Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12304 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28620/2012 proposto da:
R.M., (OMISSIS), in proprio e quale titolare
della cessata ditta individuale PUNTO SERVICE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANNA BARBERO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A. DI A.M. & C SNC (già M.
A. E C SNC), in persona della legale rappresentante pro
tempore M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
VIGNA FABBRI 29 SC A I 4, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCANTONIO BORELLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARA ARGENTA VURCHIO giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 292/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.M., titolare della impresa individuale Punto Service, agì avanti al Tribunale di Saluzzo per sentir dichiarare risolto, per inadempimento della locatrice M.A. e C. s.n.c., il contratto di locazione relativo ad un immobile da destinare ad uso di bar, con cui era stata concessa in uso anche l’area antistante al locale, da adibire a parcheggio.
Dedusse, in particolare, che non aveva potuto utilizzare l’intera area prospiciente il locale e che l’amministrazione comunale gli aveva negato il rilascio della concessione per l’esercizio del bar proprio a causa dell’insufficienza di parcheggi; richiese pertanto che, risolto il contratto, il Tribunale condannasse la locatrice al risarcimento dei danni e alla restituzione dei canoni riscossi.
La resistente contestò la domanda e richiese, in via riconvenzionale, la condanna della parte conduttrice al pagamento dei canoni rimasti insoluti.
Il Tribunale accolse la domanda del R., dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la resistente al pagamento di quasi 35.000,00 Euro a titolo di restituzione di canoni e di risarcimento dei danni.
La Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza, ritenendo che non fosse emersa la prova di alcun inadempimento ascrivibile alla società locatrice.
Ricorre per cassazione il R. affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste, con controricorso, la soc. M. A. di A.M. & C. s.n.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con particolare riguardo agli artt. 1575 e 1578 c.c.”), il ricorrente assume che la Corte “ha del tutto obliterato le prove documentali e gli esiti dell’istruttoria orale di primo grado” e che dalla ricostruzione corretta della vicenda emergeva “in modo chiaro il grave inadempimento imputabile alla società M. che, sin da subito, in totale violazione delle obbligazioni contrattuali assunte, non ha concesso al signor R. tutta l’area antistante la porzione di immobile a lui locato”, con ciò violando “la normativa codicistica circa gli obblighi che incombono sul locatore, di cui agli artt. 1575 e 1578 c.c.”.
2. Col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con particolare riguardo all’art. 2697 c.c.”), il R. lamenta la violazione dei criteri di distribuzione dell’onere probatorio individuati da Cass., S.U. n. 13533/2001 – in base ai quali il conduttore avrebbe dovuto soltanto fornire la prova della fonte negoziale del proprio diritto ad utilizzare l’intero parcheggio e limitarsi ad allegare l’inadempimento della locatrice – e rileva che, a fronte della mancanza di prova dell’adempimento della soc. A., la Corte avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado.
3. Il ricorso va rigettato.
3.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non individua effettivamente alcun error in iure, ma ne postula l’esistenza sul presupposto di una lettura del contratto diversa da quella compiuta dalla Corte (peraltro non censurata sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici) e di un diverso apprezzamento delle prove assunte.
3.2. Infondato è – poi – il secondo motivo, giacchè, senza affermare (o presupporre) una distribuzione dell’onere probatorio diversa da quella individuata da Cass., S.U. n. 13533/2001, la Corte è pervenuta alla conclusione che non fosse risultato provato alcun inadempimento della conduttrice, e ciò senza compiere alcun “capovolgimento” della regola di giudizio, ma escludendo – a monte –
che sulla locatrice gravassero gli obblighi individuati dall’attore (cfr. pag. 12 della sentenza).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016