Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12306 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6829/2005 proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso

l’avvocato COEN Stefano, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VILLANI GIORGIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA FIDECO S.P.A., in persona del Curatore Dott. A.

P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20,

presso l’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAVALLI Gino, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso le sentenze non definitiva n. 1068/2003 e definitiva n.

1723/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositate rispettivamente

il 14/08/2003 e il 26/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORGIO VILLANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ROBERTO MASTROSANTI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza non definitiva del 14.8.2003 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado con la quale è stata accolta la domanda di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente bancario proposta dal fallimento della s.p.a. FIDECO contro la Banca Carige s.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ma ha dichiarato non revocabili le rimesse relative ad accrediti sul conto corrente, assistito da apertura di credito, del netto ricavo di operazioni di sconto provenienti da castelletto (considerato rapporto autonomo) perchè concernenti titoli non andati a buon fine e, quindi, stornati dal conto corrente con successivo addebito. Poichè, peraltro, la statuizione di principio sulla non revocabilità delle rimesse provenienti da sconto di crediti non andati a buon fine non consentiva di quantificare immediatamente il residuo importo revocabile, con separata ordinanza la Corte di appello ha rimesso la causa in istruttoria disponendo CTU contabile, espletata la quale, con la sentenza definitiva impugnata, l’importo complessivo delle rimesse revocate è stato ridotto a L. 311.091.633, pari ad Euro 160.665,42.

Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha ritenuto provata la conoscenza da parte della banca, sin dall’ottobre 1995, dello stato di insolvenza in cui versava la società FIDECO, dichiarata fallita nel marzo 1996, desumendola dalle numerose ricevute bancarie insolute, sia passive sia attive, di importo tale, queste ultime, da provocare preoccupazione nei funzionari della banca, la quale aveva percepito tale “anomala situazione” e ciò costituiva “sintomo, se non addirittura di intenzionale presentazione allo sconto di crediti fittizi, quanto meno di notevole inesigibilità dei crediti e di crisi per il mancato pervenire di prevista liquidità”. Infine, il piano di risanamento e ricapitalizzazione – definito “velleitario” dalla Corte di merito – presentato agli istituti di credito nell’estate del 1995, adeguatamente analizzato e raffrontato “con la successiva evoluzione, non potevano non rendere consapevole la banca, nell’autunno 1995, come la crisi perdurasse e fosse divenuta ormai cronica, mentre le prospettive di risanamento fossero divenute non raggiungibili”.

La Corte di merito, infine, ha ritenuto infondato l’assunto della banca secondo cui il fido accordato non era di L. 200 milioni, come asserito dal fallimento, bensì del maggiore importo di L. 700 milioni perchè i due contratti bancari prodotti enunciavano distintamente due importi, rispettivamente riferiti ad “apertura di credito in conto corrente” ed a “castelletto per sconto e accredito salvo buon fine di portafoglio commerciale nazionale”; l’ammontare dell’apertura di credito, per l’epoca rilevante, era di L. 200 milioni. Talchè erano revocabili le rimesse a copertura dello sconfinamento di tale importo.

Contro la sentenza definitiva e quella non definitiva della Corte di appello la Banca Carige s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso il fallimento intimato.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2697, 2729 e 2712 c.c. e art. 215 c.p.c. e relativo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza dello stato di insolvenza.

a) Deduce – tra l’altro – che tra gli elementi sintomatici valorizzati dalla Corte di appello sarebbero comprese le ricevute bancarie prodotte in fotocopia e tempestivamente disconosciute dalla ricorrente.

b) Deduce, inoltre, che sono state confuse le ricevute bancarie attive con quelle passive e che la Corte di merito ha trascurato “risultanze anche documentali” che avrebbero portato a diverse conclusioni (trascrive stralci di atti difensivi e di deposizioni testimoniali).

c) Deduce l’irrilevanza dell’argomento tratto dal piano di ricapitalizzazione che doveva avvenire entro il 31.12.1995, che erroneamente sarebbe stata trascurata la circostanza dell’avvenuto aumento del fido nel 1994 e quella dell’avvenuta concessione di un finanziamento per importo rilevante nel gennaio 1996 dalla B.N.L. d) Illogicamente la Corte di appello ha dato per ammesse le circostanze relative ai documenti prodotti (concernenti, tra l’altro, l’inesistenza di protesti o procedure esecutive a carico della FIDECO) e quello oggetto delle prove testimoniali non ammesse.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 180, 183 e 184 c.p.c., nonchè dell’art. 246 c.p.c., e relativo vizio di motivazione, lamentando che non sia stata accolta la censura relativa al rigetto dell’eccezione di tardività delle prove (ammesse) dedotte dalla curatela nella memoria ex art. 184 c.p.c. e invoca Cass. 25.11.2002 n. 16571. Deduce che erroneamente la teste Piano non è stata ritenuta incapace a testimoniare in quanto creditrice della FIDECO. 2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 1374, 1842, 1843, 1844, 1845, 1856 e 1857 c.c. e relativo vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il fido accordato fosse di L. 200.000.000 anzichè di L. 700.000.000, ritenendo distinti i contratti di apertura di credito e di castelletto che invece costituivano unico contratto sì che non vi sarebbe mai stato sconfinamento dal testo massimo del fido.

