Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12305 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

D.P.D.F.A. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a

margine del ricorso, dall’Avv. Ciprietti Sabatino ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale Mazzini, n. 6;

– ricorrente –

contro

C.B. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Isidori Vittorio e Stefano Spinelli,

rispettivamente in virtù di procura speciale a margine de

controricorso e di procura speciale per notar Maria Russo di Pescara

(rep. n. 105670 de 15.4.2011), ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla v. Oslavia, n. 14, presso lo studio dell’Avv. Nicola Mancuso;

– controricorrente –

e

G.D., G.F. e D.T.L.;

– intimati-

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 694/2004,

depositata il 21 settembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l’Avv. Stefano Spinelli per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso (trattandosi di questione già

decisa).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1994, G. D., G.F. e D.T.L. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara D.P.D.F. A., chiedendo, sul presupposto di aver acquistato dalla convenuta un appartamento ed un’autorimessa, siti in (OMISSIS), i quali erano risultati ipotecati (in virtù di iscrizione sopravvenuta dopo il rogito di compravendita e prima della trascrizione dello stesso), la risoluzione del contratto per inadempimento della medesima convenuta oltre al risarcimento del danno. Autorizzata la chiamata in causa de notaio che aveva rogato l’atto, dr. B. C., questi si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda. All’esito dell’istruzione della causa e precisate le conclusioni, il Tribunale adito, con sentenza del 13 agosto 1999, dichiarava l’inammissibilità della domanda di evizione (in quanto nuova), rigettava la domanda di risoluzione e compensava le spese processuali. Interposto appello da parte di D. e G.F., nella costituzione degli appellati D. P.D.F.A. (che formulava, a sua volta, appello incidentale) e di C.B., la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n 694 del 2004 (depositata il 21 settembre 2004), dichiarava l’inammissibilità sia dell’appello principale che di quello incidentale, disponendo la compensazione totale delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione, In Corte territoriale rilevava che, dovendo considerarsi la D.T.L. litisconsorte del processo, alla quale non era stato notificato nè l’appello principale nè quello incidentale, essendo stato concesso il termine per l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e non avendovi nessuna delle parti provveduto nel termine assegnato (anche prorogato), non poteva che conseguire la declaratoria di inammissibilità di entrambi i gravami. Avverso detta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 5 novembre 2005 e depositato il 22 novembre successivo) D. P.D.F.A.: basandolo su quattro motivi. Si è costituito in questa fase con controricorso il solo intimato C.B.. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza denunciando “errores in procedendo” in relazione ai fatti relativi alla vicenda processuale e degli elementi costituenti la “ratio” della pronuncia di inammissibilità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato “errores in iudicando” in ordine alla violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e segg..

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione di un punto decisivo della controversia (sempre con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell’appello principale).

4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 331, 333 e 334 c.p.c., nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia (con riguardo alla dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale dalla stessa proposto).

5. Rileva il collegio che sussistono le condizioni, nella fattispecie, per pervenire alla declaratoria di improcedibilità de ricorso proposto nell’interesse della D.P.D.F. A. in virtù della sua sopravvenuta carenza di interesse determinata dall’intervento di una precedente decisione di questa Corte su altro ricorso proposto da parte diversa avverso la stessa sentenza della Corte aquilana.

Invero, per come attestato ed allegato dalla cancelleria di questa Sezione e dallo stesso difensore della ricorrente nella memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., è emerso che la medesima Sezione seconda di questa Corte, con sentenza n. 23343 del 2008, pubblicata i 9 settembre 2008, aveva già cassato con rinvio, in accoglimento del quarto motivo del ricorso formulato da G.D. e G.F., la sentenza n. 694 del 2004 della Corte di appello di L’Aquila, ritenendo fondata la doglianza relativa alla illegittima dichiarazione dell’inammissibilità dell’appello principale sul presupposto che gli appellanti principali (i due G.) non avevano integrato il contraddittorio nel termine appositamente loro concesso nei confronti di D.T.L., dichiarazione dalla quale la Corte territoriale aveva fatto discendere anche l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla D.P.. Con la stessa sentenza n. 23343 del 2008, questa Corte aveva ritenuto assorbiti gli altri motivi proposti e rimesso al giudice di rinvio (individuato nella stessa Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione) anche le spese della fase di legittimità.

Come appare evidente, non essendosi proceduto – per mero disguido materiale -alla riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. ed essendo già intervenuta una sentenza di questa Corte che ha comportato la cassazione con rinvio della stessa sentenza impugnata, non può in questa sede procedersi all’emissione di una nuova statuizione relativa alla medesima sentenza, dovendosi dichiarare l’improcedibilità del ricorso esaminato per secondo, sulla scorta dell’applicazione del principio generale del “ne bis in idem”, previste dall’art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda (cfr., per riferimenti, Cass. 18 settembre 2006. n. 20111, e Cass., SU, 5 aprile 2007, n. 8527, ord.). Del resto, i motivi formulati nel ricorso della D.P. attengono tutti a contestazioni che riguardano l’illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale pronunciata dalla Corte aquilana con la sentenza impugnata anche con il ricorso precedere dei G., nonchè la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale dalla stessa avanzato, ritenuta ingiusta dalla medesima D.P.; pertanto, la cognizione di tali motivi è chiaramente superata ed assorbita dalla precedente sentenza di questa Corte n. 23343 del 2008, con a quale è stato accolto proprio il motivo pregiudiziale del ricorso dei G. inerente tali doglianze, onde il giudice di rinvio, nel conformarsi alla richiamala statuizione di questa Corte di legittimità, dovrà superare i profili attinenti all’inammissibilità degli appelli e pronunciare sugli altri motivi di impugnazione (come proposti sia dagli appellanti principali e che dall’appellante incidentale), che rappresentava lo scopo che la D.P. aveva inteso perseguire con la proposizione dei sue ricorso per cassazione, con il quale era stato invocato ugualmente l’annullamento con rinvio della medesima sentenza della Corte abruzzese (da cui deriva, perciò, anche la sua sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso dalla medesima formulato).

6. In definitiva, per le esposte ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso e, in virtù della peculiarità della situazione processuale configuratasi, si rileva la sussistenza di giusti ed equi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’improcedibilità dei ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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