Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12307 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19675-2012 proposto da:

BANCA D’ITALIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA PROFETA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA DE GIORGI,

GIUSEPPE AGRESTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAVONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO MAUCERI in

virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 163/2011 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente e del controricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Banca d’Italia, proprietaria di immobile sito in (OMISSIS), a seguito di atto della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, con cui si comunicava la sussistenza dell’interesse storico-artistico del fabbricato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, sicchè l’immobile era inserito negli elenchi di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 5 ha chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di maggiore ICI per gli anni di imposta dal 2003 al 2007, per la complessiva a somma di Euro 233.686,11, oltre interessi, assumendo di avere diritto all’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 1993, n. 75.

Il Comune di Savona ha respinto la richiesta deducendo la non retroattività del provvedimento della Direzione regionale.

Avverso il diniego di rimborso la Banca d’Italia ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona, avanti alla quale si è costituito il predetto Comune, ribadendo le ragioni del diniego.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso, ritenendo che la richiesta di rimborso non potesse trovare accoglimento in quanto alla data del 31 dicembre 2007 non era ancora avvenuta la trascrizione del decreto direttoriale di interesse storico artistico dell’immobile presso la Conservatoria, trascrizione che aveva natura costitutiva.

A seguito di appello della Banca d’Italia, la Commissione Tributaria Regionale di Genova, con la sentenza n. 163/72/11 del 17/11/2011, non notificata, ha respinto il gravame sul rilievo che pur avendo il provvedimento di apposizione del vincolo natura dichiarativa, e producendo quindi effetti ex tunc, tuttavia per le agevolazioni dell’ICI, la rendita deve essere quantificata nella misura prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 sino a quando non intervenga la trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, sicchè per il passato il vincolo non è opponibile al Comune.

La Banca d’Italia ha chiesto la cassazione della sentenza del giudice di appello con ricorso affidato a due motivi cui l’intimato Comune Savona ha resistito con controricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente Banca d’Italia deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 75 del 1993, e della disciplina vincolistica dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 5 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), ora D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, e art. 12, comma 1, (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La contribuente, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sopra citato art. 2, comma 5, nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 4 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico), sostituito dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 5 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma della L. n. 352 del 1997, art. 1), evidenzia che l’atto dell’Amministrazione dei beni culturali è meramente ricognitivo dell’interesse storico o artistico del bene immobile bastando, ove di proprietà pubblica, la mera appartenenza alle categorie storica, artistica, archeologica, per l’assoggettamento “ope legis” dello stesso al regime per tale tipologia di beni dettato dal codice civile ed alle norme protettive sopra citate, nonchè per far scattare l’obbligo dei legali rappresentati degli enti alla compilazione degli speciali elenchi di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 4, e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 5, ancorchè con effetti meramente ricognitivi e non costitutivi.

La questione che pone la ricorrente verte, dunque, sulla applicabilità del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 della stessa legge, e successive modifiche, appartenenti ad enti pubblici.

Ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già affermato in precedenza da questa Corte nella sentenza n. 19878/2016, laddove partendosi dalla ricognizione dell’esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta (Corte Cost., sentenza n. 345/2003), è che è alla base dell’agevolazione dettata dal legislatore, si è ritenuto necessario distinguere la disciplina tra i beni di proprietà provata e quelli di proprietà pubblica.

Questi ultimi godono sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata. ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, da parte della Soprintendenza.

Per l’effetto, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1, il quale prevede che siano da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonchè ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, che presentino un semplice “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”.

Tale presunzione sussiste poi fino a quando non sia stata effettuata una verifica da parte del Ministero competente, che può avvenire d’ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono, circa la effettiva sussistenza dell’interesse culturale del bene (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 2), ma nel senso che è destinata a venire meno nella sola ipotesi in cui, all’esito della verifica sul bene, non dovesse essere riscontrato alcun interesse culturale.

Alla luce di tale differente regime, ed in vista dell’applicazione del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 4 stessa legge, e successive modifiche, appartenenti ad uno dei soggetti oggi individuati dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, deve concludersi nel senso che non è necessaria la preesistenza di un formale provvedimento che riconosca l’interesse culturale, emesso dall’autorità amministrativa ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, provvedimento, invece, necessario per i beni privati.

Nel caso di specie, il provvedimento adottato dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici ha natura meramente ricognitiva, e non innova rispetto alla preesistente situazione, che, appunto in ragione della detta presunzione, legittimava il riconoscimento del beneficio fiscale, indipendentemente dall’avvenuta trascrizione del provvedimento presso i registri immobiliari, sicchè la sua assenza originaria non giustifica in alcun modo il diniego opposto all’istanza di rimborso, sussistendo appieno i requisiti di legge.

La impugnata sentenza merita, in conclusione, di essere cassata e poichè la causa non può essere decisa nel merito, va rinviata alla C.T.R. della Liguria, altra sezione, la quale procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

L’intervenuto accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5 conv. con modificazioni nella L. n. 75 del 1993 (nella formulazione all’epoca vigente) e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 vertendo su questione non esaminata dal giudice di merito, in quanto ritenuta assorbita per effetto del rilievo della mancata trascrizione del vincolo per gli anni cui si riferiva la richiesta di rimborso, e che sarà oggetto di valutazione in sede di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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