2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1852 c.c. e L. Fall., art. 67, deducendo che erroneamente che la Corte di appello ha ritenuto non specificamente impugnata la mancata esclusione della revoca delle rimesse non qualificabili pagamenti bensì “partite bilanciate”.

2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., artt. 1829, 1858 e 2704 c.c. e L. Fall., art. 67, deducendo che, pur avendo la sentenza non definitiva escluso la revocabilità delle rimesse concernenti accrediti di sconti non andati a buon fine, la Corte di appello, con la sentenza definitiva, ha erroneamente disatteso le risultanze della CTU, ritenendo non provato che accrediti per L. 33.277.451 non fossero andati a buon fine.

La Corte di merito avrebbe erroneamente inquadrato l’istituto del castelletto nel contratto di sconto ex art. 1858 c.c., con accrediti condizionati risolutivamente anzichè sospensivamente, riconoscendo alcuni documenti e non altri, ritenendo necessaria la data certa (necessaria, invece, solo per i contratti) e ritenuto inconcludente la documentazione acquisita dal CTU. 3.1. – Il primo motivo di ricorso contiene nella gran parte censure inammissibili ed è, per il resto, manifestamente infondato.

Va ricordato, infatti, che “in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatona proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all’onere di informazione tipico del settore di operatività”, nella specie nel settore bancario (Sez. 1^, Sentenza n. 2557 del 04/02/2008).

Ciò posto, va rilevato che l’oggetto del controllo di legittimità sulla motivazione concerne la giustificazione della decisione di merito e non la vincenda giudiziale nel suo complesso. Invero, è stato da tempo chiarito dalla giurisprudenza (C., 18.11.2000 n. 14953) che in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata”, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione.

Invero, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sìa rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (C., S.U., 27.12.1997 n. 13045).

E’ palese, dunque, l’inammissibilità delle censure sub 1b), 1c) e 1d), mentre non sussiste il dedotto vizio di motivazione alla luce dell’ampia e logica giustificazione fornita dalla Corte territoriale sulla conoscenza dello stato di insolvenza della banca, anche in considerazione del concreto sviluppo del rapporto, compiutamente ricostruito, e delle informazioni in possesso della ricorrente.

Quanto alla censura sub 1a), la Corte di merito ha correttamente applicato il principio per il quale “l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Sez. 2^, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009; Sez. L, Sentenza n. 3314 del 06/04/1999);

Invero, “l’art. 2719 cod. civ., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture” (Sez. 2^, Sentenza n. 212 del 11/01/2006;

Sez. 2^, Sentenza n. 8878 del 03/07/2000).

3.2.- Anche il secondo motivo è infondato, posto che la ricorrente richiama a proprio sostegno l’isolata pronuncia di Cass., Sez. 3^, Sentenza n. 16571 del 25/11/2002, mentre la successiva e prevalente giurisprudenza di questa Corte è nel senso che “nel regime processuale di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del thema decidendum sono collegate agli introduttivi della causa ed all’udienza di trattazione di cui all’art. 183 cod. proc. civ., quelle attinenti al thema probandum si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva. L’ammissione delle prove, pertanto, costituisce il provvedimento proprio dell’udienza regolata dall’art. 184 cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e L. 28 dicembre 2005, n. 263, sicchè solo ove le parti concordino sulla necessità di ammettere le prove già richieste da entrambe e non ritengano di doverne chiedere altre, il giudice può provvedere sull’ammissione delle prove medesime nella prima udienza di trattazione” (Sez. 2^, Sentenza n. 13733 del 12/06/2009; Sez. 3, Sentenza n. 27007 del 07/12/2005).

L’incapacità (dedotta) della teste Piano è stata dalla Corte di merito ritenuta tardivamente eccepita e, sul punto, il motivo di ricorso è del tutto aspecifico e neppure indica quando e in quale atto (prima della comparsa conclusionale in appello) l’eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata allegando la falsità della dichiarazione della teste di non essere creditrice.

Peraltro, va ricordato che “l’eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere; ai fini della tempestività dell’eccezione non è sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza” (C. n. 9061 del 2004).

