Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12303 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/05/2017, (ud. 27/04/2017, dep.17/05/2017),  n. 12303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2833-2013 proposto da:

MORIS & CO BUILDING DI B.C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28 presso lo studio dell’avvocato

PIETRO DI BENEDETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VITO

ANTONIO MARTIELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASAMASSIMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 25,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 28/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La società Moris e C. Building s.a.s. di B.C. impugna la sentenza n. 122/1/12 pronunciata dalla CTR della Puglia il 16.4.2012 formulando due motivi.

Il Comune di Casamassima si è costituito in giudizio con controricorso.

La questione verte su un avviso di ingiunzione per il pagamento dell’Ici relativa agli anni 2003 e 2004.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente ed erronea motivazione circa un punto decisivo e controverso del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha adeguatamente motivato la decisione laddove ha rigettato il motivo di appello riguardante la tardività della notifica dell’ingiunzione.

3. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14 e art. 156 c.p.c..Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la mancanza della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario nella relata dell’atto notificato a mezzo del servizio postale non determinasse l’inesistenza della notifica.

4. Con atto del 20.4.2017 entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Per tale ragione deve essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

PQM

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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