Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12305 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26193/2012 proposto da:

D.C.G., (OMISSIS), D.C.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO

15, presso lo studio dell’avvocato CARLO TARDELLA, rappresentati e

difesi dall’avvocato NICOLA GIRIBALDI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R., C.P., C.B., C.M.,

A.D.;

– intimati –

nonchè da:

C.B., C.R., C.P., domiciliate ex

lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato NICCOLINO NAPOLEONI giusta

procura speciale notarile;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.C.S. (OMISSIS), C.M., A.

D., D.C.G. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1177/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2011, R.G.N. 37/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato CARLO TARDELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 1 luglio-19 settembre 2011 la Corte d’appello di Firenze, a seguito di appello principale proposto da D.C. S. e D.C.G. nonchè di appello incidentale proposto da C.R., C.P., e – quali eredi dell’appellato Co.Pa., nelle more deceduto – da C. B., C.M. ed A.D. avverso sentenza del 29 settembre 2004 del Tribunale di Livorno, dichiarava estinto il giudizio d’appello, confermando pertanto la sentenza impugnata e compensando le spese del grado.

2. Hanno presentato ricorso D.C.S. e D.C. G., sulla base di un unico motivo che denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 291 e 305 c.p.c..

Si difendono con controricorso C.R., C.P. e C.B., che depositano pure ricorso incidentale in ordine alla compensazione delle spese, nella quale il giudice d’appello non avrebbe applicato correttamente gli art. 91 c.p.c. e segg..

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale è infondato.

3.1 Per ben comprendere l’unico motivo su cui si fonda il ricorso principale, deve anzitutto darsi atto che nel giudizio di secondo grado, all’udienza del 23 giugno 2009, la difesa dei convenuti costituiti e appellanti incidentali Co.Pa., C.R. e C.P. dichiarò che il 6 dicembre 2008 Co.Pa. era deceduto, e la Corte d’appello dichiarò pertanto l’interruzione del processo. Gli appellanti principali depositarono in data 30 ottobre 2009 ricorso per chiedere la fissazione di udienza di prosecuzione, a seguito del quale, con decreto del 31 ottobre 2009, il Presidente della Corte fissò l’udienza del 23 marzo 2010, assegnando termine per la notifica fino al 20 febbraio 2010. All’udienza del 23 marzo 2010, il difensore degli appellanti principali depositò “atto notificato” e chiese termine per integrare le notifiche; il giudice d’appello gli concesse termine fino al 31 agosto 2010, rinviando all’udienza del 23 novembre 2010. In questa, si costituì C. B., quale erede di Co.Pa., eccependo “l’irritualità della notifica” agli altri eredi C.M. ed A.D., e il difensore degli appellanti principali chiese “termine per rinnovare la notifica” nei confronti dei due suddetti, depositando sei avvisi di ricevimento; la corte territoriale gli assegnò termine fino al 26 aprile 2011 per la notifica ad A.D., rinviando all’udienza in cui la causa fu poi incamerata per la decisione.

Considerata tale sequenza processuale, la corte territoriale nella sentenza impugnata rileva che la tentata notifica del 18 dicembre 2009 agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto era nulla per superamento del termine di un anno dalla morte; rileva altresì che C.B. aveva ricevuto la notifica l’11 febbraio 2010 e quindi entro il termine concesso con il decreto del 31 ottobre 2009, cioè entro il 20 febbraio 2010, mentre gli altri due eredi non l’avevano ricevuta entro tale termine.

In particolare, per C.M. sussiste un avviso di ricevimento del 12 febbraio 2010 non sottoscritto da lui nè da alcuna persona in sua vece, e risulta che egli abbia ricevuto l’atto il 25 febbraio 2010. E, quanto all’ A., l’avviso di ricevimento del 12 febbraio 2010 depositato in relazione alla sua posizione ne attesta l’irreperibilità, e non emerge completata la procedura di notifica mediante l’invio di raccomandata ex art. 140 c.p.c.; nel termine supplementare concesso ex art. 291 c.p.c., “risulta, apparentemente, eseguita” una notifica all’ A. presso la residenza della figlia C.B., ricevuta da quest’ultima, ma detta notifica deve ritenersi invalida, non risultando che ella risiedesse con la figlia.

