Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12305 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9533-2012 proposto da:

FIN MOR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE CAPOMACCHIA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMANS D’ISONZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DE BENEDITTIS in

virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2011 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte controricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La società ricorrente impugnava dinanzi alla CTP di Gorizia il diniego opposto all’istanza di rimborso delle maggiori somme versate a titolo di ICI per un fabbricato in cat. D/1, per gli anni dal 1996 al 2005.

Rilevava che nel 1988 aveva presentato all’UTE una denunzia di cambiamento dello stato dei luoghi, posto che era stato edificato sui terreni di sua proprietà un fabbricato, e che nel 1995 aveva altresì presentato una denuncia di ampliamento. Nel corso degli anni aveva però sempre versato l’ICI dovuta facendo applicazione del criterio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, sulla base del valore del bene, come indicato nei bilanci societari.

Con successiva procedura DOCFA del 30 marzo 2006 la società aveva presentato denunzia di variazione, ed il 31 marzo 2006 l’Agenzia del Territorio le aveva notificato la rendita catastale attribuendo al compendio immobiliare classificato in cat. (OMISSIS) in Comune di Romans d’Isonzo una rendita catastale che avrebbe permesso alla stessa società di versare un’imposta notevolmente inferiore a quella fino a quale momento pagata.

Pertanto tenuto conto del raffronto tra il metodo di calcolo scaturente dalla rendita applicata e quello seguito nel passato, emergeva un credito della società di oltre 340.000 Euro limitatamente ai dieci anni precedenti.

Si costituiva il Comune di Romans d’Isonzo il quale invocava la disposizione di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 a mente del quale la nuova rendita poteva trovare applicazione solo a decorrere dall’anno successivo a quello della sua notificazione.

Osservava altresì che la rendita assegnata nel 2006 era stata determinata a seguito dell’accorpamento di due enti precedenti ed all’estinzione delle precedenti partite (OMISSIS), sicchè non poteva essere utilizzata anche per il passato.

La CTP adita con la sentenza n. 3/01/2008 rigettava il ricorso reputando condivisibile l’assunto del Comune per il quale la rendita assegnata poteva trovare applicazione solo per il futuro.

A seguito di appello proposto alla FIN.MOR. S.p.A, la CTR di Trieste con la sentenza n. 23/07/2011 del 28 febbraio 2011 rigettava il gravame.

Rilevava che tenuto conto della classificazione catastale del bene immobile nella categoria D, era stata corretta la scelta della contribuente di determinare l’ICI dovuta per il passato facendo ricorso ai criteri dettati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, anche alla luce di quanto precisato da Corte Costituzionale n. 67/2006. Tuttavia, partendo da tale premessa aderiva alla tesi per la quale l’attribuzione della rendita aveva carattere costitutivo, sicchè alla stessa poteva farsi riferimento solo per le annualità successive. Il maggior pagamento dell’imposta, avuto riguardo al diverso valore dell’immobile ai fini della rendita catastale era da imputare all’inerzia della stessa società, la quale fin dal 1997 avrebbe potuto far ricorso alla procedura DOCFA.

La FIN.MOR. S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza del giudice di appello con ricorso affidato ad un motivo cui l’intimato Comune di Romans d’Isonzo ha resistito con controricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, commi 3 e 4, artt. 11 e 13 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

Rileva che, a prescindere dalla correttezza dell’applicazione ai fini della determinazione in via provvisoria, ed in attesa della determinazione della rendita catastale, dei criteri in base ai quali calcolare l’ICI dovuta, del comma 3 ovvero del comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 la sentenza impugnata è palesemente erronea laddove afferma che l’attribuzione della rendita avvenuta nel 2006, a fronte di una denunzia di variazione – ampliamento risalente al 1995, avrebbe carattere costitutivo, impedendo quindi alla contribuente di poter richiedere il rimborso delle somme versate in passato in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto sulla base della rendita assegnata dall’Ufficio.

Il motivo è fondato.

Ed, invero il Collegio ritiene di dover dare continuità a quanto oramai precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3160/2011, la quale ha affermato che, in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (conff. Cass. n. 17951/2012; Cass. n. 12753/2014; Cass. n. 9111/2012 che specifica che la previsione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, secondo cui “gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione”, va intesa nel senso che detta notifica è mera condizione di efficacia, ma non esclude l’utilizzabilità di tale rendita, una volta notificata, per le annualità di imposta sospese, ossia suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso).

Ne consegue che avendo la ricorrente fatto richiesta di attribuzione di rendita sin dal 1995, la successiva assegnazione, ove più favorevole, le consentiva, nei limiti dalla non intervenuta prescrizione, di poter richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Trieste per un nuovo esame, e ciò anche al fine di verificare se l’attribuzione della rendita catastale, intervenuta nel 2006 concerna i medesimi immobili per i quali a suo tempo fu presentata la denunzia di variazione – ampliamento nel 1995, ovvero se concerna, come invece dedotto dal Comune, immobili parzialmente diversi.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della CTR di Friuli Venezia Giulia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione quinta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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