Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12307 del 23/06/2020
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12307
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6080/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.W., quale socio e ultimo legale rappresentante della
cancellata Europa Distribuzione S.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle
Marche n. 101/1/12, depositata il 16 luglio 2012.
Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 12 febbraio
2020 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che, con l’impugnata sentenza, la Regionale delle Marche, dopo aver dato conto della circostanza che la Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso promosso dalla cancellata Europa Distribuzione S.r.l. avverso l’avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP 2004, annullando i soli “rilievi 1 e 2” della ripresa; dopo aver accertato che l’avviso era stato notificato quando la
Società contribuente era già stata cancellata dal registro delle imprese; in dispositivo, dopo aver respinto l’appello dell’ufficio, annullava in toto l’avviso perchè, così era spiegato in motivazione, lo stesso era stato “notificato a soggetto inesistente”; e, per l’effetto, condannava l’amministrazione al rimborso delle spese a favore della cancellata Società contribuente;
2. che l’ufficio ricorreva per un unico motivo, peraltro, nei confronti del solo S.W., quale ex socio e ultimo legale rappresentante della cancellata Società contribuente; esponendo, l’ufficio, che il Santilli si era così qualificato sin dall’originario ricorso;
3. che il Santilli, pur intimato, non presentava difese;
4. che l’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dopo aver osservato che l’appello, essendo stato notificato ad una Società cancellata, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile “per erronea vocatio in ius”, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 56 e dell’art. 2909 c.c., rimproverava alla Regionale di aver erroneamente annullato in toto l’avviso, senza cioè tenere in considerazione il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui, quest’ultima, aveva rigettato il ricorso relativamente agli altri rilievi;
5. che la sentenza deve essere cassata senza rinvio, atteso che, come sopra ricordato, l’avviso è stato notificato quando la Società contribuente era già stata cancellata; questo, sulla scorta del consolidato principio, per cui: “Nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia della legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.” (Cass. sez. trib. n. 33278 del 2018; Cass. sez. trib. n. 5736 del 2016);
6. che, in mancanza di avversaria costituzione, non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.
P.Q.M.
La Corte cassa, senza rinvio, l’impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020