Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12303 del 19/05/2010

Cassazione civile sez. I, 19/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 19/05/2010), n.12303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28108/2008 proposto da:

S.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI

Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.M., con ricorso del 19 novembre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura – il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 19 agosto 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del ricorrente – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) lo S., docente universitario, con ricorso del 22 aprile 1998, aveva chiesto al Tribunale amministrativo della Toscana l’accertamento del diritto ad ottenere la maggiorazione del quaranta per cento sulla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio base a decorrere dal 1 gennaio 1989, ai sensi della L. 28 febbraio 1990, n. 37; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza di rigetto in data 15 giugno 2006;

che la Corte d’Appello di Firenze ha respinto la domanda, osservando in particolare: “Nel caso che ci occupa ritiene la Corte che tale prova del danno, seppure presuntiva, sia da escludersi, quantomeno dalla data di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, atteso che da tale data non sussisteva più alcuna alea del giudizio, essendo pacifica la reiezione della domanda giudiziale. Ed infatti, seppure fin da prima della promulgazione della legge, il Consiglio di Stato aveva sempre respinto, in sede di impugnazione, la domanda giudiziale – creandosi pertanto una giurisprudenza costante ed affidabile -, certamente dalla entrata in vigore della legge sopra richiamata una pronuncia diversa dal rigetto della domanda non sarebbe stata neppure ipotizzabile, e pertanto, a far data dal dicembre 2001, il patema d’animo derivante dall’alea del giudizio e dalla sua durata non è assolutamente ipotizzabile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 della CEDU, nonchè vizi della motivazione del decreto impugnato, in quanto i Giudici a quibus non hanno considerato che: a) l’affermata piena consapevolezza del ricorrente della infondatezza della domanda non è supportata da alcuna prova; b) il danno non patrimoniale rappresenta conseguenza normale dell’irragionevole durata del processo;

che il ricorso non merita accoglimento;

che vanno innanzitutto ribaditi i costanti orientamenti di questa Corte, secondo cui: a) in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del processo presupposto, costituendo i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione) e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, restano invece escluse in radice in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che in tal caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi dello stesso stato di disagio (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 7139 del 2006 cit., 25595 del 2008, 24107 e 28106 del 2009); b) il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con la conseguenza che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo presupposto secondo le norme della L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ove non ricorrano, nella concreta fattispecie, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1338 del 2004, pronunciata a sezioni unite, e 24269 del 2008);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno – motivato in modo giuridicamente corretto ed adeguato le ragioni per le quali hanno ritenuto sussistente quantomeno dal 2001, a seguito della promulgazione della L. 23 dicembre 2001, n. 448 (Disposizion:. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002) – la prova della piena consapevolezza della infondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana ed hanno, perciò, escluso il diritto all’equa riparazione, previa detrazione del periodo triennale di ragionevole durata del processo presupposto, instaurato nell’aprile 1998;

che, infatti, come hanno correttamente osservato i Giudici a quibus:

a) già prima della promulgazione della citata L. n. 448 del 2001, la giurisprudenza del Consiglio di Stato non era favorevole alla tesi sostenuta dal ricorrente, come risulta chiaramente dalla sentenza n. 7 del 2002 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dove è stato sottolineato che l’interpretazione precedentemente seguita dallo stesso Consesso era stata confermata dalla L. n. 448 del 2001, art. 23, comma 2, il quale aveva interpretato autenticamente il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, nel senso – sfavorevole al ricorrente – che sull’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio base non deve essere calcolata la maggiorazione del quaranta per cento; b) tale interpretazione autentica aveva certamente posto fine all’ansia del ricorrente per l’esito della controversia promossa dinanzi al giudice amministrativo nell’aprile del 1998; c) l’ansia e la sofferenza connessa a detto processo per il periodo dal 1998 al 2001 rientravano nel triennio di ragionevole durata dello stesso processo, pacificamente non indennizzabili;

che le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, tenuto conto che nelle controversie aventi l’oggetto del processo presupposto de quo il legislatore ha ritenuto comunque necessario intervenire con la suddetta norma di interpretazione autentica.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

 

 

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