Tale invalidità sarebbe stata denunciata da C.B. nella comparsa di costituzione, e implicitamente riconosciuta dal difensore dei riassuntori, che all’udienza del 23 novembre 2010, cioè all’udienza successiva al termine supplementare, chiese un ulteriore termine per rinnovare la notifica nei confronti dell’ A.; e quest’ultima notifica fu poi effettuata nella residenza della destinataria, che la ricevette personalmente in data 22 aprile 2011.

Osserva quindi il giudice d’appello che, in caso di mancata notifica del ricorso di riassunzione, deve applicarsi analogicamente l’art. 291 c.p.c., per cui il giudice deve ordinare la rinnovazione entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto genera l’estinzione del giudizio ex art. 291 c.p.c., u.c. e art. 307 c.p.c., comma 3. E comunque, nel caso in esame, la mancata notifica entro il termine originario ed entro il termine supplementare concesso ex art. 291, non è stata giustificata, i riassuntori non avendo neppure allegato alcuna giustificazione. Di qui la dichiarazione di estinzione del giudizio d’appello da parte della corte territoriale.

3.2 Nell’unico motivo del ricorso, dunque, viene denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 291 e 305 c.p.c., da parte del giudice d’appello. Si adduce che la riassunzione si attua con un procedimento bifasico, consistente nel deposito del ricorso e nella sua successiva notifica unitamente al decreto emesso dal giudice, e si osserva che il termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 305 c.p.c., riguarda soltanto il deposito del ricorso. Se questo è depositato tempestivamente, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica del ricorso – decreto entro termine perentorio, come nella fattispecie dell’art. 291 c.p.c., il cui mancato rispetto porta all’estinzione del giudizio. Nel caso in esame, il ricorso fu depositato entro i sei mesi di legge, e il mancato perfezionamento delle notifiche sarebbe dipeso non da chi operava la riassunzione, bensì da errori dell’ufficiale postale, il quale nella prima notifica qualificò A.D. irreperibile, e nella seconda non diede atto della sua convivenza con la figlia, così come (qui il ricorso sembra peraltro riferirsi alla notifica a C.M.) non fece sottoscrivere l’atto di ricevimento. Pertanto il giudice d’appello avrebbe errato nell’escludere la sussistenza di una causa di giustificazione, quale riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1900/2011). E anche se non fosse applicabile tale giurisprudenza, occorrerebbe tener conto che nella riassunzione, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso, se la notifica del decreto di fissazione dell’udienza è viziata, la concessione del termine per rinnovare la notifica non incide ai fini dell’art. 305 c.p.c., cioè ai fini della norma che disciplina l’estinzione per mancata riassunzione entro il termine perentorio.

3.3 E’ evidente che gli stessi ricorrenti riconoscono che, quando il giudice assegna, in seguito a notifica non riuscita del ricorso –

decreto relativo alla riassunzione, un termine di rinnovazione della notifica, questo termine è perentorio: il che non può non significare che, se la notifica non viene effettuata rispettandolo, l’attività di riassunzione viene investita dalle conseguenze della perentorietà, ex art. 307 c.p.c., comma 3, vale a dire il processo si estingue.

