una nuova valutazione delle doglianze del F., la quale priva di interesse la deduzione di nullità proposta con il motivo, atteso che, anche laddove la sentenza di primo grado fosse stata dichiarata nulla per difetto di motivazione, il giudice di appello, senza possibilità di rimessione della causa al giudice di primo grado, avrebbe comunque dovuto procedere ad un nuovo giudizio nel merito, giudizio che appare adeguatamente supportato dalle argomentazioni comunque utilizzate per disattendere i motivi di appello, i quali riproponevano le medesime ragioni poste a sostegno del ricorso introduttivo del giudizio.

In tal senso, e con specifico riferimento alla motivazione degli avvisi, la CTR, con ampie ed argomentate considerazioni ha dato atto che gli stessi contenevano la puntuale descrizione dei dati catastali dei terreni, con il richiamo allo strumento urbanistico che ne aveva confermato la natura edificabile, e con l’indicazione degli elementi in base ai quali aveva provveduto alla determinazione del valore imponibile corrispondente al valore venale.

A fronte di tali puntuali indicazioni, che valgono a denotare l’infondatezza dell’eccezione di nullità degli avvisi per difetto di motivazione, vale poi osservare che la sentenza gravata ha adeguatamente confutato anche le contestazioni in merito alla correttezza della stima, ritenendo, con accertamento in fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, che il valore utilizzato per il calcolo dell’Ici non versata era il frutto di approfondite indagini compiute da parte dell’Ufficio, avvalendosi anche di dati comparativi quali le risultanze delle vendite di terreni aventi caratteristiche similari a quelli di comproprietà del F..

Infine, quanto alla dedotta violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20 che impone ai Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, di darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, vale osservare che, come si evince dalla sentenza impugnata, la qualità edificabile dell’area risaliva addirittura al 1968, o al più tardi al 1999, allorquando era stato adottato il nuovo PRG (per la rilevanza ai fini dell’imposta de qua della semplice adozione del PRG, senza la necessità di dover attendere l’approvazione in sede regionale, si veda da ultimo Cass. n. 16485/2016, con la quale si è precisato che trattasi di soluzione destinata ad operare anche per il passato, attesa la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006, rispetto alla previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)).

Appare quindi evidente che venga invocata l’applicazione di una norma sopravvenuta rispetto alle variazioni della natura agricola del terreno, occorrendo ritenere che la disposizione introdotta nel 2002 concerna le sole variazioni intervenute in epoca successiva.

Ma a tale considerazione va poi aggiunta quella ancor più dirimente, rappresentata dal fatto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15558/2009) la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20, non essendone specificamente sanzionata l’inosservanza, non determina la nullità ove non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente.

Nel caso di specie, deve ritenersi che, con adeguata motivazione, la sentenza impugnata abbia altresì escluso il pregiudizio al diritto di difesa, laddove ha ricordato che, in epoca anteriore all’emissione degli avvisi impugnati, le richieste del Comune sono state oggetto di istanza di riesame in data 4/9/2007, alla quale ha fatto seguito la loro riemissione, confermandosi in tal modo la assenza di pregiudizio al detto diritto.

Tali considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza della lamentata violazione anche dell’art. 2697 c.c.

Il secondo motivo lamenta l’omesso rilievo dell’intervenuta decadenza degli accertamenti, e la violazione e falsa applicazione della normativa vigente.

Orbene, premessa l’inammissibilità della denunzia in maniera indiscriminata della normativa vigente, senza la puntuale indicazione delle specifiche norme di legge di cui si assume operata la violazione, il motivo non si confronta con la ratio della decisione interessata dall’impugnazione.

Ed. infatti, le argomentazioni sviluppate nel motivo in esame, partono dal presupposto dell’applicabilità alla fattispecie del termine di decadenza triennale, così come originariamente previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 per le ipotesi di cd. dichiarazione infedele (e ciò prima dell’ampliamento a cinque anni di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161).

Nel caso in esame, invece, e senza che sul punto la decisione dei giudici di appello sia stata adeguatamente censurata, si è ritenuto che si verta in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ICI, con quanto ne consegue in termini di applicazione, ed ancora prima della novella del 2006, del termine quinquennale, termine in relazione al quale gli avvisi impugnati risultano essere stati tempestivamente notificati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, e per l’effetto il ricorrente, in base al principio della soccombenza, deve essere condannato al rimborso delle spese del presente giudizio, come da dispositivo che segue.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Perugia, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione quinta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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