Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12307 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9269-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASADUNA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CHIARA CATALANI giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIAPPARONI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica di maggior valore e liquidazione relativo ad atto di compravendita l’Agenzia delle Entrate di Roma elevava da Euro 25.000,00 a 8.140.000,00 il valore della porzione immobiliare costituita dalla intera rete stradale del comprensorio di (OMISSIS) con relative aiuole e servizi, liquidando maggiori imposte complementari più sanzioni ed interessi. La società Casaduna srl propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che in parziale accoglimento del ricorso fissava il valore della cessione in Euro 6.000.000,00, la contribuente propose impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale accolse l’appello annullando l’avviso di rettifica.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo e la Casaduna srl ha resistito con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello non ha valutato che l’Agenzia delle Entrate aveva dato conto di quali erano gli atti aventi ad oggetto immobili con analoghe caratteristiche (rete stradale di (OMISSIS)) sulla base dei quali era stato parametrato il valore del bene in contestazione.

Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.

In tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, va premesso che l’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate del “valore venale in comune commercio”, di cui, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2, ai fini della determinazione della base imponibile di un contratto di compravendita immobiliare, deve tenere conto, in sede di rettifica ex art. 52 stesso D.P.R., dei trasferimenti a qualsiasi titolo che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili od altri aventi analoghe caratteristiche e condizioni ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni. Secondo questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 25153 del 08/11/2013). “In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, (nella specie, relativo all’imposta di registro sulla cessione di una rete autostradale), senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, del dovere di allegazione delle informazioni date dal cedente (l’azienda) ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento.

Nella fattispecie in esame l’avviso di rettifica contiene la descrizione degli elementi presi in considerazione dall’Ufficio in sede di rettifica e precisamente l’atto di compravendita della rete autostradale di (OMISSIS) stipulato nel 2002 (15 Euro a metro quadro per (OMISSIS) contro 20 per (OMISSIS) contro 0,05 a mq. dichiarati dal contribuente) mentre la ricorrente, a sua volta, non ha offerto alcun elemento a dimostrazione della congruenza del valore dichiarato nè documentazione di alcun genere finalizzata a dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale limitandosi a richiamare la perizia tecnica giurata dell’architetto D..

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto, cassata la sentenza impugnata e rinviato al giudice di secondo grado affinchè si pronunci in ordine al merito della controversia nonchè sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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