Circostanze non dedotte dalla ricorrente, la quale ammette di avere tempestivamente prodotto copia dello stato passivo (pag. 29 ricorso):

sin dal primo grado del giudizio, è da presumere.

Talchè, relativamente alla dedotta incapacità a testimoniare, la censura è inammissibile.

3.3.- Il terzo motivo è da un lato inammissibile e dall’altro manifestamente infondato.

Infatti, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (C. 20.11.2009 n. 24539; C. 2.5.2006 n. 10131). La Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, ha escluso che il rapporto tra la ricorrente e la società fallita fosse riconducibile ad un unico contratto, essendo stati stipulati due distinti contratti, l’uno relativo all’apertura di credito in conto corrente, con affidamento massimo di L. 200.000.000, l’altro relativo al “castelletto per sconto e accredito salvo buon fine di portafoglio commerciale nazionale” entro l’importo massimo di L. 500.000.000.

La decisione impugnata, peraltro, ha correttamente applicato il principio per il quale “in tema di revocatoria fallimentare, la necessità di considerare sussistente la cosiddetta copertura di un conto corrente bancario non si da nel caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti, i quali non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l’istituto di credito, dell’obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l’affidato presenterà; ne deriva che l’esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, nè può far escludere, ai fini dell’esercizio dell’azione predetta, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, e tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l’apertura di credito, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza” (C, n. 7451 del 2008; conff.:

C. n. 17747 del 2009; C. n. 8049 del 2009; C. n. 3396 del 2003).

D’altra parte “la previsione pattizia di un diverso importo del fido in conto corrente e del limite previsto nel castelletto di sconto costituisce idoneo sintomo della distinzione tra i due negozi” (C. n. 559 del 1995; conff.: C. n. 228 del 1999 e C. n. 6473 del 1998, richiamata dalla banca ricorrente) e, nella concreta fattispecie, quella previsione pattizia è contenuta proprio nella clausola invocata e trascritta in ricorso dalla banca ricorrente.

3.4.- Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè la ricorrente non indica specificamente in quale parte dell’atto di appello abbia (e in che modo) specificamente censurato la decisione di primo grado in relazione alle operazioni bilanciate, limitandosi a riportare quanto dedotto in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente.

3.5.- L’ultimo motivo è manifestamente infondato perchè, con congrua e logica motivazione, attenendosi a quanto previsto nella sentenza non definitiva, la Corte territoriale, con la sentenza definitiva, ha provveduto ad espungere dalle rimesse revocate quelle relative ad accrediti di sconti di titoli non andati a buon fine mentre ha correttamente incluso in esse – discostandosi correttamente e motivatamente dalle conclusioni del CTU – gli importi relativi alle seguenti ricevute bancarie, di cui la banca aveva fornito la prova del mancato buon fine con documenti non opponibili alla curatela: 1) 22/1/96, Commerciale Generale s.r.l., L.. 28.000.000; 2) 31/1/96, G&G di Gennari s.r.l., L. 4.751.233; 3) 15/2/96. Nuova Galante s.r.l., L.. 526.218. Conseguentemente, considerati tali importi come rimesse (non essendo stata fornita la prova dello “storno” con documenti di data certa opponibili al fallimento), ha la Corte di merito ha correttamente ritenuto revocabili le rimesse del netto ricavo dello sconto delle ricevute medesime in quanto non aventi natura ripristinatoria del fido.

L’avere la Corte di merito ritenuto risolutiva la condizione del mancato pagamento della ricevuta bancaria attiva anzichè sospensiva dell’obbligo di restituzione è affatto irrilevante, nella concreta fattispecie, alla luce del principio per il quale “nel caso della c.d. anticipazione su fatture o sconto improprio, a fronte del mandato all’incasso di ricevute bancarie, è onere del creditore che pretende la restituzione delle somme erogate, in ragione del mancato pagamento del terzo, dimostrare non solo l’esistenza del contratto di finanziamento, bensì anche l’avvenuta erogazione delle somme sovvenute, senza che ad integrare tale prova possa ritenersi sufficiente la produzione, da parte della banca, dell’originale delle ricevute bancarie, di per sè inidonee a dimostrare l’effettiva anticipazione delle somme oggetto di finanziamento” (Sez. 1^, Sentenza n. 18447 del 31/08/2007).

D’altra parte la decisione impugnata è conforme al principio per il quale “in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell’inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell’erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell’inadempienza del terzo” (C., n. 13823 del 2002; C. n. 8128 del 1990).

Da ultimo, correttamente la Corte territoriale ha negato l’opponibilità al fallimento di documenti “interni” della banca ai fini della prova del mancato pagamento delle ricevute attive.

Il ricorso, dunque, va rigettato e le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare alla curatela intimata le spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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