Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12303 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. II, 07/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARRARO

MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

sul ricorso 2435-2006 proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO

ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LOCANDRO GIUSEPPE ANTONINO;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

F.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 510/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato MAURIZIO CARRARO difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.L. con atto notificato del 15.7.98 , citava in giudizio avanti al tribunale di Brescia, F.C. chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di L. 65.000.000, maggiorata d’interessi e rivalutazione, quale corrispettivo per la vendita di un anello d’oro con brillante di carati 3,20. Precisava che tale la vendita era avvenuta nel 1993 in Saint-Vincent in occasione di un pranzo avvenuto presso un ristorante del luogo, al quale avevano partecipato oltre esso S. e la di lui moglie A.R. (che nell’occasione portava al dito il monile in questione), i coniugi F. e i coniugi G.. Il F., costituendosi in giudizio negava di avere acquistato l’anello, indicandone l’acquirente nell’altro commensale (il G.).

L’adito Tribunale, previa assunzione delle prove testimoniali, con la sentenza depos. il 23.7.2002 respingeva la domanda (compensando le spese), ritenendo l’attore carente di legittimazione attiva, in quanto proprietaria dell’anello compravenduto era da ritenersi la di lui moglie A.R..

La sentenza era appellata da S.L., secondo cui il venditore non doveva essere necessariamente il proprietario del bene venduto, essendo possibile anche la vendita di cosa altrui e che comunque, essendo deceduta la propria moglie prima della notifica della citazione, egli doveva ritenersi legittimato attivo quanto meno iure ereditatis). Costituitosi in causa l’appellato, l’adita Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 510/05 depos. in data 11.6.2005, in riforma dell’appellata decisione, condannava F.C. al pagamento in favore dello S. della somma di Euro 33.569,70, oltre interessi, con la condanna alle spese del doppio grado. La corte bresciana riteneva applicabile nella fattispecie il disposto di cui all’art. 1478 c.c. (vendita di cosa altrui).

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione il F. sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso lo S. che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente occorre riunire i ricorsi, riguardando la stessa sentenza. Passando al ricorso principale, con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1470 c.c. e segg. e dell’art. 1478 c.c. e dell’art. 345 c.p.c. “per aver consentito nel giudizio d’appello la prospettazione di una domanda nuova e diversa con mutamento della causa petendi” Deduce che nel corso del giudizio di primo grado, l’attore aveva prospettato al giudice soltanto la vendita di un bene proprio, perchè, in quanto commerciante di gioielli, assumeva di avere venduto un suo anello al F.. Nel giudizio di secondo grado invece, lo stesso S. in relazione dell’art. 345 c.p.c. ha inammissibilmente mutato domanda, non più vendita di una cosa propria, ma vendita di una cosa altrui e in subordine iure ereditatis invece di iure proprio.

La doglianza è infondata essendo evidente che nella fattispecie non vi è stata una mutatio libelli sì da assurgere a domanda nuova, come tale vietata, trattandosi solo di emendatio libelli, una mera modificazione, come tale consentita, della domanda originaria, essendo rimasti sostanzialmente immutati sia il petitum che la causa petendi perchè si tratta pur sempre e soltanto di un contratto di compravendita ( Cass. n. 3443 del 24/10/1968). Con il secondo motivo l’esponente denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la corte errato in ordine alla valutazione d’indispensabilità del capitolo di prova da lui dedotto in appello (e non ammesso dalla corte per il principio d’infrazionabilità della prova testimoniale).

La prova verteva sull’inesistenza del convito a Saint Vicente nè corso del quale sarebbe avvenuta la vendita dell’anello.

Anche tale doglianza non ha pregio, avendo fatto la corte corretto riferimento al principio infrazionabilità della prova stessa, dedotta per la prima volta in appello. Da notare peraltro che nel giudizio di primo grado l’interessato non ha negato affatto tale circostanza, ma si è solo limitato ad eccepire che il monile era stato acquistato da un altro commensate (i coniugi C. Secondo la Corte regolatrice, “il principio di infrazionabilità della prova tra i vari gradi di giudizio non è stato soppresso in conseguenza dell’intervenuta abrogazione dell’art. 244 c.p.c., comma 2 ma rafforzato dalla previsione contenuta nell’art. 345 c.p.c. novellato, in base alla quale anche per le prove testimoniali vale il principio della inammissibilità della nuova prova in appello, che può essere ammessa solo in quanto – senza alterare il regime delle preclusioni – ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado” (Cass. n. 901 del 21/01/2004).

Infine con il 3 motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 246 c.p.c. con riferimento all’incapacità a testimoniare di S. U. e S.M., figli dell’attore che avevano interesse in causa per un motivo sopravvenuto alla loro deposizione in quanto divenuti eredi delle loro defunta madre R. A.. Anche tale doglianza (tardivamente sollevata solo nella comparsa conclusionale” del giudizio d’appello) non ha pregio, avendo la corte di merito rilevatone l’intempestività.

La S.C. invero, si è espressa in termini, statuendo che “…il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione “mortis causa” alla parte originaria (Cass. n. 22030 del 02/09/2008: Cass. 20.7.99, n. 7740). In conclusione i riscorso principale dev’essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato sollevato dallo S. (secondo cui l’eccezione del F. relativa alla novità della domanda circa la vendita di cosa altrui, non era stata proposta nel giudizio d’appello, per cui doveva ritenersi tardiva). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorario, oltre spese e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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