Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12307 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.p.a. A & D (c.f. (OMISSIS)) in persona dell’amministratore

unico ing. D.L.; rappresentata e difesa dall’avv. Cipullo

Achille e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Benucci Claudio in Roma via Cassiodoro n. 19, giusta

procura a margine del ricorso in cassazione;

– ricorrente –

contro

V.M.R. (c.f. (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dall’avv. Coppo Alberto e con lo stesso elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Ilardi in Roma, via

Cattaneo n.22, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2721/2004 della Corte di Appello di Napoli;

depositata il 24/09/2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore della parte ricorrente avv. Claudio Benucci con

delega dell’avv. Achille Cipullo, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M.R. convenne innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la srl Caserta Sviluppo – trasformatasi, nel corso di quel giudizio, in spa A & D- prominente venditrice di un appartamento ed accessori in (OMISSIS) per il prezzo di L. 170 milioni, rispetto al quale assumeva di aver versato il maggiore importo di L. 204 milioni, chiedendo che fosse emessa sentenza che tenesse luogo della vendita non stipulata. La promittente venditrice, costituendosi, chiese che venisse risolto il contratto in quanto la V. aveva versato solo L. 40 milioni all’atto del preliminare, non aveva onorato le cambiali emesse a parziale pagamento del prezzo e non si era accollata il mutuo pari a L. 40 milioni; contestò in particolare che i sei titoli cambiati – per il nominale importo di L. 154.30.000- prodotti dall’attrice potessero essere utilizzati per provare il pagamento di parte del prezzo e, a dimostrazione di ciò, produsse a sua volta tredici effetti, rimasti insoluti, assumendo che avrebbero rappresentato il rinnovo di altri in precedenza emessi.

Effettuata una CTU grafica – avendo la V. disconosciuto la riferibilità a sè della firma di traenza sulle cambiali in possesso di controparte – che escluse la genuinità della sottoscrizione dell’attrice, l’adito Tribunale, con decisione n 2870/2002, accolse la domanda dell’attrice, emettendo sentenza à sensi dell’art. 2932 cod. civ. La Corte d’Appello di Napoli, pronunziando sentenza n. 2721/2004, respinse l’impugnazione della spa A & D’ osservando: che parte appellante non aveva fornito la prova della riferibilità dei titoli in suo possesso ad una rinegoziazione delle cambiali depositate dalla V.; che sarebbe stata irrilevante – al fine di sostenere l’inadempimento dell’appellata- la constatazione del mancato accollo del mutuo come pure dell’omesso pagamento degli oneri condominiali relativi all’immobile oggetto di contratto preliminare, m quanto dette obbligazioni sarebbero state relative a rapporti che, se pure scaturenti da detto negozio, se ne sarebbero differenziati per la diversità del petitum e dei soggetti interessati; che le richieste istruttorie reiterate nell’appello non avrebbero potuto essere accolte in quanto formulate tardivamente.

La spa A & D’ ha ricorso per la cassazione di tale decisione sulla base di due motivi; la V. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene denunziata la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia del pagamento del previo. Violazione delle norme di diritto (artt. 1456 e 1458 c.c.) ” assumendo, la società ricorrente- come già in sede di appello – che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le proprie critiche alle considerazioni di carattere logico che il Tribunale aveva posto a base della non concludenza delle prove – documentali – che essa appellante aveva prodotto al fine di dimostrare il mancato pagamento del prezzo che la V. assumeva aver effettuato mediante il rilascio di cambiali, poi onorate.

1/a – Il motivo non è ammissibile in quanto difetta del requisito dell’autosufficienza, non avendo riportato la ricorrente il tenore delle argomentazioni svolte nell’appello e, prima ancora, la motivazione che fu adottata dal primo giudice, al fine di consentire alla Corte un efficace scrutinio del processo logico compiuto dal primo ed asseverato dal giudice del gravame; la violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 è ancora più evidente sol che si consideri che non viene riportato il concreto svolgersi dei multipli rinnovi delle cambiali in questione – di tal che, secondo l’assunto, uno dei motivi per mettere in dubbio l’esistenza di una presunzione di pagamento, discendente dal possesso delle cambiali in originale, deriverebbe dal fatto che queste farebbero parte di un rinnovo poi seguito da altro, oggetto di “ritiro”- rendendo pertanto inconoscibile il dato fattuale di riferimento del ragionamento che si assume pretermesso nell’argomentazione del giudice dell’appello.

1/b – Il mezzo in esame va altresì giudicato inammissibile in quanto la Corte distrettuale osservò che non sarebbe stata vinta la presunzione di cui all’art. 1237 cod. civ. atteso che la prova dell’esistenza di rinnovi sarebbe stata affidata alla produzione di altri titoli riconosciuti come non riferibili alla V.: in presenza dunque di una argomentazione logica così strutturata non v’era spazio per una diversa valuta/ione delle emergenze istruttorie eventualmente pretermesse – con scelta consapevole e motivata – dal giudice dell’appello, impinguendo altrimenti la critica contenuta nel motivo in una divergente valuta/ione di merito delle emergenze di causa, non consentita in questa sede.

2 – Posto quanto precede, vale a dire l’esistenza di un pagamento da parte della V. di una somma addirittura maggiore di quella originariamente pattuita nel preliminare, ne risulta logicamente assorbita la questione della valutandone della ulteriore inadempienza costituita dal mancato pagamento delle rate di mutuo, dal momento che la stessa ricorrente assume che di accollo nel preliminare si sarebbe parlato in modo tutt’affatto particolare: nel senso cioè che la promissaria acquirente avrebbe versato alla promittente venditrice la quota parte che, se il mutuo fosse stato frazionato, avrebbe inerito al proprio appartamento. Dal momento, come detto, che il pagamento deve, assumersi eseguito addirittura per somma maggiore di quella pattuita, ne deriva che anche tale obbligazione ne risultava soddisfatta.

2/a – Analogo ragionamento deve esser fatto in ordine al mancato versamento degli oneri condominiali: invero se anche agli stessi dovesse ritenersi esteso il concetto di “spesa” il cui mancalo versamento da parte della promissaria acquirente avrebbe comportato l’attivarsi della clausola risolutiva espressa – il sindacato sul punto è inibito alla Corte dalla mancata completa riproduzione del testo del preliminare, essendosi limitata la società ricorrente a mettere in relazione solo le due clausole che riteneva confermassero l’estensione della clausola alle spese- pur tuttavia rimarrebbe da dimostrare che l’esubero di quanto versato – con le modalità anzidette- rispetto al prezzo pattuito non fosse anche comprensivo dei suddetti oneri, del cui ammontare, al momento della domanda riconvenzionale di risoluzione, nulla è dato di sapere.

3 – Le considerazioni appena esposte in merito al mancato superamento della presunzione di pagamento delle cambiali prodotte dalla V. consentono di ritenere assorbito il secondo motivo relativo alla ritenuta erroneità della pronunzia di inammissibilità delle prove articolate dalla ricorrente solo nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., pur non omettendo di rilevare che la mancata riproduzione nel ricorso della memoria ex art. 184 della V. e quella di replica della allora società convenuta, non avrebbe comunque permesso alla Corte di delibare quello che era il nucleo centrale della doglianza della ricorrente, vale a dire che la richiesta istruttoria contenuta tardivamente nella memoria di replica sarebbe stata necessitata dal tenore del precedente atto avversario.

4 – La ricorrente società va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, stante la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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