Non negano, poi, i ricorrenti di non avere effettuato una notifica perfezionatasi entro il termine perentorio che il giudice d’appello assegnò all’udienza del 23 novembre 2010. Adducono, invece, in primo luogo, che il giudice avrebbe dovuto rimettere in termini, essendo la mancata notifica attribuibile non alla inattività della parte o alla sua attività giuridicamente erronea, bensì all’errore dell’ufficiale postale incaricato dal riassumente ad effettuare la notifica a mezzo posta. E invoca al riguardo, come già sopra si accennava, Cass. sez. 2, 27 gennaio 2011 n. 1900, la quale afferma (sulla scorta di S.U. 28 giugno 2006 n. 14854) che ai fini della riassunzione, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all’art. 305 c.p.c., non incide sulla successiva notifica del ricorso-decreto, per cui “il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 291 c.p.c., u.c. e art. 307 c.p.c., comma 3”: il che è il principio (cui sono conformi anche Cass. sez. 1, 15 marzo 2007 n. 6023, Cass. sez. lav. 6 maggio 2011 n. 10016 – pure questa invocata nel motivo -, Cass. sez. 6-1 ord. 24 settembre 2013 n. 21869 e Cass. sez. 3, 15 aprile 2015 n. 7661) applicato dalla corte territoriale nella sentenza impugnata. Aggiunge l’arresto invocato, tuttavia, che non può dichiararsi l’estinzione per il mancato rispetto del detto termine “ove la parte riassumente si sia adeguatamente e tempestivamente attivata nel richiedere al giudice (assolvendoli sotto il suo diretto controllo) i necessari adempimenti nei termini assentiti per il completamento del subprocedimento notifica torio nei casi di obiettiva difficoltà nell’individuazione del soggetto passivamente legittimato alla prosecuzione del giudizio o di altri oggettivi ostacoli di natura processuale, ad essa parte non imputabili, che risultino indispensabili per la corretta e definitiva individuazione di tale soggetto”, ed è a questo ulteriore principio di rimessione in termini che il motivo si appella, pretermettendo però che la corte territoriale non ha provveduto a valutare la sussistenza di una fattispecie di rimessione in termini perchè, come ha specificamente esternato nella motivazione, fu la stessa parte riassumente a non allegare alcun fatto giustificativo del travalicamento del termine perentorio; nè gli stessi ricorrenti adducono, nel motivo in esame, di avere denunciato al giudice i pretesi errori dell’ufficiale postale. Non è certo sostenibile che spetti al giudicante reperire i fatti processuali da porre a supporto di una remissione in termini, dovendosi individuare il logico presupposto dell’applicazione di tale istituto, prima ancora che nella dimostrazione che il superamento dei termini derivi da una causa non imputabile alla parte (cfr. Cass. sez. lav. 16 ottobre 2015 n. 20992, Cass. sez. lav. 28 settembre 2011 n. 19836 e Cass. sez. lav. 25 marzo 2011 n. 7003), in una tempestiva iniziativa della parte interessata nella immediatezza della sua necessità di compiere l’attività processuale che le è rimasta preclusa (Cass. sez. 3, 11 novembre 2011 n. 23561; del tutto diversa è ovviamente l’ipotesi in cui la rimessione in termini è disponibile d’ufficio in quanto resa necessaria dal revirement di un fermo e consolidato diritto vivente, ipotesi sulla quale v. Cass. sez. 2, ord. 17 giugno 2010 n. 14627 e la conforme Cass. sez. 2, ord. 2 luglio 2010 n. 15809; e cfr.

altresì S.U. ord. 28 gennaio 2011 n. 2067 e S.U. ord. 11 aprile 2011 n. 8127).

Nessun rilievo, peraltro, ha poi il fatto che, una volta che il ricorso di riassunzione sia stato depositato entro il termine di legge, la scadenza di tale termine non incida più ai fini dell’art. 305 c.p.c. (e qui richiamano i ricorrenti la già citata Cass. sez. lav. 6 maggio 2011 n. 10016), poichè nel caso di specie non si tratta di estinzione dichiarata ex art. 305 c.p.c., bensì ex art. 307 c.p.c., comma 3, come espressamente ha precisato il giudice d’appello.

Il motivo che costituisce l’intero ricorso principale risulta, pertanto, infondato.

3.4 Il ricorso incidentale lamenta che il giudice d’appello, violando gli art. 91 c.p.c. e segg., abbia compensato le spese del grado per giusti motivi, tra cui la soccombenza reciproca essendo tutte le parti appellanti. Il giudice d’appello non avrebbe indicato tali giusti motivi, se non la reciproca soccombenza; ma l’appello incidentale concerneva la condanna alle spese del primo grado, che il Tribunale aveva compensato, e ciò sarebbe stato addotto ipotizzando che la corte territoriale decidesse nel merito. Avendo però la corte territoriale respinto l’appello principale per motivi di rito, non sussisterebbe soccombenza dei resistenti, per cui viene chiesto al giudice di legittimità di condannare i ricorrenti principali alle spese del secondo grado e del grado presente.

Il motivo unico in cui consiste il ricorso incidentale risulta infondato, se non altro perchè, come esattamente rilevato dal giudice d’appello, l’appello incidentale era stato proposto, e senza alcun condizionamento, per cui l’estinzione del giudizio con conseguente conferma della sentenza di primo grado appellata anche dagli attuali ricorrenti incidentali comportò una reciproca soccombenza, non essendo stato condizionato – si ripete – tale appello ad una decisione di merito in ordine all’appello principale.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione per reciproca soccombenza – delle spese processuali del grado.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale compensando le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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