Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12306 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15359-2012 proposto da:

COMUNE DI PIZZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO RUBINI

48 PAL D, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE GULLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ICONIO MASSARA, SARA GATTO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F.P. DE’ CALBOLI 5, presso lo studio dell’avvocato EVA UTZERI, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 30/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

B.F.G. impugnava dinanzi alla CTP di Vibo Valentia l’avviso di accertamento n. 3070 notificato in data 22/12/2007 emesso dal Comune di Pizzo in relazione all’omessa dichiarazione Ici per l’anno 2002 relativa ad aree edificabili.

Lamentava la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione e non intellegibilità dei calcoli, nonchè per la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’imposta, denunziando altresì l’irritualità della notifica.

Analoghi ricorsi erano separatamente proposti dal contribuente anche avverso gli avvisi di accertamento nn. 3071, 3072 e 3075 relativi rispettivamente agli anni 2004, 2005 e 2006.

Riuniti i ricorsi, e nella resistenza dell’ente locale, la CTP adita accoglieva le doglianze del contribuente, annullando gli avvisi. Avverso tale sentenza depositata in data 30 ottobre 2008 proponeva appello il Comune di Pizzo, e la CTR di Catanzaro con la sentenza n. 112/4/2011 del 30/11/2011, aderendo all’eccezione del contribuente, dichiarava l’appello inammissibile.

Rilevava che la sentenza di primo grado, come detto pubblicata il 30 ottobre 2008. andava impugnata ai sensi dell’art. 327 c.p.c. entro il 15 dicembre 2009, laddove invece l’appello era stato notificato alla controparte solo con atto spedito il 18 dicembre 2009.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Comune di Pizzo sulla base di un motivo.

B.F. resiste con controricorso.

L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in punto di tempestività dell’appello, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Lamenta il Comune che la CTR aveva preso in esame la sola notifica effettuata alla parte personalmente, senza però prendere in esame anche la precedente notifica effettuata al difensore del contribuente nel giudizio di primo grado, notifica che però non era andata a buon fine atteso il decesso dello stesso difensore.

Tale notifica, compiuta presso il domicilio eletto in primo grado, ed in persona del difensore Albano Giuseppe, e precisamente in Pizzo Calabro alla via Nazionale n. 23, era risalente al 12 dicembre 2009, sicchè avuto riguardo a tale data l’appello deve reputarsi tempestivo.

Il motivo è fondato.

Ed, invero, non è contestato che effettivamente l’ente locale abbia, prima di procedere alla notifica alla parte personalmente, effettuato un tentativo di notifica dell’appello al domicilio eletto in primo grado, notifica però non andata a buon fine, per l’intervenuto decesso del difensore della parte. Reputa il Collegio che debba ritenersi consentita la notifica dell’atto di appello nel processo tributario a mente delle previsioni di cui alla L. n. 53 del 1994, ove però eseguita a mezzo servizio postale (in tal senso si veda Cass. n. 6811/2011, occorrendo invece distinguere per il diverso caso di notifica effettuata a mezzo PEC, in ragione della differente disciplina dettata dal legislatore, cfr. Cass. n. 17941/2016). Tuttavia il decesso del difensore della parte comporta (cfr. da ultimo Cass. n. 8222/2016) l’inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 3, alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l’elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all’elemento personale e non a quello oggettivo dell’organizzazione, fermo restando che, ove quest’ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.

Rileva in ogni caso il Collegio che, a prescindere dalla qualificazione in termini di nullità ovvero di inesistenza della notifica effettuata presso il domicilio eletto, nonostante la morte del difensore nel giudizio di primo grado, debba darsi rilievo alla successiva notifica effettuata alla parte personalmente ad appena otto giorni dalla consegna dell’atto per la notifica del primo atto di appello, circostanza questa che consente di ritenere conservato l’effetto impeditivo della decadenza dall’impugnazione.

A tal fine appare pertinente il richiamo a quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14594 del 2016, la quale ha stabilito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (in senso conforme già in passato, Cass. S.U. n. 17352/2009).

Risulta evidente che il mancato perfezionamento della notifica per effetto del decesso del precedente difensore del contribuente, in assenza di prova circa la pregressa conoscenza di tale evento da parte del Comune, non appare imputabile al notificante, sicchè l’immediata riattivazione o comunque l’intervenuta notifica alla parte personalmente ad appena 8 giorni dalla prima notifica non andata a buon fine, impedisce la decadenza dal termine per la proposizione dell’appello, palesandosi pertanto erronea la declaratoria di inammissibilità del gravame.

La sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR di Catanzaro che deciderà sull’appello proposto dal Comune (essendo quindi devoluta al giudice del rinvio anche la valutazione dei motivi di gravame reiterati dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, ma all’evidente fine di preservare la loro disamina in sede di rinvio), nonchè sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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