Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12303 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 15/06/2016), n.12303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27151/2012 proposto da:

C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

GIUFFRE’, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCO PUCCIO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA REGIONALE PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1239/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIUFFRE’ FRANCESCA anche per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., agendo quale procuratore di M.G., C.R., F.S., V.R. e M.A.M., agì in giudizio – con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 9.10.2003 – per sentir dichiarare la risoluzione di un contratto di locazione stipulato nell’anno 1989 con la Provincia Regionale di Palermo e per sentir condannare la conduttrice al pagamento dei canoni (o, comunque, dell’indennità di occupazione) per il periodo successivo al 1.11.2001 e fino alla data del rilascio, oltre al risarcimento dei danni.

La Provincia resistette alla domanda assumendo che l’immobile era stato rilasciato il 31.10.2001, come da verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti.

Il primo giudice accertò – per un verso – un credito della parte ricorrente (di poco più di 19.500,00 Euro) per l’utilizzo di un vano dell’immobile dal novembre 1993 al 31.10.2001 e per altro verso – un credito delle Provincia (di oltre 91.700,00 Euro) a fronte del mancato utilizzo di un piazzale di pertinenza dell’immobile per tutta la durata della locazione (ossia fino al 31.10.2001).

La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato tardivo il disconoscimento della sottoscrizione di C.A. apposta nel verbale di riconsegna del 31.10.2001 e ha confermato la sentenza impugnata, fatta salva la riduzione ad Euro 50.638,60 del credito riconosciuto alla Provincia a fronte del mancato utilizzo del piazzale.

Ricorre per cassazione C.R., affidandosi ad un unico motivo; l’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha rilevato che il verbale di riconsegna dell’immobile era stato prodotto dalla Provincia al momento della costituzione in giudizio e che non era stato disconosciuto alla prima udienza del 6.2.2006 (di mero rinvio) nè a quelle successive (anch’esse di mero rinvio), ma soltanto all’udienza del 23.3.2007, fissata a seguito di riassunzione della causa successiva a cancellazione dal ruolo; ciò rilevato e considerato che la fase instaurata a seguito della riassunzione costituiva prosecuzione dell’originario giudizio, ha affermato la tardività del disconoscimento.

Tanto premesso e ritenuta accertata l’avvenuta riconsegna dell’immobile alla data del 31.10.2001, ha considerato assorbite le doglianze che presupponevano la prosecuzione dell’occupazione dell’immobile oltre tale data.

Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto che l’impossibilità dell’utilizzo del piazzale da parte della conduttrice risultasse provata dal gennaio 1993 (anzichè dall’inizio della locazione) ed ha conseguentemente ridotto l’entità del risarcimento.

2. Con l’unico motivo (“violazione e falsa applicazione della norma prevista dall’art. 215 c.p.c.”), il ricorrente sostiene che il disconoscimento della sottoscrizione risultava tempestivo in quanto era avvenuto all’udienza del 23.3.2007, che doveva essere considerata “la prima udienza di trattazione della causa”, dopo i rinvii effettuati con salvezza dei diritti di prima udienza (in vista della possibile definizione bonaria della controversia).

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte ha correttamente applicato il principio secondo cui “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”, deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale” (Cass. n. 29909/2008).

In continuità con tale orientamento, il Collegio sottolinea che l’operatività dell’anzidetto principio non trova deroga nell’ipotesi che alla prima udienza (e alle successive) venga richiesto un rinvio per trattative giacchè l’esigenza di coltivare la trattativa non si pone in contrasto con la possibilità di immediata presa di posizione sull’autenticità del documento prodotto.

4. In difetto di attività difensiva da parte dell’intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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