Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12305 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27002-2014 proposto da:

SOIELUNA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ELEDNORA D’ARBOREA 30, presso lo studio dell’avvocato CARTONI

BERNARDO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE persona del Direttore pro tempore,

elettivamente o, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCAIURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1688/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/04/2014;

udita la r elezione della causa svc ta nella camera di consiglio del

06/ 2/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. la srl Soleluna ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in data 1 aprile 2014, n. 1688, reiettiva dell’appello proposto da essa ricorrente contro la decisione di primo grado con cui sono stati respinti i ricorsi riuniti, di essa Soleluna e dalla srl BS, contro gli avvisi di rettifica del valore di avviamento di un ramo d’azienda, oggetto di compravendita tra le due società;

2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso, la srl Soleluna lamenta violazione dell’art. 331 c.p.c.. Sostiene che la sentenza d’appello sia nulla in quanto resa a contraddittorio non integro per non avere partecipato al giudizio di appello la srl BS.

2. il motivo non è fondato. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, le parti contraenti sono tenute in solido al pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto. Il singolo contraente non è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dall’atro contraente, avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta ed il contraddittorio E’ regolarmente costituito anche con la partecipazione ai giudizi di uno solo dei coobbligati solidali (Cass. n. 1698 del 24/01/2018). Non ricorrono infatti i presupposti applicativi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Le Sezioni Unte di questa Corte hanno in, merito precisato che “Nel processo tributario la nozione litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma del D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 14, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario/di cui all’art. 102 c.p.c.” poichè non detta come quest’ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto dei ricorso. Stilla base di questi presupposti, un’ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitaria, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria dei o dei ricorrenti” bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato,, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. La “ratio” della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., perchè funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e, al rispetto della loro capacità contributiva” (Cass. SU n. 1052 del 18/01/2007). A quanto precede consegue che anche ove i condebitori agiscano assieme impugnando i rispettivi avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, ove i loro ricorsi siano riuniti, ove uno dei condebitori intervenga nel giudizio promosso dall’altro, non si determina sul piano processuale, l’inscindibilità della causa ed è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che pure utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicchè, se uno solo dei contribuenti propone impugnazione il giudizio può proseguire senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, non ricorrendo un’ ipotesi prevista dall’art. 331 c.p.c.;

3. con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, art. 51, comma 4, e del D.P.R. 31 lugilo 1996, n. 460, art. 2, coma 4, per avere la commissione avallato la stima di maggior valore effettuata dall’ufficio non in applicazione dei criteri di cui al suddetto D.P.R. n. 460 del 1996 ma mediante “capitalizzazione dell’importo corrispondente ai canone annui affitto quale risulta dai contrato relativo stipulato tra le parti cedente cessionario”, nonchè omesso esame dei dati di bilancio riportati negli allegati dell’atto di appello dai quali sarebbe stato possibile evincere la congruità dei valore dichiarato;

4. il motivo non è fondato. La Corte ha precisato che i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un’azienda, fissati del regolamento D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, per l’attuazione dell’accertamento con adesione di cui al D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, hanno la funzione di fornire indica2ioni minime cui l’Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione. Se, infatti, è possibile che tale accentramento si realizzi per valori superiori a quelli indicati dal D.P.R. n. 460 del 1996, citato, è comunque ovvio che il contribuente vi aderisca quando esso si attesti su un importo inferiore a quello che potrebbe legittimamente emergere con autonomo accertamento ordinario e nel successivo contenzioso. Pertanto, se ai detti criteri un qualche rilievo indiziarlo può essere attribuito, esso è nel senso tre il valore effettivo non è inferiore a quello cui si perviene mediante la loro applicazione. Ne consegue che l’Amministrazione non è tenuta a spiegane i motivi per cu ritiene incongrui nella specie i criteri in questione, ma deve solo fornire gli elementi indiziari sufficienti a giustificare il suo assunto (Cass. 16705 dei 7n07/2007), Nel caso di specie l’amministrazione ha stimato l’avviamento utilizzando come parametro ci base il canone di affitto. L’avviamento si identifica con la capacità di profitto di un’attività produttiva, ossia con una qualità dell’azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei bere che lo compongono. Ciò stante, come la Corte ha già avuto modo di osservare, il criterio ciel canone capitalizzato “si rivela plausibile” perchè il canone è la contropartita che la parte poi divenuta cedente ha richiesto a fronte della capacità reddituale rinunciata ed è il costo che l’affittuaria paga in ragione della redditività che si attende di ritrarre dall’azienda (Cass. n. 22503/2015). La decisione impugnata non presenta errori di diritto. Nè ricorre il vizio di omesso esame dei fatti indicati dalla contribuente avendo la commissione evidenziato che la stessa non aveva “prospettato altra valutazione valida e alternatiia più adatta” rispetto a quella dell’ufficio;

5. in ragione di quanto precede, i ricorso deve essere rigettato;

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l’Agenzia non ha svolto attività difensiva;

7. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previste per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228. art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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